Giusta causa di revoca dell’amministratore unico in pendenza dell’accesso a uno strumento di regolazione della crisi

La Redazione
18 Luglio 2025

Il Tribunale di Catanzaro chiarisce la ratio delle norme contenute nell’art. 120-bis, comma 4, c.c.i.i., che tra l’altro dispongono l’inefficacia, salvo giusta causa, della revoca degli amministratori in pendenza della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, imponendo il vaglio del Tribunale delle Imprese. Si considera altresì l’effetto prodotto su tale assetto dalla apertura della liquidazione giudiziale della società.

Di seguito le considerazioni svolte dal Tribunale in una pronuncia giunta all'esito di una vicenda che vede l'amministratore giudiziario delle quote di una società  agire per la ratifica e/o l'approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei soci con cui era stata disposta la revoca dell'amministratore unico dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, da parte di quest'ultimo, della decisione di accedere ad uno strumento di definizione della crisi e dell'insolvenza.

L'accertamento che il tribunale deve condurre, ex art. 120-bis, comma 4, ultimo periodo, c.c.i.i., in ordine alla ricorrenza della giusta causa di revoca opera come condizione di efficacia della estinzione del rapporto che lega l'amministratore alla società e si pone come disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal mandato irrevocabile di cui all'art. 1723 e ss. c.c..

La ratio legis è quella di favorire la regolamentazione della crisi concentrando il potere decisionale in una fase così delicata della vita dell'impresa in capo alla governance; di conseguenza, tale deminutio dei poteri dell'assemblea dei soci ha ragion d'essere esclusivamente nell'arco temporale che va «dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione» (art. 120-bis, comma 4, primo periodo, c.c.i.i.). Una volta definito lo strumento di regolazione della crisi, il riparto di competenze e l'equilibrio interno tra l'organo gestorio e quello assembleare viene ristabilito, così come viene meno quell'ulteriore forma di “tutela rafforzata” delle delibere di revoca degli amministratori consistente nel vaglio del Tribunale delle Imprese.

Il Tribunale sottolinea come le norme contenute nell'art. 120-bis comma 4 assolvano a quanto prescritto dalla direttiva Insolvency (direttiva UE n. 1023/2019) al considerando n. 96 («l'efficacia del processo di adozione e di attuazione del piano di ristrutturazione non dovrebbe essere compromesso dalle norme di diritto societario») e all'art. 12 («gli Stati membri provvedono altresì affinché ai detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o di ostacolare irragionevolmente l'adozione e l'omologazione di un piano di ristrutturazione»)

In conclusione, essendo stata da ultimo dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società, il Tribunale afferma che «sebbene il quarto comma dell'art. 120-bis CCII faccia espresso riferimento - come termine finale di applicazione – alla omologazione, appare evidente che la tutela rafforzata delle delibere di revoca dell'organo amministrativo cessi anche nelle ulteriori ipotesi di definizione del procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, quindi, anche nel caso di apertura della liquidazione giudiziale della società in crisi».

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