Norma dichiarata incostituzionale ed effetti sul provvedimento di diniego gravato
16 Luglio 2025
I ricorrenti adivano il giudice amministrativo per l'annullamento della determinazione dirigenziale dell'amministrazione comunale con la quale era stata respinta la domanda di permesso di costruire, lamentando l'erronea interpretazione dell'art. 4, comma 4, L.R. 7/2017 da parte dell'Amministrazione, la quale aveva respinto la domanda del permesso di costruire ritenendo che “per idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.p.r. 380/2001” dovesse farsi riferimento all'istituto del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici di cui all'art. 14 TUE (e non invece all'ordinario permesso di costruire) con lo svolgimento, pertanto, del procedimento aggravato dalla previa delibera di approvazione del Consiglio Comunale. Tanto esposto, il collegio ha preliminarmente evidenziato l'intervenuta pronuncia n. 51 del 23 aprile 2025 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l'art. 4, comma 4, L.R. Lazio n. 7/2017, così espungendo dall'ordinamento giuridico, con effetto retroattivo, la norma di diritto transitorio (art. 4, comma 4, L.R. n. 7/2017) che consentiva al privato, entro il 19.7.2018, di richiedere e ottenere un permesso di costruire senza necessità di ricorrere al permesso di costruire in deroga e quindi in assenza della previa verifica, in sede consiliare, in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico da ritenere prevalente sulle previsioni dello strumento urbanistico. Conseguentemente, il collegio ha delineato gli effetti di detta pronuncia sui provvedimenti amministrativi di diniego sub iudice, la cui istanza rinvenga il proprio fondamento nella disposizione normativa dichiarata medio tempore incostituzionale, evidenziando che il Giudice delle leggi ha ritenuto in ogni caso necessario, ai fini della riqualificazione territoriale, il procedimento aggravato dalla previa adozione della delibera consiliare, a prescindere dal periodo temporale entro il quale il privato abbia depositato la relativa istanza. Alla luce di quanto precede, il collegio ha respinto il ricorso. |