Revoca della liquidazione giudiziale e domanda subordinata di liquidazione controllata: si applica l’art. 50 c.c.i.i.?

La Redazione
18 Luglio 2025

Viene dichiarata inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’Appello di Napoli circa  la possibilità o meno, per la Corte di appello adita in sede di reclamo ex art. 51 c.c.i.i., di esaminare la domanda subordinata assorbita in primo grado, accertando i presupposti della stessa ed eventualmente dichiarandone l’apertura.

La Corte d'appello di Napoli ha sollevato rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., sulla seguente questione: «se la norma di cui all'art. 50 CCII sia applicabile, con riguardo alla ivi prevista competenza funzionale della Corte di Appello, all'ipotesi in cui, revocata la procedura di liquidazione giudiziale da parte della medesima Corte a seguito di relativo reclamo ex art. 51 CCII, (procedura già dichiarata a seguito di accoglimento della relativa domanda, proposta in via principale dinanzi al Tribunale), occorra esaminare la domanda, proposta in via subordinata rispetto alla prima e poi assorbita in primo grado, di apertura della diversa procedura di liquidazione controllata e cioè se anche in tale ipotesi la Corte di Appello, adita in sede di reclamo ex art. 51 CCII, debba o meno esaminare la medesima domanda subordinata, accertando i presupposti della stessa ed eventualmente dichiarare la sua la apertura».

In altre parole, posta la seguente fattispecie:

1) presentazione in via principale di una domanda di liquidazione giudiziale e in via subordinata di liquidazione controllata;

2) accoglimento della domanda di liquidazione giudiziale;

3) accoglimento del reclamo ex art. 51 c.c.i.i. per la revoca del provvedimento che ha accolto la domanda di liquidazione giudiziale;

il giudice territoriale ha chiesto se l'art. 50 c.c.i.i.– che al comma 5 stabilisce, in caso di accoglimento del reclamo proposto contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, la competenza della Corte d'appello a dichiarare con sentenza aperta la liquidazione giudiziale e a rimettere gli atti al tribunale – si possa applicare anche alla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, e cioè se nell'ipotesi descritta la Corte d'appello, adita in sede di reclamo ex art. 51 c.c.i.i., debba o meno esaminare la domanda subordinata, accertando i presupposti della stessa ed eventualmente dichiarando la sua la apertura.

La Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Corte d'appello di Napoli, ritenendo non sussistenti le condizioni richieste dall'art. 363-bis c.p.c., e rilevando che:

  1. non risulta adeguatamente illustrata la rilevanza, anche parziale, della questione per la definizione del giudizio a quo
  2. non si ravvisa il presupposto della grave difficoltà interpretativa della questione sollevata, anche perché la Corte d'appello omette di offrire una disamina degli indici normativi che potrebbero far propendere per la tesi positiva o per quella negativa, senza interrogarsi sulla continuità o meno della giurisprudenza formatasi nel vigore della legge fallimentare e senza indicare l'esistenza di orientamenti contrastanti espressi dalla giurisprudenza di merito;
  3. difetta anche l'adeguata illustrazione del requisito di novità della questione

In particolare, quanto al punto sub i), richiamando il decreto P.P. n. 14121 del 27 maggio 2025, la Prima Presidente ribadisce che l'art. 363-bis c.p.c. «richiama il giudice a quo ad operare un approfondito esame di tutte le alternative interpretative che possono porsi. Ad opinare diversamente, del resto, si arriverebbe a consentire la possibilità, per il giudice di merito, di rimettere sempre a questa Corte la risoluzione di ogni questione a lui sottoposta, finendosi, così, con l'inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni giudice».

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