CGUE: l’organizzazione religiosa può motivare il licenziamento con l’abbandono della religione cattolica?
21 Luglio 2025
La Katholische Schwangerschaftsberatung è un'associazione professionale tedesca legata alla Chiesa cattolica e impegnata principalmente nella consulenza alle donne in gravidanza, con particolare attenzione a tutte le questioni legate all'aborto. L'organizzazione applica ai propri dipendenti le condizioni di lavoro proprie della Chiesa cattolica (nel caso specifico regolamento di base del servizio ecclesiastico nell'ambito dei rapporti di lavoro nella Chiesa come formulato nella risoluzione dell'Assemblea Generale nell'Associazione delle Diocesi in Germania del 27 aprile 2015) pur non richiedendo che questi siano cattolici. Ai lavoratori di fede cattolica è richiesto di mantenere il legame con l'istituzione religiosa, in quanto, secondo il diritto canonico, l'abbandono della Chiesa è una delle più gravi infrazioni contro la fede e l'unità della stessa. Lasciare la religione cattolica è considerata dall'organizzazione una grave violazione anche nei confronti del datore di lavoro, passibile di licenziamento. Nel 2019, infatti, l'organizzazione licenziava una propria consulente, motivando la decisione con la scelta della lavoratrice di lasciare la Chiesa cattolica. All'epoca, il gruppo di lavoro in cui questa lavorava contava sei membri, due dei quali di religione cristiana protestante. La consulente ha impugnato il licenziamento dinanzi ai giudici del lavoro, ottenendo una pronuncia favorevole in primo grado, successivamente sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla Corte federale del lavoro tedesca, la quale chiedeva un'interpretazione della Direttiva 2000/78/CE in materia di parità di trattamento e occupazione lavorativa che consentisse di delineare il perimetro delle eccezioni previste a tutela dell'autonomia delle organizzazioni religiose. Nelle conclusioni depositate in data 10 luglio 2025 l'avvocato generale Laila Medina ha osservato che il licenziamento di un dipendente da parte di un'organizzazione religiosa, per aver quest'ultimo deciso di abbandonare una determinata confessione, non può trovare giustificazione nelle eccezioni previste dalla direttiva, in quanto queste non ricorrono nel caso in cui l'esercizio dell'attività lavorativa non richieda l'appartenenza alla confessione e il dipendente non si comporti apertamente in contrasto con l'etica della Chiesa. Un requisito legato all'appartenenza religiosa può, infatti, essere considerato essenziale soltanto se, in considerazione della natura delle mansioni o del contesto, la mancanza di fede rende il lavoratore inidoneo rispetto all'etica dell'organizzazione. Tuttavia, la permanenza nella Chiesa non può essere considerata un requisito essenziale quando l'organizzazione religiosa stessa non subordina l'attività lavorativa a tale appartenenza o impiega persone di altre fedi nelle stesse mansioni. La mera uscita dalla Chiesa non è, dunque, sufficiente a presumere la volontà del dipendente di non rispettare i principi fondamentali dell'organizzazione, né implica automaticamente l'inadempimento dei propri obblighi contrattuali. Si sottolinea anche come la direttiva sulla parità di trattamento persegua un equilibrio tra il diritto all'autonomia delle organizzazioni religiose e la tutela dei dipendenti contro la discriminazione per ragioni religiose o di convinzione personale. Un'interpretazione che consentisse il licenziamento in un contesto così specifico equivarrebbe a sottrarre l'applicazione dei criteri di parità di trattamento al vaglio giurisdizionale, e sarebbe altresì in contrasto con la libertà religiosa sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. |