La responsabilità penale dell’esperto nella composizione negoziata: il documento del CNDCEC
22 Luglio 2025
Nell'introdurre il tema delle responsabilità penali dell'esperto nella composizione negoziata della crisi – il cui ruolo all'interno del c.c.i.i. è stato stabilizzato dal d.lgs. n. 83/2022 – il documento evidenzia il ruolo “determinante” svolto da tale figura nella gestione anticipata della crisi, in quanto soggetto “terzo e indipendente” avente il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni critiche, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa. Il testo si snoda tra i diversi profili di responsabilità penale, a cominciare da quelli rispetto ai quali l'esperto è certamente destinato a restare estraneo: 1) A proposito dei delitti contro la pubblica amministrazione, per il configurarsi dei quali si impone la verifica circa il possesso in capo all'esperto della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, il documento afferma che «nella normativa di settore non si rinvengono indici sintomatici del fatto che l'esperto facilitatore sia investito di un munus pubblicistico», in quanto la relativa attività risponde a «mere logiche negoziali», peraltro essendo priva di «poteri autoritativi e certificativi caratteristici della pubblica funzione ai sensi dell'art. 357 c.p.». In conclusione, sul punto, si ritiene che «non possa essere contestata all'esperto facilitatore alcuna ipotesi riconducibile ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314 ss. c.p.)». 2) Quanto ai delitti di falso e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, si evidenzia come, seppur in astratto configurabile una responsabilità dell'esperto ex art. 481 c.p. («Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio pubblico di necessità»), la giurisprudenza sia giunta alle opposte conclusioni, in mancanza di una norma che attribuisca agli atti dell'esperto la funzione di provare la verità dei fatti indicati. 3) Quanto al reato ex art. 342 c.c.i.i. (già art. 236-bis l. fall.), reato di falso in attestazioni e relazioni, anche in tale caso l'applicabilità all'esperto è esclusa, facendo la norma riferimento a «manipolazioni commesse all'interno delle procedure relative ai piani di risanamento, di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debito», e non essendo questa estendibile con analogia in malam partem. 4) Anche i reati ex artt. 361 («Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale») e 362 c.p. («Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio») non sono configurabili in capo all'esperto, per mancanza delle qualifiche soggettive. Il documento esamina, poi, il potenziale concorso ex art. 110 ss. c.p. dell'esperto nei delitti di bancarotta. Fatta una premessa di carattere generale sul concorso di persone nel reato, il documento ipotizza una astratta possibilità di configurare un concorso dell'esperto facilitatore nell'ambito dei delitti di bancarotta, precisando però che «il coinvolgimento dell'esperto in un'accusa di bancarotta non potrà in ogni caso prescindere, come è ovvio, dalla rigorosa dimostrazione dell'esistenza di un suo contributo alla realizzazione del fatto, accompagnata dalla prova della rappresentazione e della volontà di commettere l'illecito assieme all'imprenditore». Infine, viene vagliata la possibilità che l'esperto facilitatore possa essere chiamato a rispondere in termini omissivi, e cioè per non avere impedito fatti di reato dei quali sia venuto al corrente, concludendo per una risposta negativa, in quanto in capo all'esperto non potrebbe essere ravvisata una posizione di garanzia penalmente rilevante ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., rispetto all'integrità del patrimonio dell'imprenditore e delle garanzie dei creditori. |