Non si applica l’IMU agli impianti sulla piattaforma continentale

Redazione Scientifica Processo amministrativo
22 Luglio 2025

Agli impianti fissi o galleggianti sulla piattaforma continentale non si applica l'imposta comunale sugli immobili.

Una società partecipata da un Comune incaricata della riscossione dei tributi comunali impugnava la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva respinto l'appello proposto dalla stessa società, confermando la sentenza di primo grado che accoglieva il ricorso di una società di distribuzione di energia avverso l'avviso di accertamento per l'omessa denuncia e l'omesso versamento dell'IMU relativo a piattaforme collocate in acque internazionali, oltre le 12 miglia marine. La Corte tributaria aveva ritenuto che l'IMU non fosse applicabile a tali piattaforme. La società ricorrente contestava l'interpretazione contenuta nella sentenza del concetto di "territorio dello Stato" ai fini dell'applicazione dell'IMU, che aveva incluso le piattaforme continentali, nonché il presupposto impositivo costituito dall'ubicazione dell'immobile nel territorio dello Stato, paventando il rischio che l'esenzione dall'IMU per le piattaforme continentali potesse configurare un aiuto di Stato illegittimo, favorendo alcune attività rispetto ad altre.

La Suprema Corte innanzi tutto ha precisato che la sovranità territoriale non conosce una definizione giuridica espressa, ma si ricava dalle norme consuetudinarie del diritto internazionale. I poteri dello Stato costiero sulla piattaforma continentale sono definiti dagli artt. 77 e 78 della Convenzione in base ai quali lo Stato esercita diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali. Non si tratta di un diritto illimitato come il potere dello Stato nel mare territoriale, che, infatti, autorizza anche all'inseguimento, ma un diritto limitato in quanto e funzionale alla possibilità di sfruttare le risorse naturali che la piattaforma continentale offre.  

Su queste premesse, la Suprema Corte ha risposto al quesito centrale formulato dalla ricorrente riguardo il significato da attribuire all'art. 60, comma 2 della Convenzione di Montego Bay, che, nella prospettiva difensiva, assicura allo Stato costiero la giurisdizione esclusiva sulle piattaforme continentali in materia di leggi e regolamenti fiscali da cui discende il presupposto della territorialità del potere impositivo statuale sulle piattaforme

La Suprema Corte ha chiarito che avere giurisdizione esclusiva significa, nell'ambito convenzionale, escludere il potere di terzi di dare disciplina ad un determinato dominio giuridico. Tuttavia, l'esclusione del potere altrui non significa che il potere attribuito dalla convenzione sia connesso all'imperio dello Stato sul suo territorio se tale potere è riconosciuto dalla norma pattizia in relazione a una funzione e ad essa sia limitato.

Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che le piattaforme continentali non possano definirsi territorio dello Stato costiero perché si trovano al di fuori del mare territoriale, rispetto al quale 'si irradia' la sovranità dello Stato e lo Stato può esercitarvi gli stessi poteri di cui dispone sul territorio; invece sulle piattaforme continentali l'esercizio dei diritti sovrani dello Stato costiero è funzionalmente limitato al godimento delle risorse, ove anche la giurisdizione esclusiva assegnata allo Stato costiero ai sensi dell'art 60 della Convenzione è da circoscrivere ai poteri sovrani funzionalmente esercitati ai fini dello sfruttamento delle risorse, ovvero nei limiti della funzione per cui i diritti sovrani sono riconosciuti.

Di conseguenza, la Suprema Corte ha ritenuto che la risposta al quesito sull'assoggettabilità delle piattaforme territoriali ad ICI ed IMU, non può che essere negativa, perché il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili consiste nell'ubicazione dell'immobile 'nel territorio dello Tale interpretazione è in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha definito che la sovranità dello Stato costiero sulla piattaforma continentale è solo funzionale e, come tale, è limitata al diritto di esercitare le attività di esplorazione e di sfruttamento (CGUE -Aktiebolaget NN, C-111/05 sulla non assoggettabilità ad IVA) .

Quanto alla circostanza che il mancato assoggettamento delle piattaforme continentali alla tassa comunale sugli immobili integri o no un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107 TFUE, la Corte ha precisato che l'aiuto di Stato implica la possibilità dello Stato di concedere l'aiuto, anche a mezzo di una esenzione da particolari imposte e tasse. In questo caso lo Stato non può, in forza della Convenzione, procedere ad un'imposizione che abbia quale presupposto la territorialità, perché le piattaforme continentali non sono territorio dello Stato. Quindi se lo Stato è privo del potere impositivo, neppure può dirsi che la non assoggettabilità ad un'imposta sulle piattaforme integri un aiuto

In conclusione la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:

"Agli impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale, come definita dall'art. 76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 10 dicembre 1982 (Convenzione di Montego Bay) la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 2 dicembre 1994 n. 689, non si applica l'imposta comunale sugli immobili, posto che la piattaforma continentale -e del pari la Zona economica esclusiva di cui all'art. 55 della medesima Convenzione- non è territorio dello Stato, essendo i diritti sovrani e la giurisdizione esclusiva su di essa assegnati allo Stato costiero, ai sensi degli articoli 77 e 60, comma 2 della Convenzione, esercitabili solo 'funzionalmente allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse".

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