Piano del consumatore: anche il creditore “corresponsabile” del dissesto può contestare la legittimità della proposta
23 Luglio 2025
«In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita – ai sensi dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i. – soltanto la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la convenienza della proposta». In altre parole, la disposizione di cui all'art. 69, comma 2, c.c.i.i. fa salvo il potere, anche del creditore corresponsabile del dissesto, di proporre in giudizio le proprie difese contro l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per c.d. motivi giuridici o di legittimità, ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla ristrutturazione del sovraindebitato. Così motivando, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da una società avverso la pronuncia della Corte d'appello di Ancona che aveva dichiarato inammissibile il reclamo da essa proposto, per motivi di legittimità, contro la sentenza di omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss. c.c.i.i.). La Corte d'Appello, ravvisato un concorso da parte della società nell'aggravamento del dissesto, aveva ritenuto quest'ultima non legittimata a presentare reclamo in applicazione dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i. A sostegno delle proprie conclusioni, la S.C. ricorda che il menzionato comma 2 è stato oggetto di modifica ad opera del decreto correttivo n. 147/2020, modifica che «è andata proprio nel senso di limitare la più ampia inibitoria che, nel testo originario, era estesa all'impossibilità di «far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore». |