Elenco esperti della crisi d’impresa: il “no” del Ministero all’ampliamento delle “precedenti esperienze”

La Redazione
24 Luglio 2025

Secondo il Ministero, non è possibile valutare favorevolmente, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti ex art. 13, comma 3, c.c.i.i., l’incarico di componente del collegio sindacale di una società che abbia presentato istanza per la composizione negoziata della crisi di impresa, ricoperto da un dottore commercialista.

Il Ministero della Giustizia, rispondendo ad un quesito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha dichiarato che il riferimento analitico ai «piani di risanamento attestati ed agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed ai concordati preventivi con continuità» contenuto nelle linee di indirizzo interpretative fornite con circolare del 30 dicembre 2021 n. prot. DAG. 261022. U (che mutua, in parte qua, il requisito previsto dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 13, comma 3, primo periodo, c.c.i.i. per i manager aziendali) non consente allo stato, e de iure condito, di poter adottare alcuna opzione ermeneutica volta ad ampliare, sia pure in chiave evolutiva, il novero delle esperienze utili ai fini dell’iscrizione all’elenco degli esperti indipendenti formati presso le Camere di commercio.

In particolare, Consiglio nazionale aveva chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di valutare favorevolmente, ai suddetti fini, l’incarico di componente del collegio sindacale di una società che abbia presentato istanza per la composizione negoziata della crisi di impresa, ricoperto da un dottore commercialista.

Si allegano l’informativa del Ministero e la circolare del CNDCEC.

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