Secondo la Cassazione, la negligenza della banca non esclude la colpa grave del sovraindebitato
25 Luglio 2025
Così argomenta la Corte: «I due profili di colpa – con le rispettive conseguenze – sono infatti distinti e ben possono coesistere. Il fatto che il finanziatore non abbia valutato “il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate” nulla toglie alla possibilità che il consumatore abbia, a sua volta, “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Pertanto, tale possibilità va accertata dal giudice del merito a prescindere dall’eventuale profilo di colpa del finanziatore. Ciò posto, allora, stabilire un correlazione condizionante tra i due profili – tale per cui, come pretenderebbe parte ricorrente, «la violazione del merito creditizio … porta ad elidere la gravità della colpa del debitore» – significherebbe associare alla negligenza del creditore una conseguenza non prevista dalla legge e, in particolare, dall’art. 69 c.c.i.i., che – nei suoi due commi – definisce e tiene distinti gli effetti della colpa grave (o malafede o frode) del debitore, da quelli della colpa del creditore (di cui la violazione del dovere di adeguata valutazione del merito creditizio da parte del creditore professionale è solo una delle possibili forme)». Sull’argomento, si legga F. Cesare, Inammissibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore se il debitore omette un debito al finanziatore, 10 giugno 2025, a commento di Trib. Locri 17 febbraio 2025. |