Secondo la Cassazione, la negligenza della banca non esclude la colpa grave del sovraindebitato

La Redazione
25 Luglio 2025

La Corte di cassazione non condivide «la tesi di una stretta interferenza tra negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio del cliente consumatore e colpa di quest’ultimo nel determinare il suo sovraindebitamento, tale per cui la prima escluderebbe la seconda».

Così argomenta la Corte: «I due profili di colpa – con le rispettive conseguenze – sono infatti distinti e ben possono coesistere. Il fatto che il finanziatore non abbia valutato “il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate” nulla toglie alla possibilità che il consumatore abbia, a sua volta, “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Pertanto, tale possibilità va accertata dal giudice del merito a prescindere dall’eventuale profilo di colpa del finanziatore. Ciò posto, allora, stabilire un correlazione condizionante tra i due profili – tale per cui, come pretenderebbe parte ricorrente, «la violazione del merito creditizio … porta ad elidere la gravità della colpa del debitore» – significherebbe associare alla negligenza del creditore una conseguenza non prevista dalla legge e, in particolare, dall’art. 69 c.c.i.i., che – nei suoi due commi – definisce e tiene distinti gli effetti della colpa grave (o malafede o frode) del debitore, da quelli della colpa del creditore (di cui la violazione del dovere di adeguata valutazione del merito creditizio da parte del creditore professionale è solo una delle possibili forme)».

Sull’argomento, si legga F. Cesare, Inammissibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore se il debitore omette un debito al finanziatore, 10 giugno 2025, a commento di Trib. Locri 17 febbraio 2025.

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