Il valore eccedente quello di liquidazione non è condizione di ammissibilità né di omologazione del concordato preventivo in continuità

25 Luglio 2025

Il Tribunale di Pavia chiarisce che, in caso di approvazione del concordato in continuità da parte della maggioranza delle classi, il valore di liquidazione e quello eccedente la liquidazione non sono condizioni per l'ammissibilità e l'omologazione trasversale del concordato.

La massima

Il valore eccedente quello di liquidazione non è condizione di ammissibilità del concordato in continuità né costituisce un requisito per applicare l'omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, c.c.i.i., salvo il caso in cui il tribunale sia chiamato ad accertare i requisiti dettati dall'art. 112, comma 2, lett. d), seconda parte, nn. 1 e 2, c.c.i.i.

Il caso

Il caso in esame prende le mosse da una domanda di concordato preventivo il cui piano prevedeva: a) la continuità indiretta dell'azienda mediante cessione; b) la liquidazione dei non-core assets; c) la suddivisione dei creditori in 13 classi. Detto piano di ristrutturazione prevedeva che la provvista per adempiere alla proposta sarebbe derivata dalla cessione dell'azienda e dei non-core assets, dal recupero dei crediti commerciali, dalla vendita del patrimonio immobiliare del socio accomandatario e dall'apporto finanziario messo a disposizione dell'affittuario dell'azienda in caso di aggiudicazione dell'azienda stessa e dell'ulteriore immobile indicato come capannone. Detto ultimo apporto finanziario veniva qualificato nel piano di concordato come valore eccedente quello di liquidazione.

La proposta di concordato prevedeva: a) il pagamento integrale dei crediti prededucibili, del credito finanziario ipotecario e dei crediti assistiti da prelazione generale sino al n.3 dell'art. 2751-bis c.c.; b) il pagamento parziale dei residui crediti privilegiati e chirografari secondo la regola della priorità relativa.

Il piano e la proposta non hanno ottenuto il voto favorevole dell'unanimità delle classi dei creditori, ma solo della maggioranza delle stesse.

Il debitore ha quindi chiesto al Tribunale l'omologazione del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.c.i.i.

Avverso l'omologazione hanno presentato opposizione i creditori dissenzienti tra i quali anche l'Agenzia delle Entrate contestando: a) la qualificazione di valore eccedente quello di liquidazione attribuita nel piano all'apporto finanziario sopra richiamato ritenendo che lo stesso dovesse essere qualificato più correttamente come finanza esterna; b) l'applicabilità dell'art. 112, comma 2, c.c.i.i. in difetto di un valore eccedente quello di liquidazione; c) la convenienza della proposta di concordato rispetto alla soluzione liquidatoria.

Il Tribunale, superati i controlli di legittimità, ha accertato positivamente i presupposti per il cross class cram down dettati dall'art. 112, comma 2, c.c.i.i., ed ha pertanto omologato il concordato respingendo le opposizioni perché ritenute infondate.

Le questioni

La questione giuridica di maggiore interesse trattata con la decisione in commento attiene all’incidenza del surplus o valore eccedente quello di liquidazione nel concordato preventivo in continuità.

Verificata positivamente la stima operata dalla debitrice del valore di liquidazione, comprensiva del valore delle azioni revocatorie oltre al valore dell’azienda e dei non-core assets, il Tribunale ha condiviso la qualificazione giuridica di valore eccedente quello di liquidazione attribuito dal debitore a tutto ciò che non è stato considerato valore di liquidazione facendo così rientrare nel surplus di liquidazione anche l’apporto finanziario effettuato dall’affittuario in aggiunta al prezzo di aggiudicazione dell’azienda e del relativo immobile (c.d. capannone).

Per quanto riguarda poi la distribuzione dell’attivo il Tribunale si è espresso positivamente avendo accertato i) che il valore della liquidazione sarebbe stato distribuito secondo la regola della priorità assoluta (c.d. adsolute priority rule o APR); ii) che il valore eccedente quello di liquidazione sarebbe stato distribuito secondo la regola della priorità relativa (c.d. relative priority rule o RPR) e iii) che ad ogni creditore sarebbe stata assicurata una utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile.

Avverso la richiesta di omologazione presentata dal debitore hanno proposto opposizione i creditori dissenzienti, tra i quali l’Agenzia delle Entrate, contestando, in primo luogo, la qualificazione di valore eccedente quello di liquidazione attribuita nel piano all’apporto finanziario che l’affittuario si era impegnato a versare in aggiunta al prezzo di acquisto dell’immobile e dell’azienda, ritenendo che tale somma aggiuntiva dovesse essere qualificata più correttamente come finanza esterna. Sulla base di tale contestazione, l’Agenzia delle Entrate deduceva che il piano di concordato di continuità non prevedeva un valore eccedente quello di liquidazione e, conseguentemente, che non poteva trovare applicazione la omologazione forzosa prevista dall’art. 112, comma 2, c.c.i.i. L’Agenzia delle Entrate assumeva infatti che il cram down costituisce una eccezione alla regola generale in tema di approvazione del piano segnata dall’art. 109 c.c.i.i. e che tale eccezione trova la sua ratio nel favorire la continuità aziendale affinché dalla stessa possa ricavarsi un risultato economico positivo (inteso quale valore eccedente quello della liquidazione) da mettere a disposizione della massa dei creditori. Pertanto, nell’ipotesi in cui non dovesse esserci un surplus da liquidazione non potrebbe trovare applicazione la deroga alla regola generale che impone l’approvazione del concordato con il voto favorevole della unanimità delle classi. Sicché, non essendovi stato nel caso di specie alcun attivo derivante dalla continuità aziendale, l’Agenzia delle Entrate ha concluso per la inapplicabilità del cross class cram down previsto dall’art. 112, comma 2, c.c.i.i.

Le soluzioni giuridiche

Al riguardo, il Tribunale di Pavia ha osservato «che se, da un lato, la distinzione tra valore eccedente quello di liquidazione e finanza esterna, in relazione all’attivo concordatario che non è generato dalla liquidazione dei beni, con la conseguente applicabilità di regole diverse di distribuzione di tali risorse, è ormai consacrata nella modifica dell’art. 84, comma sesto, CCII, dall’altro, l’esistenza di valore eccedente quello di liquidazione non è condizione di ammissibilità del concordato in continuità né, almeno ove non debba farsi applicazione del raffronto dell’ultima parte della condizione di cui alla lett. d), è esigenza dell’omologazione forzosa».

Il Tribunale ha dunque ritenuto che ai fini dell’applicazione del cross class cram down non sia necessario che il piano di concordato in continuità preveda un risultato economico positivo generato dalla continuità ma che siano rispettare le regole di distribuzione. Pertanto, solo nel caso in cui il piano preveda un valore di liquidazione e/o un valore eccedente quello di liquidazione il tribunale sarà tenuto ad accertare che tali valori siano distribuiti, rispettivamente, secondo le regole della priorità assoluta e della priorità relativa.

Quanto alla ratio della omologazione forzosa, il Tribunale precisa che «La ratio dell’imposizione ai creditori dissenzienti della proposta concordataria da parte del Tribunale risiede non (o meglio non solo) nella prospettazione che la continuazione dell’impresa generi direttamente utili da distribuire ai creditori (valore eccedente quello di liquidazione), ma che tale prosecuzione mantenga posti di lavoro, esecuzione di contratti, preservazione del know how, gestione proficua del territorio e il generico indotto che l’esercizio di una azienda genera, ove almeno la maggioranza o almeno un creditore maltrattato abbia riposto fiducia nel progetto di risanamento».

Il Tribunale poi torna ad esaminare la qualifica di valore eccedente quello di liquidazione attribuita dal debitore all’apporto finanziario dell’affittuario-aggiudicatario, precisando che anche qualora detto apporto fosse qualificato come finanza esterna essendo stata distribuita secondo la regola della priorità relativa, non vi sarebbe alcuna violazione delle regole di distribuzione previste dall’art. 84, comma 6, c.c.i.i. né delle condizioni previste dall’art. 112, comma secondo, lett. a), b), c) e d), prima parte, c.c.i.i..

Il Tribunale respinge infine l’ulteriore motivo di opposizione formulato dai creditori dissenzienti afferente il difetto di convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, rilevando che la percentuale di pagamento dei creditori dissenzienti è certamente superiore a quello che avrebbero percepito in caso di liquidazione giudiziale.

Osservazioni

La questione di diritto di maggiore interesse trattata nella sentenza in commento riguarda il valore eccedente quello di liquidazione come condizione di ammissibilità e di omologazione forzosa ovvero se nel concordato in continuità aziendale si possa prescindere da un valore eccedente quello di liquidazione sia ai fini dell’ammissibilità che della omologazione trasversale.

Al riguardo, la soluzione prospettata dal Tribunale di Pavia è in linea con una precedente decisione del Tribunale di Bari (8 aprile 2024), entrambe pronunciate in ossequio al brocardo latino ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

Le suddette decisioni hanno infatti stabilito che, in caso di approvazione del concordato in continuità da parte della maggioranza delle classi, il valore di liquidazione e quello eccedente la liquidazione non sono una condizione di ammissibilità e di omologazione, atteso che l’art. 112, comma 2, lett. a) e b), c.c.i.i. si limita a sottoporre al sindacato del tribunale la corretta applicazione delle regole di distribuzione di tali valori (cfr. art. 84, comma 6, c.c.i.i.) e non anche l’accertamento positivo della loro esistenza. Si tratta dunque di un sindacato del tribunale che ricorrerà solo se il piano di concordato in continuità prevedrà un valore di liquidazione e/o un valore eccedente quello di liquidazione.

Quanto alla omologazione trasversale relativa all’ipotesi di cui all’art. 112, comma 2, lett. d), seconda parte, c.c.i.i., il Tribunale di Pavia, pur non essendo una fattispecie verificatasi nel caso sottoposto al suo esame e dunque non essenziale per la decisione del caso specifico, si è incidentalmente pronunciato aderendo all’orientamento giurisprudenziale segnato dalle pronunce del Tribunale di Mantova 14 marzo 2024 («non essendovi un plusvalore da continuità da distribuire non può operare la regola di cui all’art. 112 co. 2 lett. d) CCI come evidenziato dal Commissario Giudiziale non potendo sussistere una differenziazione tra i risultati derivanti dalla applicazione delle due regole distributive della APR e della RPR») poi confermata dalla Corte di Appello di Brescia il 17 novembre 2024 («Ai fini dell'omologazione del concordato in continuità aziendale, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la ristrutturazione trasversale postula la configurabilità di un valore eccedente quello di liquidazione, da intendersi quale plusvalore riconducibile alla redditività aziendale, mentre non è sufficiente l'apporto di risorse esterne da parte di terzi del tutto svincolati da rapporti con i creditori. La prosecuzione dell'attività aziendale in tanto giustifica la deroga alla regola maggioritaria in quanto produttiva di flussi reddituali a vantaggio dei creditori»), secondo le quali in mancanza di un valore eccedente quello di liquidazione non sia consentita l’omologazione trasversale prevista dall’art. 112, comma 2, lett. d) (seconda parte) c.c.i.i. non potendo sussistere una differenziazione tra i risultati derivanti dalla applicazione delle due regole distributive della APR e della RPR.

Sebbene la decisione sul punto in esame possa ritenersi un obiter dictum, va comunque osservato che si tratta di una interpretazione rigorosa che tende a restringere il campo applicativo della omologazione trasversale per i concordati preventivi a continuità aziendale indiretta per i quali il debitore non abbia previsto un valore eccedente quello di liquidazione. Certamente, l’ampia discrezionalità del debitore nel costruire il piano di ristrutturazione non esclude la possibilità di costruire un piano di concordato in continuità indiretta che preveda anche un surplus da liquidazione, tuttavia, sembra trattarsi di una interpretazione che opera una sostanziale disparità di trattamento tra concordato in continuità diretta (dove generalmente c’è un valore eccedente quello di liquidazione) e concordato in continuità indiretta (dove potrebbe non esserci un valore eccedente quello di liquidazione come nel caso di cessione dell’azienda in esercizio), a meno di non voler sostenere che con la norma in commento il legislatore volesse favorire la continuità diretta rispetto a quella indiretta.

A tale ultimo riguardo merita dunque attenzione la diversa interpretazione sostenuta da autorevole dottrina e da una parte della giurisprudenza di merito (Tribunale di Bari 8 aprile 2024) secondo cui il riferimento «…anche sul valore eccedente quello di liquidazione» costituisce una ipotesi e non una condizione. Sicché il soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe assenziente, applicando la regola della priorità assoluta, andrebbe accertato sul valore di liquidazione e, solo ove sia effettivamente prospettato dal piano, anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Tale interpretazione consentirebbe in caso di approvazione della proposta da un numero di classi inferiori alla maggioranza e dunque anche di una sola classe, la ristrutturazione trasversale anche nei casi in cui non sia configurabile un valore eccedente quello di liquidazione.

In conclusione, la decisione in commento contribuisce senza dubbio a consolidare un orientamento giurisprudenziale che sembra prendere forma su una disciplina nuova rispetto alla quale il bisogno di interpretazioni giurisprudenziali è molto importante per tutti gli operatori del diritto ed in particolare per i professionisti chiamati ad operare in questo settore in continua evoluzione.

Guida all'approfondimento

In giurisprudenza:

Trib. Bari, sentenza 8 aprile 2024, anche in Foro It., 2024, I, 1257, con nota di L. Sicignano: «Omologazione del concordato preventivo mediante ristrutturazione trasversale e assenza di surplus concordatario»; 

Trib. Mantova, 14 marzo 2024, anche in filodiritto.com, con nota di A. Spadoni, A. Lanuti, Il concordato preventivo. Giudizio di omologazione per cross class cram down di una proposta di concordato in continuità indiretta, negato, per mancanza del surplus da continuità;

Corte di Appello di Brescia 17 novembre 2024 

Corte di Appello di Milano 8 novembre 2024 

Tribunale di Milano 30 maggio 2024, anche in Società, 2024, 12, 1388, nota di Ricciardiello

Tribunale di Napoli 24 aprile 2024, anche in Foro It., 2024, 1, 5, 1546

In dottrina:

F. Aliprandi, A. Turchi , Cross-class cram-down: dubbi interpretativi e prima soluzione giurisprudenziale, in dirittodellacrisi.it, 3 maggio 2023;

L. Andretto La ristrutturazione trasversale e il concordato in continuità

Indiretta nota a sentenza Corte App. Brescia, 17.11.2024 , in Procedure concorsuali e crisi d'impresa (ex Fall.), 2025, 5, 655

G. D'Attorre , Relative Priority Rule(s), in D.Vattermoli (a cura di), La questione distributiva nel diritto della crisi e dell'insolvenza, Pisa, 2023;

G. D'Attorre , Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza, Torino, 2023.

M. Fabiani , Il diritto diseguale nella concorsualità concordata postmoderna, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2022, 1489;

D. Fico, La ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità , in IUS Crisi d'impresa (ius.giuffrefl.it) - ilfallimentarista, 25 febbraio 2025;

F. Lamanna , Il codice della crisi e dell'insolvenza dopo il secondo correttivo. Commento integrato e aggiornato al D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, Milano, 2022, 561 e 563;

S. Leuzzi , L'omologazione del concordato preventivo in continuità, in dirittodellacrisi.it, febbraio 2023

F. Rolfi , Ristrutturazione trasversale e principio di non discriminazione: todos caballeros? nota a decreto del Tribunale di Busto Arsizio, 8 maggio 2024, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2024, 1579.

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