Sulla legittimazione a proporre opposizione di terzo
28 Luglio 2025
Il Caso trae origine dal ricorso proposto innanzi al T.A.R. Sicilia per l'ottemperanza della sentenza del giudice del lavoro, contro un Consorzio Intercomunale per lo smaltimento di rifiuti in liquidazione, Il T.A.R. accoglieva il ricorso assegnando un termine per il pagamento degli importi indicati in sentenza e nominava un commissario ad acta. Attesa l'inerzia del Consorzio al fine di attingere dai fondi della gestione straordinaria, il Commissario ad acta chiedeva chiarimenti al T.A.R. ritenendo non opponibile, perché non provata, la distinzione giuridica e contabile opposta dal legale rappresentante del Consorzio basata su un provvedimento del Presidente della Regione che stabiliva che la gestione straordinaria ed il Consorzio in liquidazione sono soggetti giuridici differenti con separate contabilità. Il Tar riaffermava l'obbligo in capo al Consorzio in liquidazione di rendere disponibili ed esibire i documenti relativi alla Gestione straordinaria ossia le ordinanze dei Comuni interessati con le quali il legale rappresentante era stato delegato, in continuità con la precedente gestione commissariale e attraverso una separata contabilità, a svolgere il servizio di gestione integrata dei rifiuti. Però, nessun provvedimento era stato prodotto dal legale rappresentante. Quindi, vista la relazione del Commissario ad acta, il T.A.R. Sicilia con ordinanza statuiva che la distinzione giuridica e contabile tra il Consorzio in liquidazione e la Gestione Straordinaria non era stata provata e che il commissario ad acta era legittimato ad emettere mandati di pagamento, a valere sulle somme, solo formalmente, di competenza della Gestione Straordinaria, in favore dei ricorrenti dell'odierna procedura. Con atto di opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. il Commissario Straordinario ha impugnato la decisione del T.a.r., asserendo la propria estraneità al giudizio di ottemperanza. Il T.A.R. Sicilia, ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione di terzo avverso mere ordinanze del giudice dell'ottemperanza, ha accolto parzialmente l'opposizione, affermando la “astratta” sussistenza della separazione giuridica e patrimoniale tra il Consorzio in liquidazione e la “gestione commissariale” e demandando al Commissario ad acta la verifica, “in concreto”, di tale separazione ai fini dell'ottemperanza. L'appellante ha contestato la predetta decisione poiché il Tar avrebbe dovuto rigettare l'opposizione in quanto avverso le impugnate ordinanze del giudice dell'ottemperanza il rimedio dell'opposizione di terzo sarebbe inammissibile, essendo esperibile solamente avverso i provvedimenti aventi contenuto decisorio quali le sentenze e l'opponente non sarebbe legittimato ad agire ex art. 108 c.p.a. Il Collegio, anzitutto, ha evidenziato che l'art. 108 c.p.a.a ha disciplinato, al primo comma, l'opposizione di terzo ordinaria, radicando la legittimazione a proporre l'opposizione su due elementi, la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta e il pregiudizio che la sentenza reca ad una posizione giuridica di cui l'opponente risulti titolare. La giurisprudenza ha, poi, chiarito che la legittimazione a proporre opposizione di terzo va riconosciuta non a tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione e hanno un interesse, sia pure di fatto, ma solo a coloro che, oltre a essere terzi, vantano, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, una propria situazione soggettiva autonoma con la posizione giuridica accertata nella sentenza e incompatibile con l'assetto di interessi che da essa scaturisce. Quindi, ad avviso del Collegio, il presupposto della legittimazione a proporre il rimedio in esame è la qualità di terzo che il ricorrente deve vantare rispetto alle parti del giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza ritenuta pregiudizievole, che nel caso di specie non sussiste. Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 2 della L.R. 8 aprile 2010 n. 9, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'art. 201 del d.lgs n. 152/2006, sono posti in liquidazione per essere estinti una volta completata la procedura di pagamento dei debiti: la “gestione separata” è, quindi, contraddistinta, da una precisa scadenza, al pari dei Consorzi e delle Società d'ambito. La citata legge regionale, dunque, non intendeva costituire una separazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 co. 2 c.c., ma semplicemente una gestione transitoria delle passività strumentale per l'avvio del servizio da parte delle costituende società di Regolamentazione Rifiuti (S.RR.RR). Tuttavia, il Collegio ha chiarito che l'elemento dirimente nel giudizio di specie è la prova della sussistenza di elementi idonei a dimostrare una scissione e separazione netta tra la c.d. gestione separata delle ATO e la gestione del servizio, tale da non configurare nemmeno l'una come l'avente causa dell'altra. Ciò perché ex art. 2909 cod. civ. il giudicato “fa stato a ogni effetto” non solo “tra le parti”, ma anche nei confronti dei “loro eredi o aventi causa”, con il corollario che a tali soggetti è preclusa l'opposizione di terzo ordinaria, di cui trattasi, ma non quella c.d. revocatoria (comma 2 dell'art. 108 c.p.a) che non è stata azionata in giudizio, non essendo stati dedotti, come causa petendi, dolo o collusione delle parti originarie in danno del terzo, già ricorrente e ora appellato. Siffatta prova, ad avviso del Collegio, non è stata ritenuta sussistente per legittimare l'opponente Commissario straordinario a proporre l'opposizione di terzo, non essendo stata provata la vantata qualità di terzo. La disciplina legislativa (art. 19 co. 1 L.R n. 9/2010) ha previsto precise scadenze per le gestioni c.d. ritenute separate e per i Consorzi e le Società d'ambito, di modo che non era necessario un apposito provvedimento che, se emanato, avrebbe avuto una valenza dichiarativa di un effetto già determinato dalla legge. Ciò, quindi, esclude in radice la possibilità di ritenere sussistente una gestione separata rispetto all'Ente deputato alla gestione del servizio. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, ha dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo proposta in prime cure. |