Il Tribunale UE conferma l’annullamento del marchio “cubo di Rubik”

La Redazione
28 Luglio 2025

Il Tribunale UE conferma l’annullamento dei marchi costituiti dalla forma del cubo di Rubik, in quanto i colori sulle facce del cubo rappresentano caratteristiche essenziali di tale forma, necessarie per ottenere un risultato tecnico.

Nel 2013, la Verdes Innovations SA ha promosso presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) quattro domande per ottenere la dichiarazione di nullità dei marchi riferiti ai c.d. «puzzle tridimensionali» (cubo di Rubik) registrati come marchi europei tra il 2008 e il 2012 e poi acquisiti dalla Spin Master Toys UK.

L’EUIPO ha accolto le istanze presentate, rilevando che i colori dei quadrati posti su ciascuna faccia del cubo rappresentavano una caratteristica essenziale dei marchi e, dunque, costituivano parte integrante della loro forma. Ha, inoltre, osservato che la combinazione di sei colori diversi risultava necessaria per ottenere un risultato tecnico e, come tali, non potevano essere registrati come marchi secondo il diritto comunitario.

Spin Master Toys UK ha impugnato innanzi al Tribunale dell’Unione europea, sostenendo che le caratteristiche essenziali dei marchi non consistessero esclusivamente nella forma e negando che, nel caso specifico, i colori fossero funzionali all’ottenimento di un risultato tecnico.

Tuttavia, il Tribunale ha respinto i ricorsi, affermando, in via preliminare, che l’esclusione dalla registrazione per i segni necessari a ottenere un risultato tecnico si applica qualora tutte le caratteristiche essenziali della forma siano funzionali. In tale prospettiva, le «caratteristiche essenziali» devono intendersi come gli elementi principali del segno, in contrapposizione agli elementi minori o arbitrari.

Nel caso specifico, i sei colori applicati alle facce del cubo e la loro eventuale “disposizione specifica” non costituiscono una caratteristica essenziale dei marchi contestati. Tali elementi risultano, infatti, di importanza secondaria rispetto alla forma del cubo, alla struttura a griglia e alla differenziazione delle facce, che vengono invece individuate come caratteristiche essenziali.

Tuttavia, la differenziazione dei quadratini su ciascuna faccia del cubo in sei colori di base è stata ritenuta inerente e intrinseca alla forma rappresentata, costituendo parte integrante della stessa.

Infine, il Tribunale ha concluso che tutte le caratteristiche essenziali della forma risultano necessarie per ottenere un risultato tecnico. In particolare, la funzione tecnica della differenziazione cromatica è quella di consentire il riconoscimento, tramite contrasto, di ciascuna faccia del cubo e dei singoli quadratini che compongono la struttura a griglia.

I ricorsi vengono, quindi, respinti, e l’annullamento confermato.