Il Tribunale UE identifica la melammina come sostanza pericolosa

La Redazione
25 Luglio 2025

Il Tribunale UE conferma la decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica la melammina quale sostanza idonea a provocare effetti gravi per la salute umana e l'ambiente.

Nell'agosto 2022, l'autorità competente tedesca ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) un dossier volto al riconoscimento della melammina come sostanza estremamente preoccupante ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), che identifica le sostanze pericolose per la salute umana e per l'ambiente.

Dopo la consultazione delle parti interessate e il voto unanime del Comitato degli Stati membri (CSM), l'ECHA ha adottato una decisione formale che inserisce la melammina nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti, evidenziandone gli elevati rischi potenziali.

Contro questa decisione, numerose aziende produttrici e utilizzatrici di melammina – tra cui LAT Nitrogen Piesteritz GmbH, Cornerstone Chemical Co. e Fritz Egger GmbH & Co. OG – hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, chiedendo l'annullamento del provvedimento dell'ECHA.

Tuttavia, con due sentenze, il Tribunale ha respinto integralmente le argomentazioni delle società ricorrenti, ponendo l'accento su due aspetti, l'uno sostanziale, l'altro strettamente procedurale: la nozione di «proprietà intrinseche» di una sostanza chimica e le garanzie riconosciute alle parti interessate durante il procedimento di identificazione delle sostanze pericolose.

Sul primo punto, il Tribunale ha ricordato che l'identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante deve basarsi su evidenze scientifiche, ricavate da attenta analisi delle sue caratteristiche, circa la possibilità di effetti gravi sulla salute umana o sull'ambiente.

Il concetto di «pericolo» include ogni elemento o processo potenzialmente dannoso, ma non è necessario che la proprietà sia da sola in grado di determinare tale effetto dannoso, potendo questo derivare anche dalla combinazione con altre proprietà intrinseche alla sostanza.

Anche attributi quali persistenza, mobilità e capacità di trasporto possono essere considerati rilevanti ai fini della valutazione.

Il Tribunale ha, dunque, ritenuto corretta la valutazione dell'ECHA.

In merito agli aspetti più strettamente procedurali, il Tribunale ha respinto la censura delle imprese relativa alla presunta violazione del diritto di essere ascoltate, precisando come il Regolamento REACH non riconosca alle parti interessate un diritto generalizzato ad essere sentite, ma si limiti a prevedere una consultazione pubblica per la presentazione delle proprie osservazioni.

Analogamente, la partecipazione alle riunioni del CSM non attribuisce diritti procedurali ulteriori, se non la possibilità di presentare osservazioni su specifici punti.