Sì del Governo alla estensione della detassazione dei proventi da riduzione di debiti a tutti gli istituti del c.c.i.i.

La Redazione
29 Luglio 2025

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 135 del 22 luglio 2025 riferisce dell’approvazione, in esame preliminare, di un decreto legislativo che introduce «Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto», in attuazione della legge delega n. 11/2023.

Si legge nel comunicato stampa: «Nel provvedimento trovano spazio anche misure a favore delle imprese che accedono agli strumenti di risanamento previsti dal Codice della crisi, con l'estensione della non imposizione dei proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti anche ai casi di liquidazione giudiziale, concordato minore e concordato semplificato».

Il comunicato fa riferimento all'art. 9, comma 1, lett. a), n. 3, della legge delega n. 111/2023, che, nel descrivere i principi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega ivi contenuta, nell'ambito degli istituti disciplinati dal c.c.i.i., precisa che si dovrà «3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle responsabilità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560 del codice civile».

La questione è stata recentemente oggetto di una risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate, di cui abbiamo parlato in questa news, ove si rilevava che, in attesa dell'attuazione della delega contenuta all'art. 9, comma 1, lett. a), n. 1, della legge n. 111/2023 «non può essere ammessa alcuna interpretazione ''in via estensiva'' del contenuto dell'articolo 88, comma 4ter, citato».

Non è ancora stato reso disponibile il testo del decreto approvato in esame preliminare.

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