L’inadempimento del credito da lavoro è elemento “fortemente sintomatico” dello stato di insolvenza

La Redazione
30 Luglio 2025

La Corte di cassazione ha richiamato il proprio orientamento secondo il quale, per la sussistenza dello stato di insolvenza, è sufficiente anche un solo inadempimento.

Secondo la Corte di cassazione – posto che secondo consolidato orientamento la sussistenza dello stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga a indice di tale situazione oggettiva di insolvenza (Cass. civ., sez. I, 23 aprile 2025, , n. 10581; Cass. civ., sez. VI, 7 febbraio 2023, n. 3708; Cass. civ., sez. VI, 25 agosto 2020, n. 17633; Cass. civ., sez. VI, 3 aprile 2019, n. 9297; Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2004, n. 19611) – la natura del credito del creditore istante quale credito retributivo da lavoro dipendente è, in caso di inadempimento, fortemente sintomatica dell'incapacità dell'imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni (a differenza dell'inadempimento dei crediti commerciali, che può trovare anche giustificazione nei rapporti intercorsi tra le parti).

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