Arbitrato sportivo: per la CGUE deve essere garantito il controllo giurisdizionale sui lodi del TAS
04 Agosto 2025
Un club calcistico belga aveva stipulato nel 2015 accordi di finanziamento con una società maltese, trasferendo a quest’ultima una parte dei diritti economici di alcuni calciatori. La FIFA aveva sanzionato il club per violazione del divieto di terzi di detenere diritti economici sui giocatori e la sanzione era stata poi confermata sia dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) sia dal Tribunal fédéral svizzero. Il club si è rivolto, quindi, ai giudici belgi, che hanno ritenuto il lodo emesso dal TAS definitivo e dotato di autorità di cosa giudicata. Pertanto, non potevano riesaminare la questione. Investita della causa, la Cour de cassation belga ha sottoposto questione pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, chiedendo se fosse compatibile con il diritto UE il divieto per i giudici nazionali di esaminare una questione già decisa tramite lodo arbitrale emesso dal TAS e confermato dal Tribunal fédéral svizzero, giudice di un paese terzo. La Corte di Giustizia ha chiarito che tale impossibilità di controllo è contraria al diritto dell’Unione, in quanto i club, i giocatori e tutti i soggetti coinvolti nello sport professionistico devono poter ottenere un controllo giurisdizionale effettivo dei lodi arbitrali rispetto alle regole fondamentali e all’ordine pubblico dell’Unione. L’arbitrato, se imposto unilateralmente da associazioni sportive internazionali come la FIFA, non può precludere la tutela giurisdizionale effettiva e, qualora una normativa nazionale o sportiva ostacoli tale possibilità, il giudice nazionale è tenuto a disapplicarla. La Corte ha anche precisato che il controllo può essere limitato per tener conto delle specificità dell’arbitrato, ma deve comunque permettere la verifica della compatibilità dei lodi con i principi e le disposizioni dell’Unione, la richiesta di provvedimenti provvisori e il rinvio pregiudiziale alla Corte UE. In presenza di violazione delle regole di concorrenza o libertà di circolazione, i soggetti interessati devono poter ottenere dal giudice l’accertamento della violazione, il risarcimento del danno e la cessazione dei comportamenti illeciti. Questo principio si applica anche se il lodo arbitrale è stato confermato da un tribunale di un paese terzo, come la Svizzera, che non può sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte UE. |