Presupposti per l’annotazione nel casellario informatico
05 Agosto 2025
L'annotazione nel casellario informatico ai sensi dell'art. 213 comma 10 del d.lgs. n. 50 del 2016, deve avvenire nei casi in cui risulti che i fatti da annotare non siano manifestamente inconferenti rispetto alla finalità di tenuta del casellario (Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2022, n. 5189). Il compito affidato all'ANAC consiste nella realizzazione di una banca dati integrata, che raccolga le informazioni e le notizie rilevanti per le stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici il cui accertamento è comunque riservato alla stazione appaltante nell'ambito della singola procedura di gara (Cons. Stato, sez. III, 2 agosto 2021, n. 5659). L'ANAC deve porre tutte le stazioni appaltanti in condizione di conoscere eventi riguardanti l'operatore economico, potenzialmente in grado di incidere sull'affidabilità di quest'ultimo ai fini della partecipazione a pubbliche gare. Tale annotazione, peraltro, assolve alla finalità di tenuta del Casellario che è quella di rendere nota al mercato ogni notizia utile riguardante la condotta degli operatori economici, notizia che è certo rilevante, ma che non comporta automatismi espulsivi dalle gare. Non è superfluo osservare che il confine tra cause di esclusione automatica e cause di esclusione non automatica è stato tracciato in modo ancor più netto nel nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023. Nella specie l'Autorità ha motivato l'affermazione che la notizia fosse “utile” alle altre stazioni appaltanti per il futuro esercizio del potere discrezionale di apprezzamento in punto di affidabilità del concorrente. L'utilità della notizia è in linea di principio configurabile nel caso della mancata stipulazione del contratto per fatto “riconducibile” all'operatore economico, e in particolare nel caso di rifiuto opposto dall'operatore economico aggiudicatario alla stipula del contratto (in questo caso si tratta di un mancato avvio dell'esecuzione contrattuale, come chiaramente evidenziato nell'annotazione). In generale, sussiste un interesse pubblico attuale e concreto all'annotazione della notizia della mancata stipulazione del contratto per fatto “riconducibile” all'affidatario, in quanto notizia “utile” ai fini della tenuta del Casellario informatico, cioè di notizia “utilizzabile” da altre stazioni appaltanti, insieme a tutti gli altri elementi del caso concreto, per valutare l'affidabilità dell'operatore economico (Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2024 n. 5781). Tale “utilità” è delimitata dalla natura di banca dati attribuita al Casellario informatico dalla normativa applicabile, restando sempre libere le stazioni appaltanti di apprezzare sia le notizie annotate che altre vicende professionali dell'operatore economico (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 agosto 2021, n. 5659). |