Causa locatizia introdotta con il rito semplificato di cognizione e mutamento del rito
Roberta Metafora
05 Agosto 2025
Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Modena afferma il principio secondo cui nel caso in cui una causa soggetta al rito locatizio sia erroneamente introdotta nelle forme del rito semplificato di cognizione ben può il giudice adito disporre il mutamento del rito senza dichiarare l’inammissibilità della domanda, essendo in tale fattispecie applicabile l’art. 426 c.p.c. che permette la conversione del rito quando una causa soggetta a rito speciale sia stata erroneamente promossa «nelle forme ordinarie».
Massima
Introdotta una causa locatizia nelle forme del rito semplificato di cognizione, ben può il giudice adito disporre il mutamento del rito senza dichiarare l’inammissibilità della domanda, essendo in tale fattispecie applicabile l’art. 426 c.p.c. che permette la conversione del rito quando una causa soggetta a rito speciale sia stata erroneamente promossa «nelle forme ordinarie».
La fattispecie
Allo spirare di un contratto di locazione, il locatore, riscontrati danni all’immobile rilasciato dall’ex conduttore nonché il mancato pagamento di alcuni canoni locatizi, agiva in giudizio proponendo ricorso exartt. 281-decies e seguenti del codice di rito. Il giudice adito, riscontrata la contumacia del conduttore, rilevava l’erronea introduzione della causa con le forme del rito semplificato di cognizione e si riservava di decidere sulla questione con separata ordinanza.
La questione affrontata
Così ricostruita la fattispecie, va preliminarmente osservato che l’assoggettamento al rito locatizio è previsto espressamente dal legislatore in ragione della natura dei diritti cui si intende assicurare una rapida ed efficiente tutela. Pertanto, non può non riscontrarsi l’errore compiuto dall’attore nella scelta dell’atto introduttivo del giudizio.
Assodata la necessità di avvalersi delle modalità disciplinate dagli artt. 447-bis e ss. del codice, il giudice adito si è posto il problema delle conseguenze dell’errore posto in essere da parte attrice.
Sul punto, merita di essere ricordato che durante la vigenza dell’ormai abrogato rito sommario di cognizione la giurisprudenza prevalente era giunta alla conclusione di dover dichiarare l’inammissibilità della domanda avente ad oggetto una controversia locatizia (o di lavoro) proposta nelle forme degli artt. 702-bis e ss. c.p.c. (v. ex multis Trib. Roma 31 maggio 2013, in Lavoro nella giur., 2013, 7, 702; Trib. Modena 17 gennaio 2013, in Contratti, 2013, 3, 295; Trib. Teramo 1° dicembre 2010; Trib. Torre Annunziata 10 febbraio 2010, in Foro it., 2010, I, 1958). Al riguardo, molti erano gli argomenti che militavano a favore della tesi dell’incompatibilità del procedimento sommario con il rito di cui agli artt. 414 e ss.: tra tutti, oltre la collocazione sistematica, dirimente appariva la circostanza che il secondo comma dell’abrogato art. 702-ter c.p.c., nel prevedere la prosecuzione della causa con forme non sommarie, contemplava unicamente l’art. 183 c.p.c. e quindi il solo rito ordinario.
Sennonché, osserva la decisione in commento, gli argomenti appena riferiti non possono ripetuti con riguardo al neointrodotto rito semplificato di cognizione, giacché quest’ultimo, a differenza dell’abrogato rito sommario, costituisce un vero e proprio rito a cognizione piena, alternativo al rito ordinario, come comprova la sua collocazione sistematica all’interno del Libro II del codice di rito, nonché la conformazione del ricorso introduttivo sulla falsariga dell’atto di citazione di cui all’art. 163 c.p.c.
Questa opzione ricostruttiva compiuta dal legislatore della riforma Cartabia, pertanto, evidenzia, ancora con maggior chiarezza rispetto al passato, che il rito semplificato di cognizione rappresenta un'alternativa rispetto al rito ordinario di cognizione, non anche rispetto al rito speciale.
Tale rilievo permette al giudice di prendere posizione sugli effetti del provvedimento pronunziabile in caso di errore da parte dell’attore nella scelta del rito da seguire per la trattazione della causa.
All’uopo, viene richiamato un recente arresto della giurisprudenza di merito.
Sulla possibilità di disporre il mutamento del rito in una controversia locatizia introdotta con il rito semplificato di cognizione
Le controversie locatizie di cui all'art. 447-bis c.p.c., non possono essere introdotte secondo le forme del procedimento semplificato di cognizione. Pertanto, laddove erroneamente introdotte con questa modalità, il giudice (anche d'ufficio) è tenuto a disporre il mutamento del rito, fissando l'udienza di discussione.
Trib. Roma 7 novembre 2023, in questa Rivista, 28 novembre 2023.
La soluzione proposta
Partendo proprio dalla decisione appena riportata, la decisione in commento esclude la necessità di dichiarare l’azione così proposta inammissibile, optando per la diversa (e ben più benevola) soluzione del mutamentodel rito, argomentando a tal fine dall’art. 426 c.p.c.
Osserva infatti che la soluzione dell’inammissibilità poteva avere una sua ragionevolezza argomentando dal testo dell’art. 702-ter c.p.c. che, al suo secondo comma, testualmente stabiliva che «Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'art. 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. […]»; sennonché, oggi, «Vigendo il nuovo rito semplificato di cognizione (come riformato dal d.lgs. n. 164/2024), la soluzione più consona sembra essere, invece, il mutamento del rito, secondo una prospettiva interpretativa argomentabile sulla scorta dell'art. 426 c.p.c.» (così la decisione in epigrafe).
Ed effettivamente, l’interpretazione proposta appare condivisibile alla luce delle premesse qui riportate: il rito semplificato, infatti, è null'altro che un processo ordinario di cognizione che si sviluppa secondo canoni procedurali semplificati, ma in ogni caso pienamente compatibili con la struttura del rito ordinario, come conferma altresì la scelta compiuta dal legislatore del c.d. Correttivo Cartabia (d.lgs. n. 164/2024) che, nel modificare il secondo comma dell’art. 281-decies c.p.c. ha inteso estendere con esclusivo riguardo alle cause di competenza del tribunale in composizione monocratica la possibilità di ricorrere in ogni caso al rito semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma della norma.
Se ciò è vero, allora, discende de plano l’applicazione dell’art. 426 c.p.c. che, nel riferirsi all’eventualità in cui la causa «promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409» (e 447-bis) c.p.c., permette il mutamento del rito in tutte le ipotesi in cui una causa di lavoro o locatizia sia stata introdotta secondo le modalità del processo a cognizione piena, non importa se nelle tradizionali forme del rito ordinario o in quelle, ormai ad esse alternative, del rito semplificato di cognizione.
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