La disciplina della postergazione ex artt. 2467 e 2497-quinquies non si applica alle fondazioni

La Redazione
05 Agosto 2025

La Corte di cassazione formula un principio di diritto in tema di applicabilità degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. ai finanziamenti effettuati da un ente pubblico ad una fondazione, negando la possibilità di estendere la disciplina prevista per le società di capitali ad un ente completamente diverso.

La Corte di cassazione ha formulato, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., un principio di diritto in tema di applicabilità degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. – che prevedono, il primo, la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società e, il secondo, la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento – ai finanziamenti effettuati da un ente pubblico ad una fondazione.

Il contesto della pronuncia è il seguente. Una fondazione per la ricerca in concordato preventivo aveva postergato, nella proposta, l'ingente credito vantato dalla università che l'aveva costituita, in applicazione analogica di quanto previsto negli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. Avendo il Tribunale di Catanzaro accolto l'opposizione dell'università creditrice, e avendo la Corte d'appello confermato tale sentenza, la fondazione ricorreva per la cassazione di tale pronunciamento. La tesi della ricorrente, esposta nel primo motivo di ricorso, poggiava sulla presunta equiparabilità della struttura e dell'attività della fondazione a quelle di una società di capitali, e alla correlata assimilabilità della posizione dell'università a quella di un socio di s.r.l. e di un ente che esercita attività di direzione e coordinamento.

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, affermando che «le disposizioni contenute negli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. fanno parte della disciplina delle società di capitali e non possono essere applicate, per via interpretativa, ad un ente completamente diverso, qual è una fondazione». Seppur vero, infatti, che la giurisprudenza prevalente estende l'applicabilità dell'art. 2467 c.c. anche alle società di capitali diverse dalla s.r.l., «Nessuna base normativa è possibile invece rinvenire per un'esportazione dell'art. 2467 c.c. (ma lo stesso vale per l'art. 2497-quinquies c.c.) al di fuori della disciplina delle società di capitali, al fine di applicarlo ad un ente del tutto diverso (e disciplinato in altro libro del codice civile: artt. 14 e ss. c.c.), quale la fondazione». A ciò non osta il fatto che la fondazione, qualora eserciti un'impresa commerciale, possa essere dichiarata fallita (o, oggi, posta in liquidazione giudiziale) o sia ammessa a proporre un concordato preventivo (come nel caso di specie): le disposizioni degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. «fanno parte della disciplina legale delle società di capitali e non possono essere estese a soggetti giuridici del tutto diversi».

Di seguito il principio di diritto enunciato:

«La postergazione del credito per la restituzione dei finanziamenti dei soci, ai sensi dell'art. 2467 c.c., e dei finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-quinquies c.c., in quanto fa parte della disciplina legale delle società di capitali, non si estende al – e quindi non si applica nel – diverso caso dei finanziamenti di un ente pubblico a una fondazione da lui costituita, quantunque l'atto costitutivo e lo statuto riservino all'ente pubblico un ruolo dominante nella designazione degli amministratori della fondazione».

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