Prescrizione dell’azione di responsabilità dei sindaci: la nuova disciplina non è retroattiva

La Redazione
07 Agosto 2025

Il Tribunale di Palermo, pronunciandosi in tema di responsabilità dei sindaci e termini di prescrizione dell'azione, aderisce all'orientamento secondo cui il nuovo art. 2407 c.c. – come modificato dalla l. n. 35/2025 – non si applica retroattivamente, cioè quando le condotte contestate risalgono a data anteriore all'entrata in vigore della modifica normativa.

La nuova disciplina di cui all'art. 2407 c.c., come modificato dalla legge n. 35/2025 - in base alla quale il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci inizi a decorrere dal deposito della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c., allegata al bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il danno - si applica solo alle condotte successive alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dai bilanci dell'esercizio 2024.

La nuova disciplina relativa al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti dei sindaci di cui al quarto comma dell'art. 2407 c.c., introdotto dalla legge n. 35/2025, riguarda la sola azione sociale di responsabilità, e non anche l'azione risarcitoria per i danni subiti dai soci e dai terzi, per i quali la decorrenza della prescrizione va fatta pur sempre risalire al momento della possibilità per i terzi di percepire il danno.

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