Creditore degradato al chirografo nel concordato preventivo e suo interesse ad agire per l’accertamento del privilegio
06 Agosto 2025
In una recente pronuncia – di cui si è già dato atto su questo Portale con riferimento ad altri aspetti dalla stessa trattati – la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo di ricorso proposto dalla fondazione ricorrente, in concordato preventivo, la quale contestava il riconoscimento del privilegio sul credito per rimborso dell’I.V.A. di rivalsa pagata dalla creditrice sui consumi di elettricità, d’acqua e di gas metano della debitrice. La ricorrente sosteneva infatti che la creditrice non avesse interesse ad agire per il riconoscimento del privilegio, a fronte dell’omologazione di un concordato preventivo nel quale era stata attestata l’inesistenza di beni sui quali potesse gravare il privilegio, con conseguente degradazione del credito al chirografo. Secondo la Corte, «è evidente che la mera possibilità che il concordato omologato venga risolto o annullato e che venga dichiarato il fallimento non può sorreggere l’interesse ad agire dell’Università per l’accertamento del preteso privilegio previsto per l’I.V.A. di rivalsa. Infatti, da un lato, in caso di fallimento resterebbe comunque intatta la possibilità del creditore di chiedere l’ammissione al passivo in privilegio (quindi, “senza … l’esercizio della giurisdizione l’attore [non] soffrirebbe un danno”); dall’altro lato, la risoluzione e la dichiarazione di fallimento sono, allo stato, “situazioni future o meramente ipotetiche”». Di seguito il principio di diritto: «Nel caso in cui venga proposto un concordato preventivo che preveda la degradazione al chirografo dei crediti di rivalsa IVA sulla base della attestata insussistenza o incapienza dei beni su cui dovrebbe gravare il privilegio, il creditore che non intenda contestare il trattamento chirografario del credito nell’ambito del concordato, non ha interesse ad agire in separato giudizio per chiedere l’accertamento della natura privilegiata del credito, non potendosi ravvisare tale interesse nemmeno nella possibilità che il concordato non venga omologato o che, dopo l’omologazione, possano intervenire la risoluzione o l’annullamento e la dichiarazione di fallimento dell’impresa debitrice». |