Luglio 2025: estinzione della società e sorte dei crediti controversi, postergazione dei finanziamenti
La Redazione
06 Agosto 2025
Nel mese di Luglio la Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite sulle conseguenze dell'estinzione della società sui rapporti giuridici pendenti, sulla natura delle partecipazioni qualificate. In sede penale, si segnalano due fattispecie di bancarotta relative, rispettivamente, alla rilevanza della restituzione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società in stato di grave squilibrio finanziario e ai pagamenti preferenziali.
Rilevanza penale della restituzione dei finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, alla società in crisi
Cass. Pen. – Sez. V – (9 maggio) 24 luglio 2025, n. 27259
Assume natura distrattiva la restituzione ai soci di somme di denaro che erano state da loro versate quando la società si trovava in un periodo di grave squilibrio finanziario della società, tale da fare ragionevolmente assumere a tale immissione di denaro la sostanziale natura di conferimento.
Le Sezioni Unite sulla sorte dei crediti litigiosi dopo l'estinzione della società
Cass. Civ. – Sez. Unite – 16 luglio 2025, n. 19750
L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare:
a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito.
Restituzione del finanziamento postergato e accertamento dello squilibrio finanziario della società
Cass. Civ. – Sez. I – 8 luglio 2025, n. 18680
In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, comma 2, c.c. (l'eccessivo squilibrio nell'indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d'ufficio. La postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta.
Sono postergati anche i finanziamenti discendenti infragruppo
Cass. Civ. – Sez. I – 8 luglio 2025, n. 18599
Ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinques c.c., devono considerarsi postergati anche i finanziamenti effettuati, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento infragruppo, da parte della società controllante in favore della società controllata tramite l'intermediazione di altra società controllante la società finanziata e a sua volta controllata dal p finanziatrice (cd. finanziamento discendente).
Sull'elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta in caso di pagamenti preferenziali
Cass. Pen. – Sez. V – (13 maggio) 7 luglio 2025, n. 24728
In tema di bancarotta fraudolenta preferenziale, non è configurabile l'aggravante dei più fatti di bancarotta ex art. 219, comma 2, l. fall., nel caso di una pluralità di pagamenti che non siano autonomi, bensì temporalmente contigui, abbiano la medesima causa contrattuale, siano lesivi del medesimo bene giuridico della par condicio creditorum.
Il delitto di bancarotta preferenziale implica la verifica ex ante, in ordine all'elemento oggettivo del reato, della sussistenza di indici di insolvenza, esistente o prossima, al momento del pagamento contestato, tali da rendere quest'ultimo idoneo a mettere in pericolo la par condicio creditorum e quindi l'interesse dei creditori al trattamento paritetico in caso di insolvenza.
Da quando imputare al socio i redditi della CFC
Cass. Civ. – Sez. Trib. – 3 luglio 2025, n. 18025
Ai sensi dell'art. 167 t.u.i.r. i redditi della controlled foreign company vanno imputati al socio residente nel momento in cui sono conseguiti; è, pertanto, indispensabile, ai fini della tassazione del reddito in capo al socio residente, verificare se, al momento del conseguimento del reddito da parte della CFC, il socio residente avesse già acquisito la partecipazione nella controllata.
Le azioni detenute in nuda proprietà concorrono nel calcolo delle partecipazioni qualificate
Cass. Civ. – Sez. Trib. – 1 luglio 2025, n. 17741
Al fine di determinare se la partecipazione in una società di capitali possa ritenersi “qualificata”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 d.P.R. n. 600/1973, devono essere prese in considerazione anche le azioni detenute in nuda proprietà, previa valutazione delle stesse e sommatoria del relativo valore a quello delle azioni eventualmente detenute in piena proprietà (ex art. 67, comma 1, TUIR); l'aliquota maggiore (40%) andrà applicata, in ogni caso, solo sul reddito effettivamente percepito.
La successione a titolo universale dei soci nei rapporti obbligatori della società estinta
Cass. Civ. – Sez. III – 1 luglio 2025, n. 17734
La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in capo agli ex soci, i quali subentrano nei rapporti obbligatori già facenti capo alla società estinta: la loro successione a titolo universale implica che correttamente nel loro contraddittorio prosegue il giudizio nei confronti della società stessa, salva poi la limitazione, che va provata in quel medesimo giudizio, della responsabilità patrimoniale dei singoli successori, assimilabile a quella dell'erede beneficiato, entro le somme effettivamente percepite in sede di bilancio di liquidazione.
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Sommario
Rilevanza penale della restituzione dei finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, alla società in crisi
Le Sezioni Unite sulla sorte dei crediti litigiosi dopo l'estinzione della società
Restituzione del finanziamento postergato e accertamento dello squilibrio finanziario della società
Sull'elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta in caso di pagamenti preferenziali
Le azioni detenute in nuda proprietà concorrono nel calcolo delle partecipazioni qualificate
La successione a titolo universale dei soci nei rapporti obbligatori della società estinta