Anche nel concordato semplificato la finanza esterna è distribuibile senza vincoli di prelazione

La Redazione
21 Agosto 2025

Il giudice piacentino si occupa di diverse questioni in tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, ex artt. 25-quinquies e ss. c.c.i.i., e in particolare: il controllo circa la fattibilità e l’assenza di pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria; il trattamento dei crediti tributari e previdenziali; le regole di distribuzione della finanza esterna.

Di seguito le principali questioni trattate dal Tribunale di Piacenza:

Verifica del tribunale sulla fattibilità economica del piano.

Il tribunale ricorda (richiamando Trib. Cremona 5 giugno 2025), che detto vaglio «non può ritenersi limitato (come invece accade nell'ambito del Concordato preventivo) alla valutazione, fatta in negativo, della mera “non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati”, ma proprio in ragione della maggiore profondità e pregnanza dell'intervento del Tribunale deve svolgersi in senso positivo, ponendo a carico della società ricorrente un onere probatorio assai più gravoso e rilevante sul punto». Ciò in ossequio ad una ratio di tutela dei creditori, i quali nel concordato semplificato sono, notoriamente, spogliati del diritto di voto sulla convenienza della proposta, disponendo unicamente dello strumento oppositivo.

Verifica del tribunale sull'assenza di pregiudizio rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il tribunale evidenzia che, come accade per il concordato preventivo, anche per il concordato semplificato «il paradigma della maggior convenienza dell'alternativa liquidatoria viene soppiantato dal concetto di assenza di pregiudizio», non essendo dunque richiesto un quid pluris nella procedura concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale.

Trattamento dei crediti tributari e previdenziali nel concordato semplificato

Il Collegio ricorda che la a transazione fiscale non è prevista nell'ambito del concordato semplificato liquidatorio, in considerazione della natura coattiva di tale istituto, che non richiede né un accordo con i creditori pubblici né l'espressione di un voto da parte di questi ultimi, ma solo la possibilità di opporsi alla omologazione del concordato da parte del tribunale: «In mancanza di una previsione espressa sul punto, non può quindi desumersi un divieto automatico di falcidia del credito fiscale e contributivo, essendo del resto il pagamento solo parziario dei debiti il precipitato logico del concetto di ristrutturazione, che informa gli istituti negoziali volti al superamento della crisi».

Libera distribuzione ai creditori delle risorse provenienti da finanza esterna nel concordato semplificato

Pronunciandosi sul rilievo proposto da Inps, il quale contestava, tra l'altro, una distribuzione della finanza esterna in deroga all'ordine delle prelazioni, mediante una inammissibile applicazione analogica dell'art. 84, co 6, CCII, il Collegio replica con le seguenti argomentazioni: «la regola della libera distribuzione ai creditori delle risorse provenienti da finanza esterna non deriva dalla applicazione analogica dell'art. 84 co 6 CCII, bensì dalla applicazione degli stessi principi generali in materia di garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2470 c.c. L'apporto del terzo, infatti, si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati in tutte le ipotesi in cui la finanza esterna sia integrata da beni non costituenti parte del patrimonio del debitore, bensì appartenenti, al momento della proposta, ad un terzo i quali, per definizione, non sono vincolati al soddisfacimento dei creditori del debitore, con la logica conseguenza che gli stessi sono distribuibili in sede di liquidazione ai creditori senza vincoli di prelazione. In tale senso, le previsioni ex art. 86 co 6 e 84 co 4 CCII risultano essere norme di dettaglio ricognitive di un principio generale già immanente nell'ordinamento, e non norme derogatorie ad un generale divieto di libera distribuzione della finanza esterna ».

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