Commissario liquidatore delle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi: le direttive del Ministero

La Redazione
12 Agosto 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato un documento denominato «Direttive per lo svolgimento dell’incarico di Commissario liquidatore delle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi».

Nel decreto si legge che – letti gli artt. 305 c.c.i.i., e 204 l. fall., ai sensi dei quali, nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'Autorità di vigilanza – il Ministero ha ravvisato la necessità di uniformare le azioni e comportamenti dei commissari liquidatori nominati nelle procedure di l.c.a. degli enti cooperativi.

L'allegato al decreto indica dunque uniformi modalità di svolgimento dei vari compiti del Commissario liquidatore nelle procedure di cui sopra, distinguendo i seguenti: 1. Sopravvenuto mutamento dei presupposti del conferimento dell'incarico; 2. Pec della Procedura; 3. Registro cronologico; 4. Audizione del legale rappresentante; 5. Documentazione sociale; 6. Inventario e stima dei beni; 7. Relazione iniziale; 8. Formazione dello stato passivo; 9. Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza; 10. Altri adempimenti; 11. Pagamenti; 12. Rapporti pendenti; 13. Esercizio Provvisorio; 14. Uso del mezzo proprio, missioni e rimborsi; 15. La relazione Semestrale; 16. Poteri del commissario; 17. Coadiutori; 18. Contenziosi e prestazioni legali; 19. Inesistenza o insufficienza di attivo; 20. Procedure di Vendita; 21. Conclusione dell'incarico; 22. Disposizioni Finali.

In ultimo, nelle disposizioni finali, è precisato che «La mancata osservanza delle presenti disposizioni costituisce, sia ai fini della revoca dalla carica che del conferimento di ulteriori incarichi, elemento di valutazione dell'operato del Commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza, tenuto conto dei seguenti criteri: gravità della violazione; reiterazione della condotta; attitudine del comportamento a compromettere il rapporto fiduciario».

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