Paesi di origine sicura: la designazione deve poter essere oggetto di controllo giurisdizionale effettivo

La Redazione
18 Agosto 2025

Con la sentenza del 1° agosto 2025 nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sul tema della designazione dei “paesi di origine sicura”, ribadendo il principio della necessità di un controllo giurisdizionale effettivo su tali designazioni.

La controversia trae origine da due cittadini del Bangladesh, soccorsi in mare e trasferiti in un centro di permanenza in Albania sulla base del protocollo Italia-Albania del 2023. Avevano presentato domanda di protezione internazionale, ma la loro richiesta era stata trattata secondo la procedura accelerata di frontiera e successivamente respinta, in quanto il Bangladesh era stato designato dall'Italia, tramite atto legislativo dell'ottobre 2024, come “paese di origine sicuro”.

Il Tribunale ordinario di Roma, investito della questione, ha sollevato dubbi circa la legittimità della designazione, lamentando la mancata indicazione delle fonti informative su cui il legislatore si era basato e rilevando l'impossibilità, per il richiedente e per il giudice, di contestare e verificare la sussistenza effettiva dei criteri di “sicurezza”.

La Corte di giustizia ha chiarito che gli Stati membri possono designare un paese terzo come “sicuro” anche tramite atto legislativo, purché tale designazione sia assoggettata a un effettivo controllo giurisdizionale. Tale controllo deve vertere sul rispetto delle condizioni sostanziali fissate dall'allegato I della Direttiva 2013/32/UE, specialmente qualora sia impugnata una decisione di rigetto adottata in esito a una procedura accelerata.

La Corte ha altresì precisato che le fonti informative su cui si fonda la designazione devono essere accessibili sia al richiedente sia al giudice, così da garantire una piena tutela giurisdizionale e consentire la verifica delle condizioni di sicurezza. Il giudice nazionale può, inoltre, considerare informazioni ulteriori raccolte autonomamente, purché ne sia garantita la trasparenza e sia rispettato il contraddittorio.

Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento UE (prevista per il 12 giugno 2026, salvo anticipazioni), resta preclusa la possibilità per gli Stati membri di designare come “paese di origine sicuro” uno Stato che non offra condizioni di sicurezza idonee per determinate categorie di persone.

La sentenza rafforza l'obbligo per gli Stati membri di assicurare trasparenza, accessibilità delle fonti e pieno sindacato giurisdizionale sulle designazioni dei paesi di origine sicura, a tutela dei diritti dei richiedenti protezione internazionale e dell'effettività del controllo giudiziario.