AGCM, procedimento per inottemperanza agli impegni, procedimento sanzionatorio, ne bis in idem

Redazione Scientifica Processo amministrativo
05 Agosto 2025

I poteri di vigilanza e di sanzione dell'AGCM per pratica commerciale scorretta non risultano intaccati dall'adozione di decisioni di chiusura dell'istruttoria a seguito dell'accettazione di impegni.

Una società ha impugnato il provvedimento con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha accertato e sanzionato, ex articolo 27, comma 12, del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), pratiche commerciali scorrette, nonché il provvedimento con il quale ha accertato e sanzionato, ex art. 9, comma 3, lett. a) del Regolamento dell'Autorità, l'inottemperanza delle misure previste dagli impegni assunti e resi vincolanti con la delibera dell'Autorità a chiusura del procedimento originario. Il ricorrente, con il ricorso avverso il primo provvedimento sanzionatorio, lamentava la violazione del ne bis in idem sostanziale, stante la sostanziale sovrapposizione delle censure mosse dall'Autorità nei due provvedimenti di accertamento dell'inottemperanza agli impegni e di conclusione del procedimento originario, in violazione degli artt. 27, comma 12, del Codice del consumo e 11 della l. n. 689/81; con il secondo ricorso con il quale è stato impugnato il secondo provvedimento sanzionatorio lamentava l'estensione impropria del perimetro del procedimento principale e la quantificazione della sanzione da ritenere viziata per l'erronea applicazione del cumulo materiale in luogo del cumulo giuridico, in quanto le due pratiche non costituivano due condotte dotate di autonomia strutturale ed indipendenza, trattandosi di una condotta sostanzialmente unica.

Al riguardo il Collegio ha chiarito che nel caso di riapertura del procedimento chiuso con l'accettazione degli impegni, se sia stata ricevuta la notizia della possibile inottemperanza al provvedimento che rendeva obbligatori gli impegni, l'Autorità, ex art. 27, comma 12, cod. cons. e dell'art. 19, comma 3, del. Regolamento Agcm 25411, deve avviare un nuovo procedimento, per verificare l'effettiva sussistenza dell'infrazione e comminare la relativa sanzione.

In proposito il Collegio ha richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato (sentenza n. 3579 del 28 aprile 2025) sulla base del quale sussiste l'esistenza in sé del potere dell'Autorità di riaprire il procedimento originario, sia perché si tratta di potere riconosciutole da fonte normativa e sia in quanto la conclusione di un procedimento con l'accettazione dell'Autorità degli impegni non costituisce un accertamento definitivo sulla scorrettezza o meno delle condotte contestate e non consuma i poteri di intervento e sanzionatori che possono nuovamente essere esercitati; i poteri dell'Autorità non sono incisi da decisioni di chiusura dell'istruttoria a seguito dell'accettazione di impegni, che non è un accordo bilaterale tra impresa e autorità, ma introduce in un procedimento «antitrust» la fase della successiva valutazione del comportamento dell'impresa, da svolgere sulla base di criteri obiettivi e con la partecipazione dell'interessato, ma con un inalterato «potere» di valutazione discrezionale finale dell'Autorità nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e di sanzione”.

Peraltro, ad avviso del Collegio, le disposizioni di cui agli artt. 27, comma 12, del Codice del consumo e 9, comma 3, del Regolamento Istruttorio A.G.C.M., disciplinano profili diversi di azione dell'Autorità che non sono tra loro alternativi ma cumulativi. In particolare, l'inosservanza degli impegni assunti, oltre a costituire il presupposto ex art. 9, comma 3, lett. a) del Regolamento della riapertura dell'originario procedimento chiuso per effetto della loro accettazione, vale ex se ad integrare anche l'illecito specifico di cui all'art. art. 27 comma 7 e 12 del Codice del consumo, che dunque, ha natura autonoma con una propria cornice edittale sanzionatoria, rispetto a quelli oggetto del procedimento originario. La sostanziale autonomia degli illeciti consente all'Autorità di scegliere, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità attribuita, le modalità di contestazione degli stessi e, quindi, anche la possibilità di optare per l'instaurazione di un distinto procedimento per l'illecito ex art. 27, comma 12, del Codice del consumo in luogo della contestazione di quest'ultimo in sede di riapertura dell'originario procedimento definito con l'assunzione degli impegni.

Perciò alla luce di tale orientamento, il Collegio ha affermato la legittimità della riapertura del procedimento originario, con la contestuale apertura del procedimento per sanzionare l'inottemperanza agli impegni assunti.

Inoltre, il  Collegio ha affermato l'infondatezza delle censure mosse con il secondo ricorso,  relative all'estensione del perimetro oggettivo delle contestazioni avverso il provvedimento sanzionatorio di chiusura del procedimento principale, giacché le contestazioni sollevate dalla ricorrente nel secondo ricorso risultano comunque incentrate, sia sulla formulazione degli impegni e sul loro adempimento, che avrebbe eliminato le criticità ravvisate dall'Autorità, sia sulle medesime circostanze dedotte che avrebbero escluso l'inottemperanza agli impegni.

Infine, con riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, ad avviso del Collegio l'Autorità risulta essersi attenuta ai parametri di riferimento individuati dall'art. 11, l. n. 689/81, in virtù del richiamo previsto dall'art. 27, comma 13, del Codice del consumo (gravità della violazione, opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, personalità dell'agente, condizioni economiche dell'impresa).

Il T.a.r. per il Lazio (Sezione Prima) ha respinto i ricorsi proposti.

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