Conseguenze della sentenza di assoluzione a seguito dibattimento

La Redazione
13 Agosto 2025

Nella fattispecie in esame, con la sentenza n. 2706/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Torino ha assolto il sig. (omissis) dal reato di cui all'articolo 5 d.lgs. n. 74/2000 (capi di imputazione n. 4 e 5, analoghi ma riferiti a due distinte annualità), reato che aveva come presupposto proprio l'esterovestizione della (omissis) S.a. Con riferimento alle annualità 2015 e 2016, trova applicazione l'articolo 21 bis del d.lgs. n. 74/2000 (oggi, art. 119 d.lgs. n. 175/2024).

L'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 stabilisce che la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, relativamente agli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha efficacia di giudicato nel procedimento tributario, precludendo un riesame dei medesimi fatti da parte del giudice tributario.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.