Giudice competente sulla ottemperanza dei decreti decisori di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

Redazione Scientifica Processo amministrativo
07 Agosto 2025

Considerato che i decreti decisori di ricorsi al Capo dello Stato rientrano nel novero dei provvedimenti del giudice amministrativo, il ricorso per l'ottemperanza deve essere proposto dinnanzi al Consiglio di Stato o, nel caso dell'ordinamento siciliano, al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

Il ricorrente impugnava il provvedimento di diniego della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di una provincia siciliana che rigettava l'istanza di condono edilizio ex art. 32 L. 26/2003, ordinando, ai sensi dell'art. 167 co. 3 D.L.vo 42/04, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, a proprie spese.

Il dante causa del ricorrente aveva presentato istanza di condono edilizio ai sensi dell'art. 32 L. 326/2003 per opere edilizie realizzate abusivamente nel fabbricato. Con ordinanza il Comune competente aveva negato il rilascio della concessione edilizia in sanatoria in quanto le opere erano considerate non sanabili ai sensi dell'art. 32 comma 27 della legge n. 326/03. Avverso l'ordinanza il ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana che veniva accolto con decreto presidenziale, in conformità al parere del CGA, a sezioni riunite, n. 148/10, Adunanza del 26.4.2010.

Il ricorrente, quindi, presentava alla Soprintendenza istanza di nulla osta per il progetto di sanatoria ai sensi della L. n. 326/03 che veniva respinta.

In proposito il Collegio ha rilevato che ai sensi dell'art. 21-septies della l. n. 241 del 1990 il provvedimento adottato in violazione o elusione del giudicato è nullo e che ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. il giudice dell'ottemperanza ha competenza funzionale inderogabile nei giudizi in cui si controverta in materia di nullità per violazione o elusione del giudicato

Pertanto, in base al combinato disposto degli artt. 112, comma 2, lett. a) e 113, comma 1, c.p.a., l'azione di ottemperanza proposta per l'attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato si propone al giudice che ha emesso la sentenza della cui ottemperanza si tratta e che la competenza funzionale è inderogabile.

Nello specifico, il Collegio ha richiamato la pronuncia dell'Ad. Pl. del Consiglio di Stato 6 maggio 2013, nn. 9 e 10, che ha confermato la natura sostanzialmente giurisdizionale dei ricorsi al Presidente della Repubblica, per cui il relativo decreto decisorio rientra nel novero dei provvedimenti del giudice amministrativo di cui alla lettera b) dell'articolo 112, comma 2, c.p.a. con la conseguenza che il ricorso per la loro ottemperanza deve essere proposto ai sensi dell'articolo 113, comma 1, c.p.a. al Consiglio di Stato o, nel caso dell'ordinamento siciliano, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nel quale si identifica il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta.

Nel caso di specie in relazione al vizio di nullità per violazione del giudicato, sussiste la competenza funzionale inderogabile del CGARS, nella qualità di giudice dell'ottemperanza. Invece, le ulteriori censure non sono state ritenute scrutinabili, perché presuppongono il previo esame di quelle riferite alla violazione del giudicato di cui al decreto presidenziale decisorio, il cui sindacato esula dalla competenza del T.a.r per la Sicilia. Infatti, tali censure essendo correlate al riesercizio del potere dell'Amministrazione, presuppongono l'esame del denunciato vizio di nullità dell'atto innanzi al giudice amministrativo funzionalmente competente.

Quindi, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, considerata l'unitarietà della pretesa, il Collegio ha ritenuto di subordinare l'esame di tali censure all'avvenuto esame del giudice dell'ottemperanza (CGARS) del vizio sollevato dal ricorrente di violazione del giudicato, senza il quale ogni forma di tutela sarebbe priva di effettiva utilità per chi ricorre in giudizio.

In conclusione il T.a.r. per la Sicilia ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, indicando nel Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana il giudice competente, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto nel termine di cui all'art. 15, comma 4, c.p.a.

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