Sull’atto di selezione del fondo paritetico e sulla relativa giurisdizione
19 Agosto 2025
Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da un fondo paritetico interprofessionale per l'annullamento del provvedimento regionale di approvazione di una convenzione con un Fondo interprofessionale controinteressato, finalizzata alla gestione dei fondi di cui all'art. 118, l. n. 388/2000, concernenti la formazione continua dei lavoratori Il Fondo interprofessionale ricorreva avverso il decreto dell'Assessorato regionale di approvazione di una convenzione con un altro Fondo controinteressato per l'adesione presso quest'ultimo dei propri dipendenti (gli operai forestali della Regione Siciliana), superando il precedente decreto di approvazione di analoga convenzione con il Fondo ricorrente. Il ricorrente, contestava l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l'Assessorato, dopo aver avviato un'indagine esplorativa per verificare le condizioni di finanziamento della formazione continua offerte dai Fondi interprofessionali era rimasto inerte a fronte della offerta migliore del Fondo ricorrente, rispetto a quella in essere e ha poi stipulato la contestata convenzione con il Fondo controinteressato, senza dare conto degli esiti della pregressa indagine, né avviare una nuova indagine di mercato. Inoltre, il Fondo ricorrente lamentava che l'amministrazione avrebbe determinato, con la propria scelta, un inutile esborso di risorse pubbliche nel periodo di vacatio durante la migrazione da un Fondo ad un altro. Ha altresì sostenuto che la sottoscrizione delle parti sociali costituenti il fondo controinteressato del CCNL per i lavoratori forestali non aveva alcun rilievo, perché nessuna norma impone tale corrispondenza, lasciando libera l'adesione ai fondi, e rimettendola ad una valutazione delle migliori condizioni offerte. Con successiva memoria il Fondo controinteressato ha sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del T.a.r perché il decreto impugnato costituirebbe il mero esercizio di prerogative tipiche del datore di lavoro e di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse, in quanto non sussisterebbe alcun effetto lesivo dell'atto impugnato e l'amministrazione non avrebbe adottato alcun atto che avesse inciso sullo spostamento delle risorse destinate alla formazione dei dipendenti regionali. In via preliminare il Collegio ha respinto le eccezioni sollevate dal fondo controinteressato Sull'eccezione del difetto di giurisdizione, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo la quale le controversie aventi a oggetto gli atti di gestione di un fondo paritetico di cui all'art. 118, l. n. 388 del 2000 per la formazione continua dei lavoratori rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto: i) la promozione dello sviluppo e della formazione professionale continua attiene in via diretta alla cura di un interesse generale; ii) le attività dei fondi sono finanziate con risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 845/1978 (legge quadro in materia di formazione professionale), con delega di funzioni pubbliche nell'ambito delle politiche di sviluppo della formazione professionale continua, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, Cost.); iii) sussiste un potere ministeriale di autorizzazione e vigilanza sui fondi. Pertanto, il Collegio ha ritenuto che, come sostenuto da recente giurisprudenza amministrativa, ai Fondi interprofessionali devono essere applicate le procedure di aggiudicazione previste dal codice dei contratti pubblici, sia per la selezione dei prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e funzionamento, sia per l'affidamento di contratti di formazione professionale configurabili in termini di affidamento di appalto pubblico di servizi. Infatti, ad avviso del Collegio, i fondi paritetici di cui all'art. 118, l. n. 388/2000, svolgono una funzione di rilevanza pubblicistica e gestiscono risorse pubbliche. Dunque, la selezione da parte di una pubblica amministrazione di un Fondo, piuttosto che di un altro, è un atto di esercizio di un potere per la destinazione di risorse per la formazione del proprio personale da esercitare entro un procedimento amministrativo per individuare, sulla base di una valutazione comparativa, il fondo maggiormente in grado di corrispondere le esigenze formative dell'amministrazione. Diversamente si determinerebbe una sorta di “zona franca”, in cui l'amministrazione potrebbe disporre delle risorse pubbliche al di fuori di ogni regola pubblicistica e dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento (art. 97, Cost.). Poi, il Collegio ha ritenuto parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse del ricorrente, dato che l'art. 118, c. 3, l. n. 388/2000, impone al datore di lavoro di aderire a un fondo al quale l'INPS trasferisce il contributo integrativo di cui all'art. 25, l. n. 845/1978. Quindi, dopo la stipula della convenzione con il Fondo controinteressato il ricorrente avrebbe subito la perdita del contributo in questione, che dovrebbe essere trasferito per intero al controinteressato. Nel merito il Collegio ha evidenziato che l'amministrazione regionale non ha svolto una previa selezione dei possibili Fondi interessati, né ha informato il ricorrente delle interlocuzioni con il controinteressato, in contrasto con il suo precedente comportamento e in violazione delle regole di buona amministrazione, soprattutto in caso di allocazione di risorse pubbliche in favore di un determinato soggetto. Neppure rileva, quanto dedotto dall'Amministrazione circa la previsione del il libero recesso dell'amministrazione del precedente accordo, perché non è in discussione il recesso dal fondo, ma la scelta di un fondo diverso compiuta sulla base di una carente istruttoria e escludendo il ricorrente da ogni coinvolgimento preliminare. Il T.a.r per la Sicilia ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato gli atti impugnati con salvezza degli eventuali ulteriori provvedimenti da adottare in sede di riedizione del potere ove l'amministrazione dovrà svolgere un'adeguata istruttoria tra i fondi autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per individuare, previa una procedura comparativa e un'adeguata motivazione, il fondo che riterrà meglio soddisfare le esigenze formative dei propri dipendenti. |