Atto di destinazione e liquidazione controllata: l’immobile vincolato è escluso dall’attivo?

La Redazione
06 Agosto 2025

Il Tribunale di Piacenza si è trovato a decidere della possibilità di acquisire, o meno, all’attivo della procedura di liquidazione controllata un immobile oggetto di vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.

Il Collegio ricorda come la procedura di liquidazione controllata, stante il principio di universalità che informa le procedure concorsuali di natura liquidatoria, ha ad oggetto tutti i beni del patrimonio del debitore, salvo i beni espressamente esclusi ex art. 268, comma 4, c.c.i.i. In via generale, l'art. 146, lett. d), c.c.i.i. esclude dalla liquidazione giudiziale «le cose – e dunque i beni – che non possono essere pignorate per disposizione di legge».

Proseguono i giudici piacentini col dire che l'effetto della trascrizione, su bene immobile, del negozio di destinazione ex art. 2645-ter c.c. è quello di far sì che i beni vincolati non possano essere distolti da tale scopo, mediante forme di aggressione da parte di creditori titolari di crediti non sorti per la realizzazione dello scopo medesimo; ai fini esecutivi, l'effetto principale del vincolo di destinazione è, quindi, quello di determinare una impignorabilità relativa del bene destinato.

Il Collegio «ritiene che la sottoposizione al concorso di un bene immobile oggetto di vincolo di destinazione risulti non compatibile con il suo regime di impignorabilità relativa (e alla consequenziale sottrazione del bene alla garanzia patrimoniale generica dei creditori ex art. 2770 c.c.)», e questo sulla base delle seguenti considerazioni, sia letterali che sistematiche:

  1. «l'art. 146, lett. d), CCII non limita il proprio effetto escludente ai soli beni assolutamente impignorabili, limitandosi a richiedere che il bene goda di un effetto di impignorabilità “per legge”, elemento che sussiste anche per i beni che godono di impignorabilità relativa (tale è l'effetto legale della trascrizione del vincolo ex art. 2645 ter, ultimo capoverso, c.c. )»;
  2. «l'apprensione all'attivo del bene vincolato (e la conseguente liquidazione dello stesso) determinerebbe per ciò solo l'impossibilità di realizzare quegli interessi per la cui tutela il vincolo è sorto, sicché la sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata avrebbe l'improprio effetto diretto di porre nel nulla lo stesso negozio di destinazione, vanificandone l'effetto destinatario a mezzo di un effetto latamente “revocatorio”, estraneo ai poteri di cognizione del Tribunale concorsuale»;
  3. «Inoltre, seppur in astratto il Liquidatore potrebbe liquidare il bene e gestire l'eventuale ricavato dalla vendita come una massa attiva distinta con creditori specifici (operando, quindi, come se il regime di impignorabilità relativa permanesse anche in sede concorsuale), tale circostanza comporterebbe la necessità di operare un accertamento endoconcorsuale tra creditori aventi diritto ad aggredire in via esecutiva il bene e, viceversa, creditori che tale diritto non hanno (alla luce della natura del credito sorto e della sua funzionalità agli scopi di cui al vincolo di destinazione trascritto). Escluso che tale accertamento possa essere compiuto in sede di ammissione al passivo, ogni questione inerente al diritto dei creditori di rivalersi o meno sul ricavato del bene si sposterebbe nel procedimento di distribuzione (art. 275 co 5,6 e 6 bis CCII) il quale, stante le sue caratteristiche proprie (accelerazione, endoconcorsualità, intervento solo eventuale dell'A.G. e solo in ipotesi di contestazioni non superabili dall'OCC) appare scarsamente idoneo a dirimere efficacemente questioni di cognizione relative all'accertamento del diritto dei creditori ad agire in executivis. Giova poi precisare che al Liquidatore, in tale ipotesi, sarebbe assegnata l'impropria funzione di tutelare l'interesse particolare del debitore a far valere un regime di impignorabilità relativa (interesse che, in concreto, potrebbe mancare del tutto, tenuto conto dell'avvenuta liquidazione del bene)».

In definitiva: «il Collegio ritiene che il bene immobile su cui grava un vincolo di destinazione trascritto ex art. 2645 ter c.c. deve ritenersi escluso dalla procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 146 lett d) CCII, potendosi del resto riscontrare la stessa ratio che giustifica l'esclusione dalla apprensione all'attivo - già normativamente prevista (art. 146, lett c, CCII) – dei beni rientranti nel similare istituto del fondo patrimoniale, che condivide con l'istituto previsto ex art. 2645 ter c.c. il parziale effetto segregativo ed il regime di impignorabilità relativa».

Conseguenza dell'esclusione del bene dall'attivo liquidabile sarà, dunque, la sua estraneità all'effetto concorsuale tipico del divieto di azioni esecutive individuali, «potendo quindi i creditori aggredire il bene in executivis, mentre al debitore sarà rimessa la facoltà di agire in giudizio innanzi al giudice ordinario per far eventualmente valere nei confronti di terzi il vincolo trascritto ex art. 2645 ter c.c. e contestare il diritto dei creditori, nelle forme previste dall'ordinamento processuale (art. 615 c.p.c.). Inoltre, in astratto, rimane sempre ferma la possibilità per il Liquidatore di esperire, nell'interesse della massa e innanzi al giudice ordinario quelle azioni (art. 274 co 2 CCII) che consentano di rendere il vincolo inopponibile alla generalità dei creditori, sottraendolo al regime di esclusione ex art. 146 lett. d) CCII. e consentendone l'acquisizione all'attivo».

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