Atto di destinazione e liquidazione controllata: l’immobile vincolato è escluso dall’attivo?
06 Agosto 2025
Il Collegio ricorda come la procedura di liquidazione controllata, stante il principio di universalità che informa le procedure concorsuali di natura liquidatoria, ha ad oggetto tutti i beni del patrimonio del debitore, salvo i beni espressamente esclusi ex art. 268, comma 4, c.c.i.i. In via generale, l'art. 146, lett. d), c.c.i.i. esclude dalla liquidazione giudiziale «le cose – e dunque i beni – che non possono essere pignorate per disposizione di legge». Proseguono i giudici piacentini col dire che l'effetto della trascrizione, su bene immobile, del negozio di destinazione ex art. 2645-ter c.c. è quello di far sì che i beni vincolati non possano essere distolti da tale scopo, mediante forme di aggressione da parte di creditori titolari di crediti non sorti per la realizzazione dello scopo medesimo; ai fini esecutivi, l'effetto principale del vincolo di destinazione è, quindi, quello di determinare una impignorabilità relativa del bene destinato. Il Collegio «ritiene che la sottoposizione al concorso di un bene immobile oggetto di vincolo di destinazione risulti non compatibile con il suo regime di impignorabilità relativa (e alla consequenziale sottrazione del bene alla garanzia patrimoniale generica dei creditori ex art. 2770 c.c.)», e questo sulla base delle seguenti considerazioni, sia letterali che sistematiche:
In definitiva: «il Collegio ritiene che il bene immobile su cui grava un vincolo di destinazione trascritto ex art. 2645 ter c.c. deve ritenersi escluso dalla procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 146 lett d) CCII, potendosi del resto riscontrare la stessa ratio che giustifica l'esclusione dalla apprensione all'attivo - già normativamente prevista (art. 146, lett c, CCII) – dei beni rientranti nel similare istituto del fondo patrimoniale, che condivide con l'istituto previsto ex art. 2645 ter c.c. il parziale effetto segregativo ed il regime di impignorabilità relativa». Conseguenza dell'esclusione del bene dall'attivo liquidabile sarà, dunque, la sua estraneità all'effetto concorsuale tipico del divieto di azioni esecutive individuali, «potendo quindi i creditori aggredire il bene in executivis, mentre al debitore sarà rimessa la facoltà di agire in giudizio innanzi al giudice ordinario per far eventualmente valere nei confronti di terzi il vincolo trascritto ex art. 2645 ter c.c. e contestare il diritto dei creditori, nelle forme previste dall'ordinamento processuale (art. 615 c.p.c.). Inoltre, in astratto, rimane sempre ferma la possibilità per il Liquidatore di esperire, nell'interesse della massa e innanzi al giudice ordinario quelle azioni (art. 274 co 2 CCII) che consentano di rendere il vincolo inopponibile alla generalità dei creditori, sottraendolo al regime di esclusione ex art. 146 lett. d) CCII. e consentendone l'acquisizione all'attivo». |