Chiarimenti sulla nozione di controinteressato
08 Agosto 2025
Con ricorso al T.a.r., una Cassa Nazionale di Previdenza impugnava, tra le altre, la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale non erano state assentite le modifiche ai propri atti regolatori aventi ad oggetto il diverso inquadramento previdenziale dei tirocinanti con sottrazione dell'iscrizione e della contribuzione alla Gestione separata dell'INPS, ritenendo necessaria una previsione normativa di rango primario delle norme attualmente vigenti. Il T.a.r. dichiarava il ricorso inammissibile per mancata evocazione in giudizio dell'INPS, sostenendo che la Cassa “aveva sin dall'inizio tutti gli elementi per qualificare l'I.N.P.S. come contraddittore necessario”. Tanto esposto, avverso tale decisione la Cassa ha proposto appello chiedendo la riforma della pronuncia di inammissibilità e l'accoglimento del ricorso di primo grado. Il collegio ha respinto l'appello confermando la sentenza impugnata con diversa motivazione. Infatti, ha evidenziato che la nozione (sostanziale) di controinteressato postula necessariamente che si tratti di un soggetto privato, escludendo che tale qualità possa essere rivestita da una pubblica amministrazione, in quanto i due elementi con i quali si individua la qualità di controinteressato sono l'essere indicato nel provvedimento impugnato (ovvero identificabile sulla base di esso) e l'essere titolare di un interesse qualificato alla sua conservazione, omologo e speculare rispetto all'interesse legittimo azionato dal ricorrente. Ne consegue che tale interesse deve essere sempre di natura privata, analogo a quello del ricorrente, e come quest'ultimo avere a oggetto il conseguimento o la conservazione di un “bene della vita”. Vero quanto esposto, il collegio ne ha desunto che il soggetto titolare di un interesse pubblico non potrà mai essere assimilato a tale figura soggettiva, ove anche detto interesse pubblico si atteggiasse in termini “oppositivi” all'eventuale accoglimento dell'azione di annullamento proposta dal ricorrente: in tali ipotesi, o il soggetto in questione assumerà la veste di amministrazione resistente ai sensi dell'articolo 41, comma 2, c.p.a., e allora sarà parte necessaria, oppure dovrà considerarsi portatore di un interesse – ancorché pubblico – solo indirettamente toccato dalla vicenda processuale, e quindi semmai legittimato a un intervento in giudizio ma giammai da evocare a pena di inammissibilità. |