L’Adunanza plenaria estende anche all’erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso i casi di rimessione al primo giudice
13 Agosto 2025
La società appellante svolge la propria attività nel campo dello spettacolo quale organizzatore di eventi teatrali e musicali ed ha partecipato al procedimento indetto col bando pubblicato da una Camera di Commercio finalizzato a sostenere il settore della cultura nel periodo emergenziale Covid-19 attraverso l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto pari al 100% del valore economico di alcune rappresentazioni teatrali e sulla base dei costi sostenuti. La Camera di Commercio, dopo la “correzione” di “errori di calcolo” compiuti dalla commissione giudicatrice, ha approvato l'elenco delle istanze ammesse e finanziabili. La graduatoria è stata successivamente riformulata con determinazione dirigenziale, a seguito di una istanza di riesame proposta dalla quarta graduata, in base alla quale quest'ultima ascendeva al terzo posto in graduatoria, mentre la società appellante si è collocata al quarto posto, con conseguente riduzione del contributo concessole. Con il ricorso al T.a.r, la società appellante ha chiesto l'annullamento della citata determinazione dirigenziale e il risarcimento dei danni da essa derivati. Il giudice di prime cure ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la società, anche laddove fossero state accolte le sue ragioni e fosse stata reintegrata in graduatoria con la riattribuzione del contributo nella misura originaria, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura selettiva per non aver presentato all'Amministrazione la rendicontazione delle spese sostenute per le attività teatrali in questione. La società ha, quindi, impugnato la sentenza di primo grado. Il collegio, con sentenza non definitiva, ha respinto le eccezioni di inammissibilità del gravame e ha sottoposto all'Adunanza Plenaria un quesito inerente all'interpretazione dell'art. 105 del c.p.a., con riferimento al principio di diritto enunciato con la sentenza n. 16 del 2024 in tema di conseguenze dell'erronea pronuncia di inammissibilità da parte del giudice di primo grado, ritenendo che l'erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado e l'erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado siano fattispecie assimilabili e formulando un ulteriore quesito sulla estensibilità o meno del principio enunciato nella sentenza n. 16 del 2024 dell'Adunanza Plenaria anche alla fattispecie di declaratoria, palesemente errata, di irricevibilità del ricorso di primo grado ex art. 35, comma 1, lett. a), del c.p.a. Tanto esposto, l'Adunanza Plenaria ha ritenuto che le considerazioni formulate dalla sentenza n. 16 del 2024 - in relazione alla erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso - debbano essere estese anche all'ipotesi dell'erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso, caratterizzata da un corrispondente oggetto dell'errore sulla persistenza di una condizione dell'azione. Ciò che muta, infatti, è soltanto il tempo in cui essa si ritiene non sussistente, ossia già prima dell'instaurazione del giudizio nel caso della pronuncia di inammissibilità, ed invece nel corso del giudizio nel caso della pronuncia di improcedibilità. Anche in quest'ultimo caso, se la pronuncia si basa su di una motivazione palesemente tautologica, superficiale o riferibile a fatti o a circostanze non pertinenti, il mancato esame del merito (inteso come fatti di causa o inteso come totalità dei motivi di ricorso) determina la totale negazione del doppio grado di giudizio di merito. Inoltre, il Supremo Consesso ha rimarcato che la sentenza di declaratoria di improcedibilità del ricorso possa essere annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., quando il Consiglio di Stato rilevi, senza alcun margine di dubbio, che la sua motivazione sia palesemente tautologica, superficiale o riferibile a fatti o a circostanze non pertinenti e dunque si basi su insussistenti presupposti fattuali o giuridici. Pertanto, va disposto l'annullamento con rinvio nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado a causa della rilevata inoppugnabilità di un atto presupposto, in realtà insussistente. Analogamente, l'annullamento con rinvio va disposto nel caso di erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado a causa della rilevata inoppugnabilità di un atto consequenziale, in realtà insussistente. Non va disposto l'annullamento con rinvio, invece, qualora l'errore non possa essere qualificato come palese, così da rendere nulla la sentenza, come avviene quando siano stati analiticamente esaminati tutti gli elementi fattuali della vicenda e vi sia stata la consapevole valutazione del quadro normativo e giurisprudenziale. Nel caso in cui, invece, si disponga l'annullamento con rinvio, vanno evidenziate le circostanze che consentano di qualificare l'errore come palese. Alla luce di quanto esposto, l'Adunanza Plenaria ha enunciato il seguente principio di diritto: “l'art. 105, comma 1, del c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell'escludere la permanenza dell'interesse del ricorrente”. Enunciato il principio di diritto, non definitivamente pronunciando sull'appello, il collegio ha disposto la restituzione della causa alla Sezione rimettente per la definizione del secondo grado del giudizio. |