Ottemperanza per la restituzione del fondo oggetto di decreto di esproprio annullato, medio tempore alienato a terzi

Redazione Scientifica Processo amministrativo
12 Agosto 2025

Va accolto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza per la restituzione del fondo oggetto di decreto di esproprio annullato in sede giurisdizionale che sia stato alienato a terzi nelle more del giudizio impugnatorio, se l'avente causa sia consapevole che la procedura espropriativa era oggetto di contestazione giudiziale.

Nel ricorso di primo grado, il proprietario di un terreno, deduceva che con decreto dirigenziale un Consorzio per l'area di sviluppo industriale in Campania aveva approvato un progetto per la realizzazione di un opificio industriale da parte di una società, con valenza di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e che con successivo decreto aveva disposto l'espropriazione in via d'urgenza dell'intero suolo, poi eseguito con immissione in possesso. Avverso tale determinazione l'istante aveva impugnato il decreto di esproprio e tutti gli atti della procedura espropriativa dinanzi al T.a.r. Campania, che aveva accolto il ricorso, annullando tutti i provvedimenti impugnati. Per ottenere la restituzione delle aree espropriate il ricorrente intimava  al consorzio resistente la restituzione del fondo, senza alcun esito, poiché quest'ultimo aveva alienato il fondo nelle more del giudizio alla società che avrebbe dovuto realizzare il progetto. Il ricorrente proponeva azione di ottemperanza ex artt. 112 e 114 c.p.a. che il T.a.r. respingeva perché non riteneva applicabile la deroga di cui l'art. 111, ul.c. per cui anche nei confronti dell'acquirente in corso di giudizio la sentenza di accoglimento non produce effetto, se il titolo di lui è stato reso pubblico prima della trascrizione della domanda giudiziale di annullamento; non essendo ipotizzabile la trascrizione del ricorso giurisdizionale di annullamento della procedura espropriativa, la sentenza di annullamento contro il consorzio venditore (espropriante), non poteva essere opponibile al successore a titolo particolare dell'espropriante( la società acquirente) in buona fede che abbiano trascritto il proprio titolo di acquisto restando esclusa ogni pretesa restitutoria dell'espropriato. L'appellante lamentava che l'art. 111, cpc non rileva nel caso di specie, referendosi al "trasferimento del diritto controverso" e non al "diritto di proprietà sul bene" in generale; l'alienazione del terreno in corso di causa non può essere considerata un trasferimento del diritto controverso, e quindi l'art. 111 c.p.c. non sarebbe applicabile; la vendita dovrebbe essere considerata nulla, “tamquam non esset”, per effetto automatico della declaratoria giudiziale di illegittimità del decreto di esproprio. Inoltre, l'art. 11, comma 4, del c.c. non sarebbe applicabile a causa della mancata trascrizione del ricorso giudiziario che contesta la procedura di esproprio. 

In via preliminare, il Collegio ha  esaminato  le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado, riproposte dal Consorzio in appello. Ha ritenuto inammissibile l'eccezione di inammissibilità per la mancanza, nella sentenza da ottemperare, di una formale statuizione di imposizione della “restituzione” del terreno, per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.a. in quanto era già stata esaminata e respinta dal giudice di primo grado. Ha ritenuto infondato l'ulteriore profilo di inammissibilità, per l'asserita genericità del ricorso in primo grado, in violazione dell'art. 40, comma 1, lett. d) e f) del c.p., perché, invece, contiene tutti gli elementi formali e sostanziali idonei a consentire al giudice dell'ottemperanza di avere piena cognizione della vicenda controversa. Inoltre, il Collegio ha ritenuto parimenti infondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, relativa all'asserita carenza di legittimazione passiva del Consorzio, perché la sopravvenienza del trasferimento del diritto controverso in corso di causa può assumere rilevanza, non in relazione alla ammissibilità dell'azione, ma, alla possibile esecuzione della sentenza ottemperanda, con rilievo ai fini della fondatezza del ricorso e non della sua inammissibilità.

Quanto al merito del ricorso per l'ottemperanza, il Collegio ha chiarito che l'art. 111, 1° co., dispone che, se in pendenza di giudizio si trasferisce il diritto controverso, per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Pertanto,  il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso durante il processo non incide sul rapporto processuale, che continua tra le parti originarie, ma dà luogo ad una sostituzione processuale del dante causa. Infatti, la sentenza produce efficacia nei confronti dell'avente causa sostituito, pur se pronunciata senza la sua partecipazione al giudizio. Il mutamento di titolarità della res litigiosa deve avvenire durante il processo, ossia dopo il compimento del primo atto costitutivo dello stesso, perché, se l'alienazione avvenisse prima, l'alienante sarebbe privo della legittimazione ad agire, e perciò dovrebbe essere l'acquirente ad assumere la veste di parte nel processo.

Il Collegio ha osservato che, l'art. 111,  ul.c., cpc, mira a tutelare il soggetto che acquista un diritto da una parte in un processo in corso dal rischio di subire una sentenza che non gli è opponibile, poiché pronunciata contro il suo dante causa quando il diritto era già stato trasferito. L'articolo citato, nel sancire l'efficacia della sentenza nei confronti del successore a titolo particolare, specifica che ciò vale, salve le norme sulla trascrizione delle domande giudiziali, ovvero quando la legge prevede la trascrizione della domanda;  il processo si considera pendente (ai fini dell'opponibilità della sentenza) non dal momento della notifica della citazione, ma da quello della trascrizione della domanda. Di conseguenza, il diritto si considera trasferito dal momento della trascrizione del titolo di acquisto, non dal momento del consenso tra le parti. Ciò significa che la sentenza è sempre opponibile ai terzi che abbiano trascritto il loro acquisto dopo la trascrizione della domanda, mentre non lo è a quelli che hanno trascritto prima.  Ciò riflette il principio generale dell'art. 2644 c.c. per la risoluzione di conflitti tra più acquirenti dallo stesso soggetto. Quindi, anche se un terzo acquista prima dell'instaurazione della causa, se la domanda è trascritta prima del suo titolo, la sentenza sarà opponibile nei suoi confronti. 

Fatte queste premesse il Collegio ha chiarito che in deroga alla regola generale dell'art. 111, ult. co., c.p.c., anche nei confronti dell'acquirente in corso di giudizio la sentenza di accoglimento non produce effetto, se il titolo di lui è stato reso pubblico prima della trascrizione della domanda. L'adozione del criterio fondato sulla priorità della formalità pubblicitaria opera, tuttavia, anche in senso inverso, in favore dell'autore della domanda: la sentenza spiega effetto pure nei confronti degli aventi causa in forza di titolo anteriore alla notificazione della domanda. Ciò coerentemente con la funzione tipica della tipica della trascrizione, finalizzata a risolvere il conflitto tra più aventi causa dallo stesso soggetto (art. 2644 c.c.), rendendo opponibile il titolo nei confronti dei terzi. Infatti,  la deroga prevista dall' art.111, ult. co. 4, c.p.c, è strettamente correlata all'operatività del regime della trascrizione con effetti dichiarativi (ovvero di opponibilità ai terzi).

Pertanto, nel caso di specie, il Collegio ha esaminato se ricorresse o meno una trascrizione in grado di far salvo l'acquisto da parte della società acquirente del terreno per la realizzazione dell'opificio. In caso negativo, infatti, l'eventuale annullamento giudiziale del decreto di esproprio pregiudicherebbe i sub acquirenti (società terza) dal beneficiario diretto di tale provvedimento (Consorzio).

Ad avviso del Collegio la risposta deve essere  negativa, perché la trascrizione costituisce una forma di pubblicità necessaria, consentita solo nei casi tassativamente indicati, tra i quali non è incluso il ricorso di annullamento giurisdizionale del decreto di esproprio, con particolare riferimento alla previsione dell'art. 2652, n. 6 c.c.,  trattandosi di una previsione attinente alle domande per l'annullamento di atti negoziali soggetti a trascrizione e non alle domande di annullamento giudiziale del provvedimento amministrativo e all'art. 23,2 co., D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che prevede la trascrizione del decreto di esproprio per pubblica utilità, e si pone fuori dall'ambito di operatività di degli artt. 2644 e 2645, c.c.  

Infine  il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie non opera il disposto di cui all'art. 2038 c.c., che  deroga al principio generale dell'indebito ex art. 2033 c.c., consentendo al terzo di buona fede a tiolo oneroso di far salvo il suo acquisto. Invece nel caso in esame sia il Consorzio sia la società acquirente sono stati parti del giudizio di primo grado, rivestendo le posizioni di resistente e controinteressato, per cui manca il requisito della buona fede, richiesto dall'art. 2038 c.c. per far salvo l'acquisto del terzo, ed erano consapevoli, all'atto del contratto di compravendita, che la procedura espropriativa era oggetto di contestazione giudiziale.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in ottemperanza e ha ordinato al terzo acquirente di eseguire il giudicato e restituire il terreno al ricorrente espropriato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.