Esclusione automatica dalla gara per violazioni fiscali definitivamente accertate oltre i 5.000 euro: la pronuncia della Corte costituzionale
08 Agosto 2025
La q.l.c. sollevata dal Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale art. 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), soprattutto sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità. In particolare, si dubita della compatibilità della disposizione nella parte in cui considera automaticamente “grave” una violazione tributaria semplicemente quando viene superata una soglia fissa e predeterminata di 5.000 euro, richiamata dall'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973. Secondo il rimettente, per rendere la norma proporzionata e ragionevole, basterebbe un intervento interpretativo-additivo della Corte che specifichi che si considerano “gravi” solo quelle violazioni che comportano un omesso pagamento superiore a 5.000 euro e, soprattutto, che siano proporzionate al valore dell'appalto. La risposta della Corte costituzionale La Corte evidenzia anzitutto di non essere vincolata dalla proposta del giudice rimettente circa la tipologia di pronuncia da adottare potendo scegliere la soluzione più adatta rispetto al caso di specie. Riguardo al rischio di un vuoto normativo, la Corte sottolinea che per poter esaminare la questione di legittimità è sufficiente che esistano soluzioni costituzionalmente adeguate all'interno dell'ordinamento, anche se non esiste una soluzione obbligata. Entrando nel merito, la questione riguarda il riferimento, contenuto nell'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016 all'importo di 5.000 euro previsto dall'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, al di sopra del quale una violazione fiscale è considerata “grave”. L'articolo 48-bis prevede che le pubbliche amministrazioni sospendano il pagamento di somme superiori a 5.000 euro a favore di soggetti che risultano inadempienti per almeno tale importo. Si tratta, come noto, di un meccanismo nato per ragioni fiscali, volto a tutelare l'erario. La pronuncia evidenzia che la normativa sui contratti pubblici ha subito diversi cambiamenti nel tempo. Inizialmente, la direttiva europea 18/2004 lasciava agli Stati la discrezionalità di escludere o meno da una gara chi non fosse in regola con il pagamento delle imposte. L'Italia aveva optato per l'esclusione degli operatori che avessero commesso violazioni definitivamente accertate. Con la direttiva 2014/24/UE, invece, si è stabilito l'obbligo di escludere chi non ottempera agli obblighi fiscali definitivamente accertati. Per le violazioni non ancora accertate definitivamente, la decisione sull'esclusione è rimessa agli Stati, che possono anche introdurre deroghe per evitare esclusioni sproporzionate, ad esempio per “piccoli importi”. Il legislatore italiano ha recepito la direttiva – prima con il Codice del 2016 - fissando la soglia di gravità a 5.000 euro, basandosi sul sopracitato art. 48-bis, con l'intento di evitare l'esclusione per violazioni fiscali di entità trascurabile e di garantire parità di trattamento e certezza del diritto. Da ultimo, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ora regola, agli artt. 94 e 95, la causa di esclusione derivante dalla violazione di obblighi fiscali, in maniera sostanzialmente identica alla disposizione in esame. La Corte ricorda che il principio di ragionevolezza si basa sull'adeguatezza, necessità e proporzionalità della norma rispetto agli scopi legittimi perseguiti. La norma in questione rispetta questi criteri: è idonea a tutelare l'integrità e affidabilità degli operatori economici e a promuovere la regolarità fiscale; è necessaria, perché la direttiva europea impone l'esclusione in caso di violazioni fiscali gravi definitivamente accertate; e la misura è proporzionata, poiché prevede una soglia economica fissa che evita esclusioni ingiustificate per piccole somme. Infine, la soglia di 5.000 euro, pur originariamente pensata per finalità esattoriali, può ragionevolmente essere utilizzata come criterio per valutare la gravità della violazione fiscale ai fini dell'esclusione dagli appalti pubblici, senza apparire manifestamente irragionevole. In conclusione, la Corte dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. |