Conversione in legge del decreto “infrastrutture”: le novità in materia di contratti pubblici

12 Agosto 2025

Il decreto legge n. 73/2025, come convertito con modificazioni dalla l. 18 luglio 2025, n. 105 (G.U. 19 luglio 2025, n. 166), introduce una serie di misure urgenti volte a garantire la continuità nella realizzazione delle infrastrutture strategiche e a facilitare la gestione dei contratti pubblici, in particolare nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della partecipazione dell'Italia a iniziative dell'Unione Europea in materia di infrastrutture e trasporti.

Il decreto legge n. 73/2025 c.d. “Decreto infrastrutture”, come convertito con modificazioni dalla l. 18 luglio 2025, n. 105 (G.U. 19 luglio 2025, n. 166), ha introdotto una serie di misure urgenti volte a garantire la continuità nella realizzazione delle infrastrutture strategiche e a facilitare la gestione dei contratti pubblici, in particolare nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della partecipazione dell'Italia a iniziative dell'Unione Europea in materia di infrastrutture e trasporti.

Di seguito la sintesi di alcune delle principali disposizioni.

Le modifiche previste all'art. 1 si inseriscono nel quadro di accelerazione delle attività di cantierizzazione del Ponte sullo Stretto, garantendo flessibilità contrattuale, snellezza procedurale, certezza giuridica nelle espropriazioni, e rafforzando la funzione preventiva delle controversie nei contratti pubblici.

L'articolo 2 introduce importanti semplificazioni e deroghe in materia di contrattualistica pubblica e protezione civile, finalizzate a velocizzare gli affidamenti nelle situazioni di urgenza e calamità; sostenere operativamente le amministrazioni, anche attraverso incentivi ai dirigenti; rendere flessibili e tempestive le risposte a eventi emergenziali, nel rispetto dei principi generali del diritto UE.

In particolare, l'articolo 140 del Codice dei contratti è stato modificato stabilendo una procedura specifica per le procedure di “somma urgenza”, la cui definizione, precedentemente prevista al comma 6, è stata spostata al comma 1-bis. Con riferimento agli affidamenti diretti dei lavori in situazioni di somma urgenza, il legislatore ha chiarito le condizioni per l'esecuzione immediata. In particolare, il comma 1 dell'articolo 140, così riformulato, specifica che l'affidamento diretto può avvenire entro il limite di 500.000 euro, oppure, se necessario, per un importo superiore, ma unicamente per quanto strettamente indispensabile alla rimozione del pericolo o del danno alla pubblica e privata incolumità. Resta comunque fermo il limite massimo rappresentato dalla soglia europea, oltre la quale non è consentito procedere con tale modalità.

Con riferimento al coordinamento normativo, si interviene con una semplificazione del corpo dell'articolo 140. Viene infatti soppresso il comma 8, il cui contenuto è stato sostanzialmente ricollocato all'interno del comma 1 per una maggiore coerenza sistematica. Inoltre, sono eliminati i commi 11 e 12, in precedenza dedicati alle procedure in ambito di protezione civile: questi ultimi confluiscono, opportunamente aggiornati, nel nuovo articolo 140-bis, che disciplina in modo più organico e strutturato le procedure eccezionali connesse alle emergenze di protezione civile.

La novità più importante riguarda l'introduzione dell'art. 140-bis nel Codice dei contratti pubblici.

Il nuovo art. 140-bis recante “Procedure di protezione civile”

Con l'introduzione dell'articolo 140-bis, il legislatore ha voluto definire in modo organico e coordinato le regole speciali applicabili agli appalti pubblici in situazioni di emergenza di protezione civile, richiamando e integrando le disposizioni del Codice dei Contratti (art. 140) e del Codice della Protezione Civile (nuovo art. 46-bis).

Questa nuova disposizione nasce dall'esigenza di offrire strumenti più flessibili e tempestivi alla pubblica amministrazione per fronteggiare situazioni eccezionali, come calamità naturali, emergenze sanitarie o eventi catastrofici.

  

Affidamenti diretti oltre soglia: un'eccezione alla regola

Una delle novità più significative riguarda gli affidamenti diretti. In via del tutto eccezionale e per un periodo massimo di 30 giorni, sarà possibile autorizzare affidamenti diretti anche oltre il limite ordinario di 500.000 euro e perfino sopra la soglia europea, purché sussistano esigenze indifferibili e l'intervento sia strettamente necessario a tutela dell'incolumità pubblica e privata.

Tuttavia, sono previsti limiti invalicabili:

  • Non si possono affidare direttamente lavori di importo pari o superiore alla soglia UE
  • Né servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia UE
  • Questa misura risponde anche alle sollecitazioni del mondo delle costruzioni (in particolare ANCE), che avevano evidenziato la necessità di garantire operatività ma anche limiti chiari per evitare abusi.

   

Deroghe ampie nei casi di emergenza nazionale

Quando viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale, l'articolo 140-bis consente di derogare a molteplici norme del Codice dei Contratti per agevolare la gestione dell'emergenza. Tra le principali deroghe:

  • Si può determinare autonomamente il valore dell'appalto, senza dover necessariamente aggregare contratti simili
  • È possibile nominare un RUP anche al di fuori dell'amministrazione, scegliendolo tra i dipendenti pubblici di altri enti
  • Gli appalti possono essere avviati anche senza programmazione preventiva
  • Si semplificano le procedure di affidamento, con maggiore rapidità e adattabilità ai tempi dell'emergenza
  • Si consente l'esclusione automatica delle offerte anomale anche se le offerte ammesse sono meno di cinque
  • È ammesso il criterio del minor prezzo come regola generale, anche nei casi normalmente esclusi

   

Misure speciali per emergenze regionali o previste

Anche in caso di emergenze regionali o in previsione di eventi gravi, senza attendere la formale dichiarazione dello stato di emergenza, la norma prevede:

  • Il raddoppio degli importi massimi per gli affidamenti diretti (nel rispetto delle soglie comunitarie)
  • Un termine più lungo (30 giorni) per redigere la perizia giustificativa da parte del RUP
  • L'individuazione del soggetto attuatore come amministrazione competente per l'esecuzione degli interventi

   

Autocertificazione semplificata per i requisiti

Infine, si estende anche alle procedure di protezione civile la possibilità, già prevista per gli affidamenti in somma urgenza (art. 140, comma 7), di utilizzare l'autocertificazione dei requisiti da parte degli operatori economici, con la previsione di controlli successivi da parte delle stazioni appaltanti, anche quando si utilizzano le procedure negoziate senza bando per emergenze di protezione civile (articolo 76, comma 2, lettera c).

L'art. 2-bis recante “Misure urgenti per l'efficienza del sistema di monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche” garantisce le risorse necessarie a mantenere aggiornato ed efficiente il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari relativi a opere pubbliche strategiche, assicurando continuità operativa e capacità di controllo.

L'articolo 3-bis rafforza il supporto finanziario e operativo per il completamento di interventi infrastrutturali già programmati, introducendo risorse aggiuntive, maggiore flessibilità procedurale e meccanismi di controllo e revoca per garantire l'effettiva attuazione degli interventi.

L'articolo 3-quinquies promuove una governance collaborativa tra Stato e territori per affrontare in modo sistemico il tema delle opere incompiute, assicurando che le risorse disponibili siano orientate in modo strategico ed efficiente, senza aggravi per la finanza pubblica.

L'art. 9 riguarda i contratti di lavori affidati con documenti di gara redatti secondo l'art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4/2022, cioè quei contratti con clausole obbligatorie di revisione prezzi, ma che non hanno beneficiato dei fondi straordinari previsti dall'art. 26, commi 4 (lett. a e b), 6-quater e 7, del d.l. n. 50/2022. Si tratta degli appalti rimasti “scoperti”: soggetti agli stessi aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, ma senza copertura finanziaria aggiuntiva.

La norma prevede che, in deroga:

  • alle disposizioni più restrittive dell'art. 29, lett. b) del d.l. n. 4/2022 (che imponevano soglie elevate e criteri rigidi per la compensazione),
  • alle clausole contrattuali e ai documenti di gara iniziali,

   

si applichi l'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, ovvero il nuovo regime di revisione prezzi previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Si rinvia per un maggiore approfondimento al testo dell'articolato.

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