Sospensione del procedimento con messa alla prova

26 Agosto 2025

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) ha ampliato il catalogo dei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio e ciò ha comportato l'estensione applicativa anche dell'istituto esame.

Inquadramento

Con l'obiettivo di alleggerire il carico giudiziario e il sovraffollamento delle carceri, la l. 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto nell'ordinamento una nuova causa di estinzione del reato ispirata alla disciplina del c.d. probation, da tempo previsto in ambito minorile.

La disciplina del nuovo istituto è contenuta in parte nel codice penale (artt. 168-bis168-quater) e in parte nel codice di procedura penale (artt. 464-bis464-octies c.p.p. e artt. 141-bise 141-ter disp. att. c.p.p.).

Va precisato che, a differenza dell'omologo istituto previsto dalla legislazione minorile, finalizzato a provocare la maturazione e la responsabilizzazione del minore, più che a punirlo o risocializzarlo, l'istituto in esame tende a realizzare obiettivi di special-prevenzione (oltre che deflattivi), come si evince dai numerosi obblighi incombenti sul messo alla prova e dalla discrezionalità riconosciuta al giudice nell'applicare l'istituto. In sostanza, si inverte l'ordinaria sequenza tra cognizione ed esecuzione allo scopo essenziale di procurare la risocializzazione del presunto reo senza pervenire all'applicazione di una pena, per quanto concordata.

Va detto che l'istituto in esame può apparire in frizione con il principio di presunzione di non colpevolezza poiché consente l'applicazione di una pena senza un accertamento della responsabilità penale dell'imputato.

In realtà, come ha osserva la Corte costituzionale (sentenza n. 91 del 2018), «il trattamento programmato non è […] una sanzione penale, eseguibile coattivamente, ma dà luogo a un'attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'imputato, il quale liberamente può farla cessare con l'unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso».

Al tempo stesso, la volontà dell'accusato non è fattore da solo sufficiente ad attivare la misura di prova, perché il controllo giudiziale è comunque preposto ad evitarla quando risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso (art. 129 c.p.p.), e può essere esercitato cognita causa, data la possibilità di accesso al fascicolo del Pubblico Ministero (in applicazione analogica dell'art. 135 disp. att. c.p.p.), la facoltà di convocare l'imputato (art. 464-quater, comma 2, c.p.p.) e la possibilità dell'acquisizione di informazioni a norma dell'art. 464-bis, comma 5, c.p.p.

Insomma, la presunzione di non colpevolezza trova protezione nei doveri di verifica comunque imposti al giudice e nella libera volontà dell'imputato, che può impedire od interrompere l'esperimento quando vuole, al solo “prezzo” della ripresa di un processo che continua a vederlo “presumibilmente” non colpevole.

In evidenza

La messa alla prova dei maggiorenni è espressamente prevista per l'imputato persona fisica e per i reati allo stesso astrattamente riferibili e il relativo programma di trattamento è modulato sulla persona fisica. Ciò ha indotto la Suprema Corte ad escludere, per il principio della riserva di legge, che l'istituto in esame possa applicarsi agli enti, la cui responsabilità amministrativa è riconducibile ad un tertium genus (Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2022, n. 14840).

L'istituto dal punto di vista sostanziale

L'art. 168-bis c.p. prevede che per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 c.p.p., l'imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

In evidenza

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) ha ampliato il catalogo dei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio e ciò ha comportato l'estensione applicativa anche dell'istituto esame.

Trattandosi di una causa di estinzione del reato, l'estensione opera retroattivamente, quindi anche in relazione a procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022).

Se sono già decorsi i termini per richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, può formulare la richiesta di accesso al rito, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla suddetta data. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della novella non è fissata udienza, la richiesta deve essere depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine (art. 90 d.lgs. n. 150/2022, come modificato dal d.l. 162/2022, convertito dalla l. n. 199/2022).

In evidenza
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, ai fini della individuazione dei reati – non ricompresi nel comma 2 dell'art. 550 c.p.p. – per i quali è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova, occorre avere riguardo esclusivamente alla pena edittale massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla contestazione delle circostanze aggravanti, ivi comprese quelle per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272).

In evidenza

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2023, ha ritenuto che l'indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite volto a escludere la rilevanza delle circostanze aggravanti ai fini dell'ammissione al rito debba valere anche per le circostanze attenuanti, siano esse ordinarie o ad effetto speciale. Tale conclusione trova fondamento nella constatazione che il procedimento di messa alla prova non prevede un accertamento della sussistenza delle attenuanti, né tale ostacolo potrebbe essere superato tramite una mera valutazione prognostica da parte del giudice, peraltro non prevista nella disciplina di riferimento.

In evidenza

Uno tra i profili più discussi del nuovo istituto riguarda l'ammissibilità di una richiesta di messa alla prova parziale; in sostanza, ci si è domandati se sia ammissibile una richiesta presentata da un soggetto nei cui confronti siano contestati cumulativamente sia reati rientranti nell'elenco dell'art. 168-bis c.p., sia fattispecie non ricomprese in tale disposizione.

La Corte di cassazione, rispondendo in senso negativo al predetto quesito, ha chiarito che la definizione parziale sarebbe in contrasto con la finalità deflattiva dell'istituto e con la prognosi positiva di risocializzazione che ne costituisce la ragione fondante, rispetto alla quale assume valenza ostativa la commissione dei più gravi e connessi reati per i quali la causa estintiva non può operare. La Corte ha precisato anche che non può neppure accedersi alla messa alla prova previa separazione ex art. 18 c.p.p., non essendo prevista la possibilità di procedere alla separazione in funzione strumentale rispetto all'accesso a riti differenziati (Cass. pen., sez. VI, 12 aprile 2021, n. 24707).

Le limitazioni all'applicazione dell'istituto

Sono previste alcune limitazioni all'applicazione dell'istituto, in quanto la messa alla prova non può essere concessa più di una volta ed è interdetta ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

In evidenza
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 174 del 2022, ha dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, comma 4, c.p., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

I contenuti e la durata della prova

La messa alla prova consiste nella prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.

L'imputato viene, inoltre, affidato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è subordinata anche allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità consistente in una prestazione non retribuita (il cui contenuto viene individuato tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato), di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

In evidenza
Il legislatore ha stabilito solo la durata minima del lavoro di pubblica utilità (dieci giorni). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 del 2018, ha chiarito che tale durata corrispondente, nel massimo, al termine di durata fissato per la sospensione del procedimento, la cui conclusione segna inevitabilmente e logicamente quella della misura di prova.

L'istituto dal punto di vista processuale

La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere proposta sia nel corso delle indagini preliminari che durante il processo. In quest'ultimo caso, deve essere formulata prima della presentazione delle conclusioni in udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo o prima della conclusione dell'udienza predibattimentale nel procedimento instaurato a seguito di citazione diretta a giudizio o entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato oppure con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna.

Nel corso delle indagini preliminari la richiesta deve essere formulata per scritto, mentre in udienza può essere formulata anche oralmente. La volontà è espressa personalmente o tramite un procuratore speciale.

Occorre precisare che il Pubblico Ministero, anche prima dell'esercizio dell'azione penale, può avvisare l'interessato che ha facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova e che il suo esito positivo estingue il reato (art. 141-bis disp. att. c.p.p.).

L'accesso al rito nelle indagini preliminari

Lo schema procedurale cambia a seconda che l'iniziativa provenga dall'indagato oppure dal Pubblico Ministero.

La prima ipotesi è disciplinata dall'art. 464-ter c.p.p. e prende l'avvio con il deposito nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari della richiesta dell'indagato con allega (U.E.P.E.) o la richiesta di elaborazione del programma. Il giudice trasmette la richiesta al Pubblico Ministero affinché esprima, in forma scritta ed entro cinque giorni, il consenso o il dissenso, che dovranno essere motivati. Tale interlocuzione si giustifica in ragione della necessità di consentire al Pubblico Ministero di assumere le proprie scelte procedimentali sulla base degli esiti delle investigazioni fino a quel momento compiute; infatti, qualora esprima il consenso alla richiesta dell'indagato, dovrà esercitare l'azione penale formulando l'imputazione; in caso di dissenso, invece, la procedura non potrà proseguire. Se il Pubblico Ministero presta il consenso, il giudice, qualora non debba pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., fissa udienza in camera di consiglio dandone avviso alle parti e alla persona offesa. All'esito dell'udienza decide con ordinanza se accogliere o meno la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, può sospendere il processo con messa alla prova.

La seconda ipotesi, introdotta dalla riforma Cartabia, è disciplinata dall'art. 464-ter.1 c.p.p. Il Pubblico Ministero, con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, può proporre all'indagato la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma di trattamento (ad esempio, la necessità o meno di risarcire la persona offesa o la tipologia di lavoro di pubblica utilità ritenuta più adeguata al caso di specie). Se lo ritiene necessario per formulare la proposta, il Pubblico Ministero può avvalersi dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che deve fornire le proprie indicazioni entro trenta giorni (art. 141-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.). Entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, l'indagato può accettare la proposta depositando una dichiarazione di adesione nella segreteria del pubblico ministero. A questo punto, il Pubblico Ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. e se ritiene, in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., che la proposta del Pubblico Ministero cui ha aderito l'imputato sia idonea e che quest'ultimo si asterrà dal commettere ulteriori reati, richiede all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato. Il procedimento è di natura cartolare, ma se il giudice lo ritiene necessario ai fini della decisione (perché, ad esempio, deve acquisire il consenso dell'imputato all'integrazione del programma o deve verificare la volontarietà della sua richiesta), può fissare udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p. Valutato il programma, il giudice, sempre de plano, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure rigettare la richiesta restituendo gli atti al Pubblico Ministero per l'ulteriore corso del procedimento.

L'accesso al rito nel processo

La scelta spetta all'imputato, ma il Pubblico Ministero può sollecitarla con una proposta. Se il Pubblico Ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta.

Alla richiesta deve essere allegato un programma di trattamento elaborato dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. Il programma deve prevedere (art. 464-bis, comma 4, c.p.p.):

  1. le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;
  2. le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;
  3. le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

  

Se non è stato possibile elaborare preventivamente il programma, è sufficiente che all'istanza sia allegata la richiesta di elaborazione avanzata all'UEPE (art. 464-bis c.p.p.).

Il giudice, se non deve pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p., decide sulla richiesta con ordinanza, sentite in udienza le parti e la persona offesa (art. 464-quater, comma 1, c.p.p.). Dati gli effetti della messa alla prova, il giudice può disporre la comparizione dell'imputato per verificare la volontarietà della richiesta (art. 464-quater, comma 2, c.p.p.), analogamente a quanto previsto per il patteggiamento. Al fine di decidere, nonché al fine di determinare gli obblighi e le prescrizioni cui eventualmente subordinare il programma, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato (art. 464-bis, comma 5, c.p.p.).

All'esito di tale attività istruttoria il giudice può anche decidere di integrare o modificare il programma, sempre che l'imputato presti il consenso (art. 464-quater, comma 4, c.p.p.).

Il giudice dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova quando ritiene, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., che il programma di trattamento presentato sia idoneo sotto il profilo riparatorio e special-preventivo e che l'imputato non commetterà ulteriori reati. Il giudice deve anche valutare che il domicilio indicato dall'imputato nel programma di trattamento sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato (art. 464-quater, comma 2, c.p.p.).

Per evitare che il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato (e con esso anche il decorso del termine di prescrizione: art. 168-ter, comma 1, c.p.), il giudice deve indicare il termine entro il quale devono essere adempite le prescrizioni e tenute le condotte riparatorie o risarcitorie. Il termine, che decorre dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova (art. 464-quater, comma 6, c.p.p.), può essere prorogato su richiesta dell'imputato non più di una volta e solo per gravi motivi (art. 464-quinquies, comma 1, c.p.p.). In ogni caso, il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, se si procede per reati puniti con una pena detentiva (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria), oppure un anno, se si procede per reati puniti solo con la pena pecuniaria (art. 464-quater, comma 5, c.p.p.). Trattasi di un limite massimo di durata da ritenersi applicabile anche all'affidamento ai servizi sociali e al lavoro di pubblica utilità, per i quali l'art. 168-bis c.p. si limita a prevedere una durata minima non inferiore a dieci giorni.

Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il Pubblico Ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova (art. 464-quinquies, comma 3, c.p.p.).

Durante la sospensione, il giudice può inoltre compiere, su richiesta di parte, attività istruttorie finalizzate all'acquisizione di prove non rinviabili e di quelle utili ai fini del proscioglimento dell'imputato (art. 464-sexies c.p.p.).

Una volta disposta la messa alla prova, il danneggiato dal reato può iniziare o proseguire l'azione di danno davanti al giudice civile senza subire l'effetto sospensivo del processo civile previsto dall'art. 75, comma 3, c.p.p. (art. 464-quater, comma 8, c.p.p.).

L'ordinanza in esame non viene iscritta nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dell'interessato (art. 24, lett. m-bis), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

L'impugnazione dell'ordinanza

Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il Pubblico Ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita. L'impugnazione non sospende il procedimento (art. 464-quater, comma 7, c.p.p.).

In evidenza
La giurisprudenza ritiene che anche il Procuratore Generale presso la Corte di appello sia legittimato a impugnare con ricorso per cassazione l'ordinanza di ammissione alla prova, ritualmente comunicatagli ai sensi dell'art. 128 c.p.p. In caso di omessa comunicazione dell'ordinanza è legittimato ad impugnare l'ordinanza insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova (Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2022, n. 14840).

In evidenza
La giurisprudenza ha chiarito che l'ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 c.p.p. Ciò in quanto l'art. 464-quater, comma 7, c.p.p., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2016, n. 33216).

La revoca dell'ordinanza

Il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-octies, comma 1, c.p.p.) quando l'imputato commette una grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte o rifiuta di svolgere il lavoro di pubblica utilità oppure quando l'imputato commette, durante il periodo di prova, un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede (art. 168-quater c.p.).

Al fine di valutare i presupposti della revoca, il giudice deve il fissare una udienza in camera di consiglio, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima (art. 464-octies, comma 2, c.p.p.).

L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge (art. 464-octies, comma 3, c.p.p.).

Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti (art. 464-octies, comma 4, c.p.p.).

Anche in caso di revoca la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può più essere riproposta (art. 464-nonies c.p.p.).

In caso di revoca o esito negativo della messa alla prova, qualora l'imputato venga condannato, il periodo di prova esperita dovrà essere scomputato dalla pena da eseguire in concreto secondo i criteri di ragguaglio fissati dall'art. 657-bis c.p.p. (tre giorni di prova sono equiparati ad un giorno di reclusione o arresto oppure a 250 euro di multa o ammenda).

Gli esiti della prova

Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice acquisisce la relazione conclusiva dell'U.E.P.E. che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa. All'esito dell'udienza, se ritiene che la prova abbia avuto esito positivo tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, dichiara con sentenza l'estinzione del reato (art. 464-septies c.p.p.), che in ogni caso non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge (art. 168-ter, comma 2, c.p.). La sentenza in esame non viene iscritta nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dell'interessato (art. 24, lett. m-ter, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

In evidenza
La Suprema Corte ha precisato che, mancando un accertamento in ordine alla responsabilità penale dell'imputato, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova non può applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, come, ad esempio, la sospensione della patente di guida (Cass. pen., sez. VI, 14 giugno 2017, n. 29796) o la revoca della stessa (Cass. pen., sez. IV, 7 maggio 2024, n. 19369).

Se, invece, la prova ha avuto esito negativo, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso (art. 464-septies, comma 2, c.p.p.) e l'imputato non potrà più riproporre la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-nonies c.p.p.).

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