CNC: ammissibilità della sospensione dei pagamenti e del divieto di attivazione della garanzia pubblica
26 Agosto 2025
Nella composizione negoziata sono ammissibili le misure cautelari atipiche della sospensione dei pagamenti pubblici e privati e del divieto di attivazione delle garanzie pubbliche e private (entro i limiti temporali previsti dalla legge), ove tali misure risultino idonee a favorire il tentativo di risanamento, poiché, ove non fossero concedibili, ne verrebbe frustrato lo scopo stesso della composizione negoziata. Questo il principio applicato dal Tribunale di Vicenza, che ha deciso sulla richiesta di applicazione ex 19 c.c.i.i. di alcune misure cautelari atipiche consistenti, tra l'altro:
Il Tribunale, nel concedere le misure, ha ritenuto che «la sospensione di qualsiasi pagamento possa essere configurata come misura cautelare atipica, la cui causa va considerata meritevole di tutela (analogamente a quanto disposto dall'art. 1322 c.c.), se ed in quanto possa concretamente condurre al risanamento, rendendo temporaneamente disponibile la liquidità necessaria allo scopo, senza pregiudizio futuro per i creditori interessati dalla misura, i quali, ove il tentativo di risanamento non dovesse avere esito positivo, non vedrebbero comunque pregiudicate le loro ragioni (come confermato dall'esperto nel suo parere)» e che «altrettanto si possa dire per la misura tesa ad impedire temporaneamente l'escussione di una qualunque garanzia, compresa quindi quella pubblica di MCC». |