CNC: ammissibilità della sospensione dei pagamenti e del divieto di attivazione della garanzia pubblica

La Redazione
26 Agosto 2025

Il Tribunale di Vicenza concede le misure cautelari atipiche della sospensione dei pagamenti pubblici e privati e del divieto di attivazione delle garanzie pubbliche e private, accertata la relativa idoneità concreta a condurre al risanamento, rendendo temporaneamente disponibile la liquidità necessaria, senza pregiudizio futuro per i creditori interessati.

Nella composizione negoziata sono ammissibili le misure cautelari atipiche della sospensione dei pagamenti pubblici e privati e del divieto di attivazione delle garanzie pubbliche e private (entro i limiti temporali previsti dalla legge), ove tali misure risultino idonee a favorire il tentativo di risanamento, poiché, ove non fossero concedibili, ne verrebbe frustrato lo scopo stesso della composizione negoziata.

Questo il principio applicato dal Tribunale di Vicenza, che ha deciso sulla richiesta di applicazione ex 19 c.c.i.i. di alcune misure cautelari atipiche consistenti, tra l'altro:

  • nella sospensione dell'obbligo di rimborso/dell'esigibilità delle rate dei finanziamenti bancari;
  • nel divieto dei creditori bancari di escutere le garanzie prestate da Mediocredito Centrale o ulteriori garanzie consortili o personali concesse a beneficio della società ricorrente a garanzia dei finanziamenti accordati e in essere;
  • nella sospensione delle rateazioni in corso nei confronti dell'Erario e dell'Agenzia Entrate Riscossione, senza incorrere nella perdita o decadenza dal beneficio della rateazione o del termine e senza la possibilità di aggravio di interessi, sanzioni e spese rispetto alle esposizioni in corso.

Il Tribunale, nel concedere le misure, ha ritenuto che «la sospensione di qualsiasi pagamento possa essere configurata come misura cautelare atipica, la cui causa va considerata meritevole di tutela (analogamente a quanto disposto dall'art. 1322 c.c.), se ed in quanto possa concretamente condurre al risanamento, rendendo temporaneamente disponibile la liquidità necessaria allo scopo, senza pregiudizio futuro per i creditori interessati dalla misura, i quali, ove il tentativo di risanamento non dovesse avere esito positivo, non vedrebbero comunque pregiudicate le loro ragioni (come confermato dall'esperto nel suo parere)» e che «altrettanto si possa dire per la misura tesa ad impedire temporaneamente l'escussione di una qualunque garanzia, compresa quindi quella pubblica di MCC».

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