Esdebitazione del contribuente inadempiente: una seconda chance tra esigenze pubbliche e tutela del debitore

25 Agosto 2025

Il contributo analizza l'istituto dell'esdebitazione per il contribuente inadempiente verso l'Erario, esplorandone l'evoluzione normativa e giurisprudenziale alla luce del c.c.i.i. L'analisi si focalizza sul concetto di meritevolezza del debitore e sulla possibilità di includere i debiti tributari tra le obbligazioni oggetto di esdebitazione, sottolineando le esigenze di tutela dell'interesse pubblico sottese alla riscossione delle entrate tributarie. Il lavoro evidenzia il delicato equilibrio tra la necessità di offrire una "seconda opportunità" al debitore e la salvaguardia delle finanze pubbliche.

Premessa: la "second chance" nel contesto attuale

In un periodo storico caratterizzato da incertezze economiche, aggravate anche da eventi eccezionali come la recente pandemia e le attuali dinamiche inflazionistiche, l'istituto dell'esdebitazione assume un ruolo di crescente centralità. Concesso dal Tribunale, questo beneficio permette al soggetto insolvente di liberarsi dei crediti insoddisfatti a seguito di una procedura concorsuale, rendendoli "inesigibili". L'effetto concreto è la preclusione per i creditori concorsuali, anche parzialmente insoddisfatti, di richiedere il pagamento del residuo debito dopo la liquidazione del patrimonio, privandoli definitivamente del potere di attuazione coattiva del proprio credito.

L'istituto, espressione del principio della "second chance" già sancito a livello sovranazionale dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2014/135/UE, ha subito un'importante evoluzione con l'entrata in vigore del codice della crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (c.c.i.i.), il quale, proprio per offrire una "seconda opportunità" a tutti i soggetti sovraindebitati, ha sistematizzato i meccanismi di liberazione dai debiti. In particolare, il c.c.i.i. ha esteso l'applicabilità dell'esdebitazione non solo agli imprenditori ma anche ai soggetti non fallibili, compreso il contribuente persona fisica. Il legislatore italiano ha così inteso garantire anche al debitore persona fisica la possibilità di liberarsi dai debiti rimasti insoddisfatti con la liquidazione del patrimonio, con il chiaro obiettivo di assicurare a questi – beneficiari del cosiddetto fresh start – un celere reinserimento nel circuito economico. Questo si ispira al modello marcatamente mercantile del discharge anglosassone, che mira non tanto a tutelare il consumatore in quanto persona, quanto a recuperarlo al ciclo mercantile se sussistono prospettive di reddito.

In questo scenario, emerge con particolare rilievo il tema dell'esdebitazione del contribuente inadempiente verso il Fisco, una questione intrinsecamente legata al delicato equilibrio tra la tutela del debitore e la salvaguardia delle entrate pubbliche.

Inquadramento normativo e applicabilità generale

L'istituto dell'esdebitazione, originariamente previsto dalla vecchia legge fallimentare (artt. 142 e ss. l. fall.) e successivamente ampliato dalla l. n. 3/2012 sul sovraindebitamento, è stato integralmente riformulato nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022. Il c.c.i.i. ha dedicato l'intero Capo X all'esdebitazione, definendola sistematicamente nelle procedure di liquidazione giudiziale e controllata e estendendola anche al "debitore incapiente", ovvero a colui che non può offrire alcuna utilità, nemmeno in prospettiva, ai creditori.

La norma cardine in materia è l'art. 278 c.c.i.i.che, al primo comma, offre una definizione chiara: «l'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata».In tal modo, in deroga al principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., i creditori non possono esigere dal debitore la porzione di pagamento rimasta insoddisfatta dalla procedura, con effetto dalla concessione dell'esdebitazione.

Il beneficio si estende a tutti i crediti, inclusi quelli tributari e previdenziali, e opera anche nei confronti dei creditori anteriori alla procedura che non abbiano presentato istanza di ammissione al passivo, per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2, c.c.i.i.). Questa previsione, già presente nella legge fallimentare, riflette il principio secondo cui l'esdebitazione rende inesigibile la parte di credito che non è stata soddisfatta in seguito al procedimento di liquidazione o che non si sarebbe potuta soddisfare anche se il creditore vi avesse partecipato, al fine di evitare che tali creditori possano ottenere vantaggi sottraendosi volontariamente al concorso sostanziale.

Per espressa previsione normativa (art. 278, comma 7, c.c.i.i.), restano invece esclusi i crediti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari, quelli da risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

L'accesso all'esdebitazione è consentito ai debitori di cui all'art. 1, comma 1, c.c.i.i., ovvero consumatori, professionisti o imprenditori che esercitino un'attività commerciale, artigiana o agricola (anche a fini non di lucro), operando come persona fisica, giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica.

L'ammissione al beneficio è subordinata a precise condizioni soggettive a carico del debitore, indicate dall'art. 280 c.c.i.i.:

  • non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa, salvo riabilitazione (il Correttivo-ter precisa che, in caso di procedimento penale in corso per tali reati, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del procedimento);
  • non aver distratto l'attivo, esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, o fatto ricorso abusivo al credito;
  • non aver ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e aver fornito agli organi preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
  • non aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
  • non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Inoltre, nell'ambito della liquidazione controllata, è necessario verificare che il debitore non sia stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 344 c.c.i.i. e che non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.c.i.i.). Per le società, la sussistenza di tali condizioni soggettive è valutata con riferimento ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti (art. 278, comma 4, c.c.i.i.), e l'esdebitazione ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 278, comma 5, c.c.i.i.).

L'esdebitazione non ha invece effetto nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, né degli obbligati in via di regresso (art. 278, comma 6, c.c.i.i.), preservando i diritti dei creditori nei confronti di questi ultimi.

Nella liquidazione controllata, l'esdebitazione costituisce un effetto automatico della chiusura della procedura (o, in ogni caso, decorsi tre anni dalla sua apertura) e, a differenza dell'esdebitazione del debitore sottoposto alla liquidazione giudiziale, opera di diritto senza necessità di un'apposita istanza del debitore o di una pronuncia giurisdizionale costitutiva, avendo una mera natura dichiarativa e ricognitiva dell'effetto esdebitatorio.

L'esdebitazione del debitore incapiente: una novità cruciale

Una novità di rilievo introdotta dal c.c.i.i. è la possibilità di esdebitazione per il debitore nullatenente, figura che non trovava riconoscimento nella vecchia legge fallimentare.

Questa innovazione è disciplinata dall'art. 283 c.c.i.i., che introduce una speciale ipotesi di esdebitazione, la cosiddetta "esdebitazione a costo zero". La sua finalità è assicurare, per una sola volta nella vita, al debitore persona fisica "meritevole", di ottenere l'esdebitazione anche quando non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, né diretta né indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

La ratio della norma, come si legge nella Relazione illustrativa, consiste nell'offrire una seconda chance a «coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale e reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi». Si tratta, in sostanza, di un'esdebitazione che non è effetto di una procedura di liquidazione (che non verrebbe comunque aperta, data l'assenza di beni liquidabili), ma che diventa un beneficio direttamente collegato alla circostanza che il debitore sia nullatenente e che non ci siano ragionevoli previsioni di un mutamento futuro della sua situazione patrimoniale tale da consentire un soddisfacimento, seppur parziale, dei creditori. Condizioni, queste, che renderebbero superflua e inutile l'apertura di una procedura.

Il presupposto centrale è, dunque, costituito dall'oggettiva incapacità del debitore di offrire una soddisfazione, anche minima, ai propri creditori. Tale situazione di incapienza deve essere certificata da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che redige una relazione completa sulle cause del sovraindebitamento, sulla diligenza del debitore e sulla non imputabilità della condizione debitoria. L'OCC, quindi, svolge un ruolo fondamentale non solo nella certificazione dell'incapienza, ma anche nell'assistenza al debitore durante l'intero processo di presentazione dell'istanza e nella fase istruttoria.

Il Tribunale, ai fini della concessione del beneficio, è tenuto ad accertare la meritevolezza del debitore e verificare che il medesimo non abbia compiuto atti in frode ai creditori o non abbia contribuito a determinare o ad aggravare il proprio sovraindebitamento con dolo o colpa grave.

In caso di accoglimento dell'istanza, i crediti divengono inesigibili, fatto salvo il caso in cui, nei tre anni successivi, il debitore percepisca utilità ulteriori che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori.

La disciplina dell'esdebitazione del debitore incapiente, contenuta nell'art. 283 c.c.i.i., assume particolare rilevanza nel contesto del rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria, specialmente quando l'insolvenza coinvolge in misura preponderante debiti di natura tributaria, al fine di evitare che tale strumento possa essere utilizzato dai contribuenti inadempienti per eludere sistematicamente l'Erario.

Il trattamento dei debiti tributari: il percorso giurisprudenziale 

L'ammissione all'esdebitazione produce i suoi effetti anche nei confronti dei debiti erariali, inclusi quelli derivanti da tributi locali e debiti previdenziali. Tuttavia, la questione dell'inclusione dei debiti tributari nell'ambito dell'esdebitazione non è sempre stata pacifica e ha generato un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, con particolare riferimento alla compatibilità con il diritto dell'Unione Europea e alla tutela dell'interesse pubblico alla riscossione delle entrate erariali.

Inizialmente, sebbene la legge fallimentare non prevedesse un'espressa esclusione, la giurisprudenza ha spesso interpretato restrittivamente l'applicabilità dell'esdebitazione a tali debiti, in considerazione della loro natura pubblicistica e dell'interesse erariale alla riscossione.

La questione è stata poi affrontata positivamente dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza "apripista" n. 23129 del 30 ottobre 2014 della Corte di Cassazione si è espressa favorevolmente all'inclusione dei debiti fiscali nel perimetro dell'effetto esdebitatorio. In coerenza con la ratio dell'istituto, che mira a favorire il reinserimento del debitore onesto nel circuito economico, la Cassazione ha affermato che i debiti fiscali possono essere oggetto di esdebitazione purché non si tratti di sanzioni o debiti derivanti da responsabilità penale.

Tra le innumerevoli pronunce successive, si segnala la Cass. n. 18124 del 6 giugno 2022, confermata anche dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Emilia del 16 aprile 2025, che ha ritenuto ammissibile l'esdebitazione per tutti i crediti tributari, inclusa l'IVA. Questa posizione è stata ritenuta non contrastante con l'art. 4, par. 3, del Trattato sull'Unione Europea né con gli articoli 2 e 22 della direttiva 77/388/CE. La compatibilità di tale beneficio con l'interesse dell'Erario è stata più volte ribadita anche in ambito sovranazionale, già con la raccomandazione UE 2014/135, che ha sollecitato gli Stati membri a introdurre misure idonee a "liberare" il debitore onesto dal carico tributario, sempre che risulti rispettato il principio di lealtà e buona fede.

L'effetto liberatorio, dunque, si realizza solo se il comportamento del contribuente sia connotato da buona fede e correttezza, non potendo tale beneficio essere utilizzato per eludere sistematicamente gli obblighi fiscali. Come chiarito anche dalla giurisprudenza di merito, l'esdebitazione può essere concessa anche in presenza di debiti erariali significativi, purché il debitore dimostri di aver affrontato difficoltà gravi e imprevedibili, senza comportamenti fraudolenti o gravemente colposi.

Pertanto, il bilanciamento tra l'interesse pubblico alla riscossione e il diritto del debitore al "reset patrimoniale" è affidato a una rigorosa valutazione giudiziale della meritevolezza del debitore.

La valutazione della meritevolezza del debitore

Elemento centrale per ottenere l'esdebitazione è la valutazione della meritevolezza del debitore, intesa come assenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi tenuti dal debitore nella formazione dell'indebitamento e durante la procedura. In particolare, può essere definito "gravemente colpevole" quel debitore che pone in essere un comportamento avventato, caratterizzato da una negligenza di particolare rilevanza e un'inammissibile trascuratezza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose della condotta.

Tale giudizio, rimesso alla discrezionalità del Tribunale, è il vero fulcro valutativo e rappresenta il filtro principale per l'accesso all'esdebitazione. Implica un'analisi delle circostanze che hanno condotto all'insolvenza, sulla base di criteri ispirati alla correttezza e buona fede, valorizzando l'assenza di condotte fraudolente e la trasparenza del debitore. Queste circostanze devono essere valutate con maggiore attenzione laddove l'indebitamento sia costituito principalmente da debiti verso il Fisco, al fine di evitare che tale beneficio venga utilizzato per fini impropriamente elusivi.

Secondo l'orientamento maggioritario espresso dalla recente giurisprudenza di merito, l'accesso all'esdebitazione è escluso per il contribuente inadempiente per scelta strategica e reiterata, ad esempio colui che ha omesso sistematicamente il versamento delle imposte pur potendo provvedervi, in quanto ritenuto non meritevole. Infatti, è stato ritenuto che il mancato pagamento delle imposte costituisce sempre un disvalore, poiché «l’obbligo di concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva e in base a criteri di proporzionalità è costituzionalmente sancito ed è strettamente legato al dovere di solidarietà sociale ed al principio di uguaglianza» (Trib. Verona 7 settembre 2023).

Come osservato dalla Corte Costituzionale, «l’universalità della imposizione, desumibile dalla espressione testuale “tutti”, deve essere intesa nel senso di obbligo generale, improntato al principio di eguaglianza, di concorrere alle “spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”, come dovere inserito nei rapporti politici in relazione all’appartenenza del soggetto alla collettività organizzata. Il raccordo di tale obbligo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, costituisce ulteriore sviluppo, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale» (Corte Cost., ord., n. 341/2000).

Peraltro, il mancato assolvimento dei doveri fiscali e contributivi, costituendo un'indebita fonte di finanziamento, falsa il sistema della concorrenza e consente il mantenimento sul mercato di imprese che non sono in grado di generare ricchezza e che sono potenzialmente dannose per l'economia, con il rischio di aggravamento del dissesto.

Per tali ragioni, nella giurisprudenza di merito è stato osservato che, avendo imposte e contributi «per loro natura carattere proporzionale e progressivo (rispetto alle entrate del soggetto passivo), è possibile immaginarne una omissione che non privi di meritevolezza il debitore unicamente per ragioni gravi ed eccezionali, del tutto indipendenti dalla sua volontà, quali esemplificativamente la malattia, i lutti, le calamità naturali, e tutte le evenienze che determinino la perdita incolpevole e repentina di chances economico-patrimoniali» (Trib. Verona  23 agosto 2023; Trib. Modena 2 marzo 2022).

In senso analogo, si è rilevato che «un’omissione cospicua e reiterata nel pagamento dei tributi è suscettibile di superare il filtro della meritevolezza nella misura in cui sia il portato di un’impotenza finanziaria del debitore cagionata da ragioni gravi ed eccezionali, oltre che rigorosamente concomitanti e come tali del tutto indipendenti dalla volontà del debitore; sotto tale profilo, la grave malattia ha una valenza giustificatoria o esonerativa verso i debiti nella sola misura in cui sia anteriore al loro sorgere e/o coeva al loro scadere» (Trib. Bergamo, decr., 4 febbraio 2023).

In particolare, non può ritenersi che il debitore si sia trovato in una condizione di incolpevole sovraindebitamento laddove emerga una sua reiterata attitudine a omettere gli adempimenti fiscali e abbia deciso, volontariamente e scientemente, di non adempiere alle obbligazioni tributarie e fiscali, omettendo i relativi adempimenti e versamenti, determinando, pertanto, con colpa, il proprio stato di sovraindebitamento (Trib. Ivrea 1° agosto 2023). Non v'è dubbio, pertanto, che tale comportamento – reiterato nel tempo e privo di tentativi di regolarizzazione – configuri una condotta antidoverosa e imprudente, idonea a integrare la colpa grave, se non addirittura una violazione consapevole degli obblighi fiscali (Trib. Ferrara 28 dicembre 2024).

Conclusioni: verso un equilibrio tra tutela e interesse pubblico

L'esdebitazione, così come delineata dal codice della crisi d'impresa, rappresenta senza dubbio un istituto di cruciale importanza per realizzare, in concreto, un diritto concorsuale orientato alla tutela del debitore meritevole e al suo reinserimento nel tessuto economico e sociale, favorendone la "ripartenza produttiva".

Tuttavia, nella disciplina attuale, che ha ampliato la portata dell'istituto anche ai debitori incapienti, relativamente all'esdebitazione nei confronti del Fisco, occorre tener sempre presente il delicato bilanciamento tra l'interesse del debitore a una "seconda opportunità" e quello pubblico dell'Amministrazione finanziaria alla riscossione dei tributi.

Proprio in virtù della sua funzione, l'ammissibilità di tale strumento viene condizionata all'assenza di malafede o colpa grave del contribuente, potendo essere concesso esclusivamente a quei soggetti che, nelle contrattazioni che hanno condotto al sovraindebitamento, abbiano assunto comportamenti sostenibili, ponderati e connotati da buona fede.

La giurisprudenza, pertanto, svolge un ruolo fondamentale nel definire il perimetro applicativo dell'istituto, bilanciando l'interesse del debitore alla liberazione con quello dell'Amministrazione finanziaria alla tutela delle proprie entrate. Perciò, la verifica della meritevolezza resta una condizione imprescindibile per l'effettività di tale beneficio. Essa, tuttavia, va comunque valutata tenendo conto della finalità sottesa all'istituto dell'esdebitazione, che consiste non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire il reinserimento del debitore nel tessuto economico.

In tale prospettiva, appare opportuno sottolineare come, nella prassi, un'interpretazione eccessivamente rigorosa del requisito dell'assenza di colpa grave rischierebbe di compromettere l'effettività dell'istituto dell'esdebitazione. Considerando che il sovraindebitamento del consumatore è spesso riconducibile a comportamenti che, pur non essendo dolosi, possono essere considerati "colposi", una visione troppo stringente precluderebbe l'accesso al beneficio in larga parte dei casi, vanificando gli obiettivi perseguiti dalla riforma e le positive implicazioni socio-economiche del "fresh start". La norma va quindi letta in coerenza con la ratio sottesa al nuovo impianto normativo, che configura l'esdebitazione non quale premio per il debitore, bensì come strumento di riequilibrio economico-sociale funzionale al corretto funzionamento del mercato.

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