Trattamento dei debiti tributari regionali e locali nel c.c.i.i.: ampliata la delega al Governo

La Redazione
27 Agosto 2025

La novella dell’agosto 2025 amplia la delega al Governo, consentendo di estendere la disciplina del pagamento parziale o dilazionato dei tributi regionali e locali alle diverse procedure disciplinate dal codice della crisi d'impresa (e non solo alla composizione negoziata, come nel testo previgente).

Il 9 agosto 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 120/2025, di modifica della legge n. 111/2023 contenente la delega al Governo per la riforma fiscale.

Tra l'altro, la legge del 2023 prevedeva – all'art. 9, comma 1, lett. a), n. 5 – che, nell'ambito degli istituti disciplinati dal c.c.i.i., il Governo dovesse «prevedere la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del tribunale, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi».

La legge pubblicata il 9 agosto, con l'art. 1, comma 1, lett. b), ha sostituito il suddetto n. 5  che ora prescrive al Governo di «prevedere la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi».

Se prima, dunque, la delega permetteva al Governo di estendere la disciplina del trattamento dei debiti tributari, con riferimento al pagamento parziale o dilazionato dei tributi, ai tributi regionali e locali  solo nell'ambito della composizione negoziata della crisi, la novella del 2025 estende ulteriormente la delega, coinvolgendo altre procedure disciplinate dal codice della crisi d'impresa (oltre alla composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il “PRO”, il concordato preventivo, il concordato nella liquidazione giudiziale, le procedure relative a gruppi di imprese).

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