Concordato preventivo: sospensione o scioglimento ex art. 97 c.c.i.i. di rapporti bancari di finanziamento “pendenti”

27 Agosto 2025

Il Tribunale chiarisce che la previsione di cui all’art. 97, comma 14, c.c.i.i., non è generalizzabile per ogni operazione autoliquidante, ma riguarda un rapporto di durata, nel quale perduri la concessione del credito.

Massima

Affinché il contratto di finanziamento possa considerarsi pendente, rendendo ammissibile la domanda di scioglimento o sospensione ex art. 97 c.c.i.i., esso deve effettivamente tradursi in un rapporto di durata che preveda una continuativa e quindi attuale concessione del credito, per il cui rimborso il creditore viene abilitato ad agire direttamente nei confronti dei debitori del proprio debitore.

Il caso

La Redazione de IUS Crisi d'impresa (ius.giuffrefl.it) - ilfallimentarista ha già segnalato la decisione in commento il 10 aprile 2025, proponendone una sintesi che può essere in buona parte richiamata.

Una società proponeva domanda di accesso al concordato con riserva ex art. 44 c.c.i.i., provvedendo quindi al deposito del piano.

Nel corso dell'iter essa depositava poi istanza di scioglimento/sospensione ex art. 97 c.c.i.i. «del contratto di pegno su c/c e del connesso mandato di canalizzazione». In particolare la proponente dava atto di aver ricevuto dalla banca un mutuo con accensione di garanzia ipotecaria; e che successivamente e per garantire ulteriormente il rientro essa aveva ceduto alla banca i canoni di locazione di una serie di esercizi commerciali insistenti nel centro commerciale edificato, canalizzandoli su un conto corrente il cui saldo veniva costituito in pegno.

La società lamentava quindi il fatto che la banca si fosse rifiutata di rendere disponibili gli importi ivi accreditati, a dispetto delle misure protettive confermate dal giudice delegato e prorogate dal Tribunale ex art. 54 c.c.i.i., «in tal modo impedendo ad essa ricorrente di poterne fare impiego nel contesto del concordato».

Il Tribunale di Roma rigettava l'istanza sulla base di una serie di passaggi motivazionali che appare utile riprendere.

Premette il Tribunale: «la lettera della norma - art. 97, comma 1, c.c.i.i. - è sufficientemente chiara nel prevedere che possano essere soggetti al meccanismo sospensivo e/o risolutivo - che interviene in via di eccezione alla regola generale predicata dal comma 1 dell'art. 91 c.c.i.i. affermativa della tendenziale fisiologica prosecuzione dei rapporti contrattuali facenti capo alla debitrice a seguito della presentazione della domanda concordataria - "i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo"».

Con riferimento ai contratti oggetto dell'istanza, secondo il Tribunale «deve escludersi che possa trattasi di contratti ineseguiti o "non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti"», trattandosi di «contratti unilaterali comportanti a carico di una sola delle parti, successivamente alla loro conclusione e perfezionamento, l'esecuzione di prestazioni rilevanti ai fini del pertinente adempimento».

Ciò vale sia «con riferimento al contratto relativo alla cessione dei crediti da parte della proponente in favore della banca mutuante a fronte delle cui cessioni non si individua, ad onere di quest'ultima, prestazione alcuna che possa giuridicamente ricondursi all'adempimento del negozio» che in relazione «al pegno del saldo del c.d. "conto corrente canoni" che registra un obbligo convenzionalmente assunto da parte della sola società debitrice e al quale non si correla prestazione alcuna in capo all'ente beneficiario».

Infine, aggiunge il Tribunale:

«Non può, poi, riferirsi, al caso di specie, la previsione dell'articolo 97 comma 14 per la quale "nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6”. Trattasi, invero, di disposizione che, in coerenza con il generale presupposto normativizzato al comma 1 che lo precede, può trovare applicazione laddove la concessione di credito da parte dell'istituto bancario si inserisce nel contesto di un rapporto di durata che preveda la continuativa concessione di credito per il cui rimborso il creditore viene abilitato ad agire direttamente nei confronti dei creditori del proprio debitore, come nel caso delle c.d. linee di credito auto liquidanti.

Trattasi, quindi, di fattispecie radicalmente differenti da quelle che interessano il presente giudizio nelle quali, come evidenziato, non si riscontra in capo al soggetto creditore prestazione residua alcuna sul piano esecutivo del pertinente sinallagma negoziale consequenziale o causalmente riconducibile al mutuo elargito ovvero ai successivi rapporti contrattuali intervenuti a sua ulteriore garanzia».

La questione

Prescindendo dal particolare atteggiarsi del caso concreto, dove ad esempio non è chiaro se la canalizzazione destinasse di default ogni importo riversato al rientro verso la banca, ovvero consentisse alla società il riuso del flusso di cassa eccedente la rata di ammortamento del mutuo (alla stregua di un conto affidato); prescindendo da ciò, è evidente la delicatezza del tema in diritto e della soluzione offerta, che non appare così scontata ad una sua lettura alla luce del dato normativo, costituito dal comma 14 dell'art. 97 c.c.i.i..

Ma si vada per gradi, ricordando che da lunga data la definizione di “pendenza” riferita ai rapporti bancari di finanziamento è assai tribolata, ancorata ad un dibattito che si sforza di investigarne gli indici a favore di una loro natura unilaterale e solo a certe condizioni bilaterale, facendo discendere da ciò la propensione a ritenerli assoggettabili ad istanze di sospensione o di scioglimento in funzione protettiva degli esiti della procedura concordataria.

A questo proposito va ricordata la rassegna giurisprudenziale, a favore dell'una o dell'altra tesi, offerta da G. Rebecca e A. Albè (Crisi di Impresa, 16 febbraio 2015, Concordato preventivo e contratti bancari con patto di compensazione: sospensione, scioglimento e compensazione. Ma si v. anche Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, a cura di F. Di Marzio, Milano, 2022, sub art. 97, par. 9).

Si tratta di un percorso assai arduo, dove la difficoltà prende le mosse sin dal piano concettuale, perché è chiaro che, inevitabilmente, la nozione di contratto unilaterale piuttosto che bilaterale è legata alla valorizzazione, nella ricostruzione del sinallagma contrattuale, dell'importanza di certe prestazioni spesso successive al finanziamento, così da indicarle come principali o, invece, come meramente accessorie; e perché è altresì chiaro che tali interpretazioni sono spesso condizionate da parametri socio-economici, con una ripartizione dei sacrifici ritenuta corretta in un certo momento storico.

Tale quadro, almeno sino all'avvento del comma 14 dell'art. 97 c.c.i.i., è stato in buona misura ricondotto a sistema con la nota decisione Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524, che ha reso i seguenti principi di diritto:

«La L.Fall., art. 169-bis, che consente al debitore proponente un concordato di chiedere al giudice delegato lo scioglimento dei contratti pendenti, è applicabile al contratto-quadro di anticipazione bancaria contro cessione di credito o mandato all'incasso ed annesso patto di compensazione, fino a quando la banca, nell'anticipare al cliente l' importo dei crediti non ancora scaduti vantati da quest'ultimo nei confronti dei terzi, non abbia ancora raggiunto il tetto massimo convenuto tra le parti.

La L.Fall., art. 169-bis è inapplicabile alla singola operazione di anticipazione bancaria in conto corrente contro cessione di credito o mandato all' incasso con annesso patto di compensazione, ancora in corso al momento dell'apertura del concordato, avendo la banca, con l'erogazione della anticipazione, già compiutamente eseguito la propria prestazione.

Il collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all' incasso con patto di compensazione, che consente alla banca di incamerare e riversare in conto corrente le somme derivanti dall' incasso dei singoli crediti del proprio cliente nei confronti di terzi, dando luogo ad un unico rapporto negoziale, determina l'applicazione dell' istituto della c.d. compensazione impropria tra i reciproci debiti e crediti della banca con il cliente e la conseguente inoperatività del principio di "cristallizzazione" dei crediti, rendendo, pertanto, del tutto irrilevante che l'attività di incasso della banca sia svolta in epoca successiva all'apertura della procedura di concordato preventivo».

Vale altresì la pena ricordare che il dibattito si è formato attorno ai contratti bancari di finanziamento cd. “autoliquidanti”, dove a fronte dell'erogazione da parte della banca (anticipazione) il sovvenuto riconosce alla stessa il diritto di sostituirsi nella riscossione dei crediti presso i propri debitori.

La fattispecie prevede quindi un contratto quadro, che disciplina tempo e modi del finanziamento, ed una regolamentazione esecutiva, che di norma prevede da parte del cliente lo smobilizzo di crediti commerciali. Non a caso la giurisprudenza ha esaminato situazioni ora connotate da vera e propria cessione dei crediti, ora da un mandato all'incasso a favore della banca con patto di compensazione, il che ha appunto consentito quella divergenza di posizioni cui si è cennato: riconoscendo natura unilaterale alle operazioni di finanziamento seguite da cessione del credito perfezionata e opponibile ai sensi degli artt. 45 e 169 l. fall.; ovvero bilaterale ove ancora restasse da eseguire, in capo alla banca e dopo il finanziamento, l'esecuzione del mandato all'incasso, qualificando quest'ultima ipotesi come contratto pendente.

È in questo contesto che è intervenuto il correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri del gennaio 2020, che, per un verso, incidendo sull'art. 99 c.c.i.i.,  ha consacrato tra i contratti pendenti quelli relativi ad anticipazioni bancarie non ancora erogate al tempo della domanda concordataria, sicché ove non sciolti o sospesi si produrranno gli effetti sopra descritti in ordine alle somme incassate dai terzi ed in presenza di patto di compensazione; per altro verso ha introdotto il comma 14 dell'art. 97 c.c.i.i..

La novità, come ha osservato la dottrina (si v. in A. Maffei Alberti, Commentario breve alle leggi su Crisi di Impresa e Insolvenza, Padova, 2023, sub art. 97), ha preteso di portare ad un bilanciamento dell'interesse della banca ad evitare abusi nell'utilizzo del credito e dell'interesse dei creditori e del debitore a non consentire sine die il rientro del credito.

La norma individua infatti il perimetro di salvaguardia in due direzioni:

- da un lato, mediante la definizione di “prestazione principale” riferita alla riscossione diretta da parte della banca finanziatrice delle somme dovute dal terzo al debitore sovvenuto;

- dall'altro lato, mediante il diritto della banca a trattenere, ma nei limiti delle anticipazioni intervenute in un preciso arco temporale: tra i 120 giorni anteriori alla domanda di concordato e sino alla notifica del provvedimento di scioglimento.

Osservazioni

Richiamato così il contesto nel quale ci si muove, la decisione in commento appare fautrice di un'interpretazione particolarmente rigorosa di quest'ultima norma, nel senso che il comma 14 dell'art. 97 c.c.i.i. non è evidentemente applicabile a rapporti esauriti, dove la banca ha erogato tutto il credito previsto dall'accordo quadro, ed in fieri vi sia solo l'esecuzione/riscossione del credito dei terzi in forza di un mandato all'incasso e patto di compensazione opponibile; ma che tale disposto si riferisce ai contratti pendenti, come pare deporre anche il range temporale preso a riferimento (120 giorni - notificazione ex art. 40, comma 6, c.c.i.i.) per definire la misura del diritto a trattenere in capo alla banca. Particolarmente chiaro è l'inciso, secondo il quale la disposizione trova una sua logica “laddove la concessione di credito… si inserisce nel contesto di un rapporto di durata che preveda la continuativa concessione di credito…”. Mentre si fuoriesce da tale logica ove non si riscontri “in capo al soggetto creditore prestazione residua alcuna sul piano esecutivo del pertinente sinallagma negoziale consequenziale o causalmente riconducibile al mutuo elargito”.

Si tratta ora di verificare se questa interpretazione troverà conferma in altri precedenti o se, al contrario, perduri un'interpretazione che prescinda dal concetto di “continuità del rapporto” di erogazione del credito, come sembra rinvenirsi in altra recente decisione della Corte di Appello di Lecce, 13 marzo 2025, di cui la Redazione di questo Portale ha dato conto il 29 aprile 2025.

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