La libera cedibilità dei crediti del fallimento e la legittimazione processuale del cessionario

La Redazione
28 Giugno 2024

Secondo il Tribunale di Milano, nulla osta alla legittimazione, in capo al cessionario dei crediti di un fallimento, ad agire in giudizio per far valere il credito di natura risarcitoria per i danni subiti dalla società e dai soci.

Con atto di citazione, la curatela di un fallimento conveniva l'amministratrice unica della fallita (nonché socia della stessa al 95%) al fine di sentirla condannare al pagamento di ingenti somme a titolo di risarcimento.

A seguito di vendita giudiziaria, il fallimento cedeva a società terza l'intera azienda della società fallita, compresi i «crediti del fallimento», per ciò dovendosi intendere i crediti relativi alle «pretese di natura risarcitoria di cui ai giudizi civili promossi con gli atti di citazione notificati dal Fallimento». La cessionaria si costituiva pertanto nel giudizio contro l'amministratrice, in qualità di successore a titolo particolare dei diritti controversi ex art. 111 c.p.c., riproponendo pedissequamente le domande svolte dal fallimento.

L'amministratrice, costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione della cessionaria ad agire in giudizio in luogo del fallimento «in quanto l'azione volta alla tutela dei diritti dei creditori e alla ricostituzione del patrimonio della fallita (ex art. 2476, comma 1 e 6, c.c.) può essere esperita, in ragione della sua natura e delle sue finalità, esclusivamente dal Curatore fallimentare e non può essere, dunque, oggetto di cessione, specie in favore di un soggetto terzo che neppure è creditore della società fallita».

Il Tribunale ha ritenuto l'eccezione priva di pregio, in quanto:

«L'art. 1260 c.c. introduce il principio della libera cedibilità dei crediti in mancanza di espliciti divieti legali. Nessuna norma esclude la cedibilità dei crediti di cui è causa, ed anzi l'art. 106 L.F. (e oggi l'art. 215 CCII) autorizza espressamente il curatore a “cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione”».

Di conseguenza, a parere del Tribunale di Milano, i crediti relativi ai danni subiti dalla società e dai soci sono validamente ceduti e la cessionaria, in forza dell'art. 111 c.p.c., è legittimata a far valere le azioni proposte.

Sotto tutt'altro profilo, merita menzione anche quanto ricordato dal Tribunale di Milano nel pronunciarsi sull'eccezione dell'amministratrice la quale, difendendosi dall'accusa di omessa consegna alla curatela della cassa contanti risultante dalla contabilità sociale, eccepiva di aver sempre agito in qualità di prestanome dell'amministratore di fatto e, di conseguenza, di non avere responsabilità in merito all'addebito contestato. Sul punto, il Tribunale ricorda quanto segue:

«Grava in capo all'amministratore di diritto il dovere di conservare il patrimonio sociale ex art. 2476 c.c. anche laddove vi fosse la sussistenza di un amministratore di fatto – peraltro solo asserita nel caso di specie –, posto che, pure in questo caso, l'amministratore di diritto deve impedire il compimento di atti di mala gestio da parte dell'effettivo dominus o, perlomeno, eliminarne o attenuarne gli effetti dannosi».

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