Concordato minore: non è meritevole il debitore che abbia pagato tutti i creditori tranne l’Erario
28 Agosto 2025
La Corte osserva, in primo luogo, che l'art. 77 c.c.i.i. dispone che la domanda di concordato minore è inammissibile nel caso in cui il debitore abbia posto in essere atti diretti a frodare le ragioni dei creditori e l'art. 76, comma 2, lett. c), c.c.i.i. dispone che l'OCC deve indicare l'esistenza di atti in frode nella relazione particolareggiata. Ciò posto, la Corte segnala altresì che «la circostanza che per il concordato minore, a differenza della ristrutturazione del debito consumeristico e dell'esdebitazione dopo la liquidazione controllata, non sia espressamente prevista una puntuale valutazione sulla meritevolezza, non esclude la necessità di verificare che il debitore non abbia aggravato la crisi scientemente o con condotte gravemente colpose, operando senza buona fede e trasparenza». «Invero – prosegue il Tribunale – l'OCC deve indicare se il debitore ha agito con diligenza nell'assumere le obbligazioni (articolo 76, comma secondo, lettera b, CCII) e deve precisare se abbia commesso atti in frode (articolo 76, comma secondo, lettera c, CCII). Nel caso di specie, risultava che il debitore avesse sempre pagato tutti i creditori non pubblici, evitando però di versare le imposte dovute, accumulando così un consistente debito nei confronti dell'Erario. Richiamando un proprio orientamento, la Corte afferma che la condotta del «debitore [che] ha soddisfatto tutti i creditori non pubblici … è idonea a concretare l'effettuazione di pagamento preferenziali, tali da configurare atti in frode ai creditori». |