Diritto d’asilo: afflusso imprevedibile e diritti essenziali dei richiedenti

La Redazione
29 Agosto 2025

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha ribadito che uno Stato membro non può giustificare il mancato rispetto delle condizioni minime di accoglienza nei confronti dei richiedenti asilo invocando un afflusso imprevisto e massiccio di migranti, essendo responsabilità degli Stati membri la tutela delle loro esigenze essenziali, quali il diritto alla salute e a un alloggio.

Due richiedenti asilo in Irlanda sono stati costretti a vivere per settimane in condizioni precarie, dal momento che le autorità locali avevano rifiutato di fornire loro un alloggio e i livelli di accoglienza minimi previsti dalla normativa dell'Unione (Direttiva 2013/33/UE), sostenendo la mancanza di strutture disponibili nei centri dedicati (pur essendo disponibili alloggi individuali e temporanei).

Privi di alloggio, i richiedenti sono stati costretti a dormire in strada o in sistemazioni di fortuna, soffrendo la mancanza di cibo, di igiene e l'esposizione a gravi disagi e violenze. Hanno pertanto adito l'Alta Corte irlandese per il risarcimento dei danni subiti.

Le autorità irlandesi hanno ammesso la violazione della normativa europea, ma hanno invocato, quale causa di forza maggiore, la mancanza temporanea di strutture di accoglienza causata dall'elevato numero di richieste seguite all'invasione dell'Ucraina.

Tuttavia, non hanno sostenuto di essere state oggettivamente impossibilitate a garantire condizioni materiali di accoglienza che soddisfacessero i bisogni essenziali dei richiedenti. La questione è stata sottoposta alla Corte di giustizia per valutare se, in tali circostanze, la responsabilità dello Stato potesse essere esclusa, nonostante gli obblighi previsti dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza (Direttiva 2013/33/UE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Corte ha ribadito che gli Stati membri sono tenuti a garantire ai richiedenti protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza tali da assicurare un livello di vita adeguato, comprensivo di alloggio e sostegno economico, in modo da tutelare la salute fisica e mentale degli interessati. L'omissione, anche temporanea, di tali misure nei confronti di un richiedente privo di mezzi è considerata un superamento grave e manifesto del margine di discrezionalità statale e può configurare violazione del diritto dell'Unione tale da configurare la responsabilità dello Stato.

Pur prevedendo la normativa europea un regime derogatorio, applicabile in presenza di circostanze eccezionali come l'afflusso massiccio e imprevisto di cittadini di Paesi terzi, tale regime richiede una giustificazione puntuale e una durata limitata. Anche in questi casi, tuttavia, permane l'obbligo per gli Stati membri di assicurare la soddisfazione dei bisogni essenziali dei richiedenti, come imposto dalla dignità umana sancita dalla Carta. Ne deriva che non è ammissibile che uno Stato si sottragga agli obblighi fondamentali previsti dalla direttiva invocando l'esaurimento temporaneo delle strutture di accoglienza, nemmeno se tale esaurimento deriva da un afflusso improvviso e ingente di richiedenti. Inoltre, la mera invocazione di tale evento non esclude la configurabilità di una violazione ai fini del risarcimento.

Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto non adeguatamente provata l'impossibilità oggettiva per l'Irlanda di adempiere ai propri obblighi, anche ricorrendo a soluzioni alternative, come l'utilizzo di strutture diverse o l'erogazione di sussidi economici o buoni.