Individuazione del dies a quo del termine trimestrale per la prosecuzione del giudizio interrotto a seguito di fallimento
27 Agosto 2025
Il collegio è stato chiamato a pronunciarsi su quale sia il dies a quo del termine trimestrale entro il quale il curatore fallimentare ha l'onere di proseguire il processo interrotto per fallimento dell'impresa, in quanto dalla sua risoluzione dipende la conferma della sentenza appellata, che ha dichiarato il giudizio estinto per intempestività dell'atto di prosecuzione, oppure, in caso contrario, la riforma della pronuncia, con rinvio della causa al primo giudice, a norma dell'art. 105, co. 1, cod. proc. amm. In primo grado era stata dichiarata la legittimità della declaratoria di estinzione del giudizio, pronunciata in ragione della mancata prosecuzione o riassunzione, nei termini di legge, del processo interrottosi a causa del fallimento della parte ricorrente. Il fallimento dell'impresa ha appellato la sentenza ritenendo che il termine per la prosecuzione e per la riassunzione del processo interrotto per fallimento di una parte decorre sempre dalla comunicazione, nelle forme di legge, del provvedimento con cui il giudice a quo dichiara l'interruzione del giudizio; di conseguenza, visto che nella fattispecie in esame l'interruzione non era stata mai dichiarata, la prosecuzione del giudizio sarebbe stata tempestiva. Tanto esposto, il collegio ha ritenuto che il termine per la prosecuzione o la riassunzione del giudizio interrotto decorre non solo dalla comunicazione della dichiarazione giudiziale di interruzione, ma anche da qualsiasi ulteriore fatto idoneo a comprovare con certezza la previa conoscenza dell'evento interruttivo, sempre che esso sia attestato nei mezzi di legale conoscenza indicati all'art. 80, co. 3, cod. proc. amm. In caso di interruzione del processo determinata dall'apertura del fallimento ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il termine trimestrale per la prosecuzione ad opera del curatore fallimentare decorre non solo dalla comunicazione della dichiarazione giudiziale di interruzione, ma anche da qualsiasi ulteriore fatto idoneo a comprovare con certezza la previa conoscenza dell'evento interruttivo, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; nel caso specifico, il collegio ha ritenuto che decorra dalla data della domanda al giudice delegato di autorizzazione a costituirsi nel giudizio. Il collegio ha anche precisato che al processo amministrativo non si applica l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), il quale fa decorrere il termine per la riassunzione «da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice», bensì opera la disposizione speciale contenuta nell'articolo 80, comma 3, del codice del processo amministrativo che mira a disciplinare uniformemente la ripresa del processo a seguito di qualunque evento interruttivo, ivi incluso, il fallimento di una parte. In conclusione, il collegio ha constatato l'intervenuta estinzione del giudizio di primo grado, per mancata prosecuzione dello stesso a seguito dell'interruzione, ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. a), cod. proc. amm.; ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, sebbene con diversa motivazione. |