L’impugnazione dell’atto di conferma
29 Agosto 2025
La ricorrente adiva il T.a.r. nei confronti dell'amministrazione comunale per l'annullamento del provvedimento che aveva dichiarato l'inefficacia della SCIA convenzionata, nella parte in cui qualificava l'intervento oggetto della SCIA come “nuova costruzione” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e, TUE, anziché quale “ristrutturazione urbanistica” ex art. 3, comma 1, lett. f), TUE; di qui la presunta legittimità del titolo edilizio adottato (SCIA) e la non necessarietà del permesso di costruire. L'Amministrazione aveva emesso una nota dichiarativa dell'inefficacia della SCIA, definitiva del procedimento in forma semplificata, rispetto alla quale, e ai motivi ostativi ivi articolati, il privato aveva presentato delle osservazioni; l'amministrazione si era rideterminata sul punto, replicando a tali osservazioni, adottando un nuovo diverso provvedimento, anch'esso impugnato. Tanto esposto, il collegio ha qualificato tale ultimo provvedimento non già un mero atto di conferma impropria quanto piuttosto un atto di conferma propria. Invero, l'amministrazione, tramite il secondo atto impugnato, ha rivalutato, all'esito di nuova istruttoria, l'interesse pubblico sotteso alla vicenda sulla base di una nuova motivazione e delle osservazioni formulate dalla ricorrente, cosicché tale provvedimento ha efficacia retroattiva. In altre parole, il nuovo provvedimento sostituisce il precedente con effetto ex tunc, ponendo nel nulla il precedente, che non esiste più, in disparte la circostanza che quest'ultimo sia stato impugnato. Il collegio ha, quindi, valutato da un punto di vista processuale le varie ipotesi che possono verificarsi a fronte di conferma propria. Quanto alla prima, in caso di omessa impugnazione dell'atto confermato, deve essere impugnato solamente quello di conferma propria, nei termini decadenziali di legge. Quanto alla seconda, ove, pendendo il giudizio avverso l'atto confermato, il privato omettesse di impugnare, con i motivi aggiunti, il sopravvenuto provvedimento di conferma propria, la prima impugnazione diverrebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alla terza, ove sia stato impugnato sia l'atto confermato (con il ricorso introduttivo del giudizio), sia l'atto di conferma propria (con i motivi aggiunti), il primo gravame diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Alla luce di queste considerazioni, il collegio ha ritenuto che l'atto di conferma propria sia stato tempestivamente impugnato. Nel merito del ricorso, il collegio ha evidenziato che la scia si applica solo alle ristrutturazioni e non alle nuove opere. La ratio della norma è quella di favorire la realizzazione di interventi che modificano, in modo significativo, il tessuto urbano, trasformando il precedente assetto urbano con altro e diverso, prendendo le mosse dalla situazione edilizia preesistente. Ciò consente allora di distinguere la ristrutturazione urbanistica dalla ristrutturazione edilizia, che invece fa riferimento a un singolo edificio, da un lato; nonché dalla nuova costruzione, che invece prescinde dall'esistente, dall'altro. È in tale contesto che deve quindi essere calata la norma in esame, nella parte in cui consente l'utilizzo della SCIA in soli tre casi ivi previsti, e segnatamente: a) interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lett. f) TUE); b) interventi di ristrutturazione edilizia; c) interventi di demolizione e ricostruzione. Le tre ipotesi postulano la situazione di preesistenza degli edifici e non invece la realizzazione ex novo degli stessi. In altre parole, la norma non legittima il privato a trasformare il territorio in deroga al complessivo impianto normativo del TUE, ma introduce una limitata deroga allo stesso per ciò che attiene all'utilizzo della SCIA nei tre casi sopradescritti e in riferimento all'aumento della SUL del 20%. Pertanto, qualora esso intenda procedere alla ristrutturazione urbanistica mediante la realizzazione di nuove costruzioni, prima non esistenti, sarà tenuto a richiedere il necessario titolo edilizio, diverso dalla SCIA. |