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La decisione in commento cristallizza l'orientamento oramai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'atto di ricusazione del visto contabile da parte della Corte dei conti non può essere oggetto di un'autonoma impugnazione non avendo il carattere di provvedimento amministrativo efficace.
In altri termini, i giudici amministrativi precisano che tra la procedura di controllo preventivo di legittimità ed il procedimento amministrativo sussistono differenze nette in punto di natura giuridica, finalità perseguite e soggetti coinvolti.
Sotto il primo angolo prospettico, infatti, l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 3 l. 20/1994 individua un requisito di integrazione dell'efficacia del provvedimento amministrativo, in mancanza della quale quest'ultimo non produce alcun effetto giuridico esterno. Una volta, dunque, completatasi positivamente la procedura di apposizione del visto, esso perde autonoma rilevanza (Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 1996 n. 636).
Del resto, se l'Amministrazione ha come obiettivo quello (come nel caso di specie) di affidare il servizio di manutenzione di un'opera pubblica ispirandosi al principio del buon andamento ex art. 97 Cost., il controllo svolto dalla Corte dei conti si inscrive, invece, in una particolare attività di verifica finalizzata alla tutela di interessi di carattere oggettivo, tra cui la salvaguardia dei bilanci pubblici ex art. 81 Cost.
Infine, diversamente dal procedimento amministrativo che coinvolge in chiave partecipativa la posizione giuridica dell'operatore privato, il controllo preventivo di legittimità opera in un diverso ambito di tipo cd. “binario” in quanto lega due specifici soggetti, ovvero la Pubblica Amministrazione controllata e la Sezione della Corte dei conti in qualità di organo magistratuale in funzione di controllo non incidendo essa direttamente su diritti soggettivi o interessi legittimi dei privati.
Proprio muovendo dai netti elementi di diversità tra i due istituti in esame, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato precisa la non impugnabilità delle deliberazioni di controllo emesse dalla Corte dei conti che, quindi, non ledendo posizioni giuridiche soggettive, devono ritenersi sottratti a qualsiasi sindacato giurisdizionale con la conseguente dichiarazione di improponibilità dell'eventuale gravame presentato per difetto assoluto di giurisdizione.
Del resto, l'impostazione seguita dalla sentenza in commento è coerente con la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 226/1976, ribadita dalla sentenza n. 196/2018) che qualifica la funzione di controllo come “assimilabile alla giurisdizione” ai soli fini della possibilità di sollevare questioni di costituzionalità e non come fonte di diritti azionabili dal privato.
Mentre, quindi, l'interessato potrà esclusivamente impugnare i successivi atti di ritiro adottati dall'Amministrazione, quest'ultima, al più, potrà attivare la procedura di richiesta dell'apposizione di un visto “con riserva” (ex art. 25 r.d. 1214/1934) la quale, tuttavia, non assurge a vera e propria impugnativa della delibera di diniego del visto bensì rappresenta una seconda valutazione dei vizi riscontrati in prima istanza dalla sezione di controllo tenendo conto di eventuali sopravvenuti mutamenti degli elementi di fatto o di diritto.
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