Responsabilità del costruttore di veicoli per impianti di manipolazione illeciti e limiti al risarcimento

La Redazione
01 Settembre 2025

La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza nella causa C-666/23, ha stabilito che un costruttore automobilistico non può invocare l'esistenza di un'omologazione CE per escludere la propria responsabilità in relazione a un impianto di manipolazione illecito installato su veicoli.

La controversia affrontata dalla Corte concerne i veicoli diesel dotati di software c.d. “intervallo termico”, destinato a ridurre il ricircolo dei gas di scarico sotto i 10°C con la conseguenza di far aumentare le emissioni di ossido di azoto. Due acquirenti di veicoli diesel chiedevano innanzi al giudice tedesco il risarcimento per la presenza nei veicoli di un impianto di manipolazione manifestamente illecito (vedi sentenza del 21 marzo 2023, C-100/21), presente ab origine su uno dei veicoli e installato in sede di aggiornamento del software sull'altro.

Il giudice di merito ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia UE, interrogandosi sui profili di responsabilità del costruttore automobilistico in merito all'installazione, originaria o successiva, dell'impianto di manipolazione.

La Corte ha precisato che l'omologazione CE del veicolo o dell'impianto non implica necessariamente la conferma, da parte dell'autorità nazionale competente, della liceità dell'impianto stesso. La responsabilità del costruttore si applica sia se l'impianto illecito è installato in fase di produzione sia qualora lo sia successivamente.

Il diritto dell'Unione non vieta, inoltre, che, in linea di principio, dal risarcimento dovuto all'acquirente sia dedotto un importo corrispondente al beneficio derivante dall'uso del veicolo. Analogamente, è consentita una limitazione pari al 15% del prezzo di acquisto, purché sia comunque garantito un risarcimento adeguato al danno subito, la cui valutazione spetta al giudice di merito.