Composizione negoziata della crisi, DURC e misure cautelari
01 Settembre 2025
Massima In presenza di un progetto di piano di risanamento non velleitario che preveda l’integrale pagamento del debito accumulato nei confronti dell’Inps, sussistono i presupposti affinché il Tribunale emetta, ai sensi dell’art. 19 del codice della crisi, la misura cautelare atipica sussistente nell’accertamento dei presupposti affinché l’ente di cui sopra rilasci a favore della ricorrente il documento unico di regolarità contributiva. Il caso L'ordinanza del Tribunale di Milano qui in commento è meritevole di segnalazione non solo per la rilevanza pratica della questione giuridica decisa, ma anche per gli spunti di riflessione che è possibile ricavare rispetto al modo di intendere e interpretare le misure protettive e cautelari nell'ambito della composizione negoziata della crisi. Il caso oggetto di decisione prendeva dunque le mosse da un ricorso promosso ai sensi art. 19 del codice della crisi, nell'ambito del quale veniva richiesta al Tribunale di Milano l'emissione di una misura cautelare atipica, e più in particolare: ordinare all'Inps il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (d'ora in poi, DURC) a favore della società ricorrente o, quantomeno, accertare la ricorrenza dei presupposti affinché l'ente previdenziale emettesse il documento richiesto. Dalla lettura dell'ordinanza si capisce che l'iniziativa trovava origine nella rigida applicazione da parte dell'Inps della normativa regolamentare applicabile, la quale preclude l'emissione del documento in presenza di un'irregolarità del richiedente nel versamento delle ritenute previdenziali (decreto ministeriale del 30 gennaio 2015). Questo rifiuto rappresentava – dal punto di vista della ricorrente – un ostacolo non indifferente nel percorso intrapreso in considerazione della rilevanza che il DURC assume nel mondo delle imprese, quale era la ricorrente stessa, attive nel campo degli appalti: tanto di quelli pubblici, dove senza questo documento non è neppure possibile partecipare a bandi di gara; quanto di quelli privati, dove il DURC viene di prassi richiesto dai committenti prima non solo di intrattenere relazioni con gli appaltatori, ma anche di eseguire pagamenti a favore degli stessi, giusta la responsabilità solidale a carico del committente per gli oneri previdenziali e assicurativi di cui al decreto legislativo n. 278 del 2003. In poche battute: il possesso di un DURC era rappresentato quale condizione indefettibile per poter anche solo immaginare una continuità aziendale da porre alla base sia delle trattative con i creditori che, in prospettiva, del percorso di risanamento. Questa constatazione metteva evidentemente il Tribunale davanti all'interrogativo se l'interconnessione esistente tra la misura richiesta, da un lato, e le trattative e il risanamento, dall'altro lato, potesse da sola legittimare l'assunzione di un simile provvedimento atipico. O per dirla altrimenti: se l'interesse alla conduzione a termine delle trattative (positivizzato e protetto dall'art. 19 del codice della crisi) dovesse prevalere sulla disciplina relativa ai presupposti di emissione del DURC La soluzione giuridica Nell’affrontare la questione di cui sopra, il Tribunale partiva da una considerazione che potrebbe risultare ovvia all’apparenza, ma che è in realtà ricca di significato, e cioè: «l’esigenza di allineare le pratiche degli enti previdenziali e le nuove disposizioni legislative». Come a dire: la rigida applicazione delle prime non può condurre, per ragioni sistematiche, di tenuta del sistema nel suo complesso, al paradosso di disapplicare le seconde, vanificandone così le ragioni che hanno condotto alla loro introduzione. Del resto – lo ricorda il Tribunale – proprio quelle pratiche e le normative regolamentari da cui quelle pratiche hanno tratto spunto erano già state oggetto nel recente passato di un’interpretazione che, a beneficio della protezione della continuità aziendale quale valore intrinseco, aveva condotto a una sostanziale disapplicazione di svariate limitazioni alla concessione del DURC a favore delle imprese che si erano trovate ad accedere alla procedura di concordato preventivo. Certo – l’ordinanza non manca di sottolinearlo – la composizione negoziata è un qualcosa di completamente diverso dal concordato, ma questo non toglie che anche la composizione, come il concordato, miri, da un lato, a conseguire finalità meritevoli di tutela e che, dall’altro lato, proprio queste finalità richiedano, per il loro conseguimento, un ripensamento nelle prassi seguite dall’ente previdenziale. Questo naturalmente non significa che il Tribunale si sia spinto al punto di ritenere gli interessi dell’ente pubblico deteriori rispetto a quelli protetti dalla composizione e, in particolar modo, dalle misure protettive o cautelari che siano. Tutt’altro. L’ordinanza dà infatti atto di una misurato e ponderato contemperamento di questi interessi, valorizzando: per un verso, la ragionevolezza del piano di risanamento al vaglio dell’esperto; per un altro verso, il mancato rilascio del DURC quale pregiudizio ad ogni prospettiva di continuità aziendale nel campo degli appalti; per un altro verso ancora, la prospettiva di un integrale soddisfacimento del creditore pubblico, ancorché mediante un piano di rientro rateale. Sulla scorta di queste considerazioni, funzionalmente collegate l’una alle altre, e dato atto di non poter emettere nei confronti dell’ente un obbligo di facere, il Tribunale «accertava» e «riconosceva» dunque «la sussistenza dei presupposti di legge perché la sede competente dell’INPS possa rilasciare alla (…) il Documento Unico di Regolarità Contributiva» sino al termine di durata delle misure concesse. Osservazioni La conclusione a cui è giunta l'ordinanza in commento si pone in termini diametralmente opposti a un precedente più risalente: l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 19 giugno 2024. In quell'occasione, il Tribunale di Napoli – al pari di quello milanese – aveva preso le mosse da un terreno ormai battuto in lungo e in largo dalla giurisprudenza, e cioè quello del rilascio del DURC a favore di imprese che avevano fatto accesso alla procedura di concordato preventivo. Tuttavia, questo stesso punto di partenza era stato assunto sulla premessa di giungere appunto ad una conclusione differente che trovava il proprio punto focale in una norma in particolare, la quale prevede che, in presenza di un'irregolarità nel versamento dei contributi, i presupposti per l'emissione del DURC sussistono ugualmente, laddove questa irregolarità dipenda da disposizioni di legge (art. 5 decreto ministeriale del 30 gennaio 2015). Il che portava il Tribunale ad argomentare, per un verso, che questa previsione, applicabile al concordato preventivo, non lo fosse invece alla composizione negoziata, nella quale come noto il pagamento dei debiti sorti prima del suo avviso non è inibito (art. 18 del codice della crisi) e, per un altro verso, che non ci fosse alcuna esigenza di tutela della par condicio creditorum tale da giustificare il mancato versamento degli importi dovuti all'ente previdenziale. In altre parole: le differenze esistenti tra il concordato e la composizione in punto di rilascio del DURC non erano da considerarsi il frutto di una lacuna suscettibile di essere colmata attraverso un'interpretazione estensiva delle norme dettate per il primo, ma conseguenza di una precisa scelta o orientamento del legislatore. Nel caso del concordato – questo è certo e indiscutibile – i presupposti di partenza sono ben diversi da quelli che troviamo al cospetto della composizione negoziata: da un lato, nel caso del concordato, un'espressa previsione di legge vietava il pagamento del debito maturato nei confronti dell'ente prima dell'apertura della procedura (art. 100 del codice della crisi), laddove nella composizione è vero esattamente il contrario (art. 18 del codice della crisi); dall'altro lato, nel concordato è espressamente prevista la falcidiabilità (anche coattiva) del debito contributivo (art. 88 del codice della crisi), laddove nella composizione la transazione fiscale non è chiaramente applicabile a questo genere di debiti (art. 23 del codice della crisi). Ma è altrettanto certo e indiscutibile che il punto – opportunamente colto dall'ordinanza di Milano qui in commento – non è chiaramente quello di tramutare i principi del concordato nella composizione, bensì quello di valutare se il perimetro delle misure sia tale da poter incidere sull'interpretazione e quindi sulla concreta applicazione delle disposizioni ministeriali che regolano l'emissione del documento di regolarità. E da questo punto di vista non è casuale il fatto che il Tribunale di Milano abbia in quell'occasione valorizzato la circostanza per cui il piano di risanamento predisposto dalla ricorrente prevedesse al proprio interno un pagamento integrale del creditore pubblico, ancorché mediante un meccanismo rateale. Il rientro rateale del debito nei confronti dell'ente rappresenta infatti una delle ipotesi nelle quali la normativa di settore prevede, in deroga al principio di regolarità nel versamento, l'emissione del DURC a favore dell'impresa. Così posta la questione, si capisce molto bene che la concessione della misura trova la propria ragion d'essere non attraverso la mutuazione di regole e principi espressi altrove, ma attraverso la messa a terra delle finalità sue proprie. La finalità – si vuole dire – di assicurare provvisoriamente quegli effetti che si produrrebbero a fronte della buona riuscita del percorso di risanamento intrapreso accedendo alla composizione negoziata. Se ci si pensa, infatti, questo e solo questo può essere il fine ultimo delle misure (protettive o cautelari che siano), laddove ad esempio la protezione dei beni funzionali all'attività d'impresa dalle aggressioni individuali, il divieto di scioglimento dai rapporti contrattuali e l'improcedibilità della dichiarazione di insolvenza rappresentano solo ed esclusivamente delle finalità di mezzo che hanno senso di esistere e di essere tutelate solo nella misura in cui siano appunto funzionali ad un obiettivo ulteriore, vale a dire: il superamento della crisi e dell'insolvenza attraverso le soluzioni previste dall'art. 23 del codice. |