La proroga Covid di 85 giorni non si somma al maggior termine dei 120 giorni

La Redazione
29 Agosto 2025

In tema di invito al contraddittorio, al fine di garantire l'effettiva attivazione del confronto fra fisco e contribuente, la notifica degli inviti, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, deve essere perfezionata in tempo utile in modo da evitare l'attivazione dei contraddittori al sopraggiungere dei termini di decadenza accertativa.

L'Amministrazione finanziaria che intenda avvalersi del maggior termine di notifica dell'accertamento di 120 giorni derivante dall'invito a comparire qualora, tra la data fissata per la comparizione del contribuente e quella di decadenza dal potere di notificazione dell'atto impositivo, intercorrano meno di novanta giorni, ha l'onere di notificare il predetto invito entro il termine di decadenza ordinario, ossia entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata inviata la dichiarazione. Né tantomeno l'Ufficio può cumulare il termine di 120 giorni con la c.d. proroga COVID di 85 giorni.

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