Bancarotta fraudolenta documentale: il dolo specifico è desumibile dalle condotte distrattive

La Redazione
02 Settembre 2025

Con una pronuncia pubblicata in agosto, la Corte di legittimità ha ribadito un importante principio in tema di prova dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Il ricorrente, condannato dal Tribunale di Torino (con pronuncia parzialmente confermata dalla Corte d’appello), tra l’altro, per aver commesso il reato di bancarotta fraudolenta documentale nella sua veste di amministratore della fallita, lamentava violazione di legge e vizio di motivazione proprio in ordine all’elemento soggettivo del reato contestatogli, sostenendo che lo «scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori» non fosse stato adeguatamente provato dalla corte di merito, essendosi questa limitata a desumere il dolo specifico dalle condotte distrattive senza motivare sul punto.

Il motivo di ricorso viene giudicato infondato dalla Corte di cassazione.

«È ben vero – affermano gli Ermellini –, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, primo comma, lett. b), l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904 - 01). Tuttavia, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale "specifica", lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 - 01

In definitiva, la Corte applica il seguente principio:

«Dalla accertata attuazione di condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale ben può trarsi la prova, in difetto di elementi di segno contrario, della finalizzazione della sottrazione delle scritture ad impedire la ricostruzione della gestione e con essa delle condotte distrattive».

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